Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17457 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 13/03/2019, dep. 28/06/2019), n.17457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14047-2018 proposto da:

G.S., G.Z., G.G., elettivamente domiciliate in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentate e difese

dall’avvocato VINCENZO PETRALIA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4265/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA,

depositata il 23/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 23 ottobre 2017, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Caltanissetta, rigettava l’appello proposto da G.Z., G.G. e G.S., nella qualità di eredi del contribuente G.R.F., avverso la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalle predette avverso l’avviso di accertamento con il quale erano stati rilevati maggiori ricavi, ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, a fronte dell’omessa dichiarazione dei redditi conseguiti dal de cuius in relazione all’attività commerciale svolta. Osservava, in particolare, la CTR che il giudice di primo grado aveva riconosciuto la deducibilità di una percentuale forfetaria di costi nella misura del 50%, pur vertendosi nell’ambito di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41, e non avendo le ricorrenti adempiuto all’onere probatorio posto a carico del contribuente. Condannava le ricorrenti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 23 aprile 2018, le eredi di G.R.F. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle entrate ha deposito mero atto di costituzione. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la CTR affermato che le ricorrenti si erano sottratte all’onere probatorio su di esse gravante nonostante le stesse avessero prodotto nel giudizio di primo grado le fatture attestanti le spese sostenute nel periodo d’imposta cui si riferiva l’accertamento.

Il motivo è inammissibile in quanto carente sotto il profilo della specificità ed autosufficienza.

Giova premettere che nel ricorso per cassazione, ai fini del rispetto dei requisiti di specificità ed autosufficienza, la parte, a pena di inammissibilità, ha l’onere di proporre chiaramente le proprie censure nei confronti della sentenza impugnata e di indicare specificamente gli atti e i documenti delle pregresse fasi di merito da cui risulterebbe l’errore denunciato, nonchè la loro collocazione nel fascicolo del giudizio a quo (da ultimo, Cass. n. 10112 del 2018, in motivazione).

Orbene, la censura formulata dalle ricorrenti non risulta conforme ai principi sopra richiamati, avendo le stesse omesso di trascrivere ovvero allegare le fatture relative ai costi sostenuti, limitandosi ad una mera elencazione degli importi con le relative causali, impedendo in tal modo alla Corte di avere completa cognizione dell’oggetto della controversia in relazione alla effettiva deducibilità dei singoli costi.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 12 T.U.I.R., comma 1, per non avere la CTR considerato che spettavano al contribuente le detrazioni per familiari a carico.

La censura è fondata, posto che la CTR ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla questione relativa alla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, nonostante la proposizione di specifico motivo di gravame sul punto.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 324,329 e 342 c.p.c., per avere la CTR statuito anche sulle spese del giudizio di primo grado, pur avendo confermato la decisione impugnata.

Il motivo è fondato.

Il giudice di appello, rigettando il gravame e confermando la sentenza della commissione tributaria provinciale, ha condannato le parti appellanti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio (Euro 800,00 per il primo grado ed Euro 1.200,00 per il grado di appello), ponendosi in tal modo in palese contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (Cass. n. 9064 del 2018, Cass. n. 11423 del 2016).

In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al secondo e al terzo motivo, mentre il primo motivo deve essere dichiarato inammissibile.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Caltanissetta, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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