Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17457 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 17/06/2021), n.17457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10731-2020 proposto da:

I.K., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ANDREA CAMPRINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto RG 9763/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato

il 19/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto, con il quale il Tribunale di Bologna, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha respinto le istanze richiedenti in punto di protezione internazionale ed umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, avendo il decidente denegato l’accesso alle misure richieste senza valutare le difficili condizioni personali del richiedente e senza escludere la sostanziale verità delle condizioni narrate afferenti allo stato di indigenza, alla disputa sulle terre, alla corruzione della polizia e alle violenze patite; 2) della violazione del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 17, avendo il decidente denegato l’accesso alle misure richieste senza aver valutato che in ragione di quanto narrato il richiedente possa essere rimasto vittima di tratta migratoria; 3) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 4 e art. 14, lett. a) e b), avendo il decidente denegato l’accesso alle misure richieste senza valutare il rischio che il richiedente in caso di rimpatrio possa restare vittima della violenza altrui e non possa essere tutelato dalla polizia; 4) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, avendo il decidente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria quantunque nella specie la condizione di vulnerabilità del richiedente fosse ben definita ed esattamente esplicitata e fosse stata allegata l’intervenuta integrazione sociale.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2 Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili essendo intesi a censurare il giudizio di non credibilità del richiedente che, in ossequio al principio della procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi sulla base degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, il decidente di merito ha declinato all’esito di una circostanziata ricognizione delle plurime discordanze emergenti dal narrato, nonchè dell’inverosimiglianza di alcuni particolari riferiti, esito che il decidente ha sintetizzato con l’osservazione che “di resoconto non soddisfa i requisiti richiesti in quanto egli non ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, rendendo versioni dei fatti non credibili. I fatti allegati si contraddistinguono per delle contraddizioni insanabili e soprattutto per delle aporie del narrato che minano la credibilità”.

3. E perciò appena il caso di rammentare che “da valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito” (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340).

Essendo il predetto giudizio assistito da congrua ed adeguata motivazione, che si sottrae perciò al sindacato che questa Corte è abilitata a condurre alla stregua della lettura nomofilattica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054), il motivo incorre nella rilevata ragione di inammissibilità.

4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile essendo inteso a rivedere l’apprezzamento in fatto operato al riguardo dal decidente di merito.

Il Tribunale ha invero escluso la ricorrenza nella specie dei presupposti per l’accesso alla protezione atipica non emergendo dai fatti narrati dal richiedente “situazioni di peculiare vulnerabilità”, avuto riguardo alla giovane età del medesimo, alle buone condizioni di salute e alla solidità dei legami familiari mantenuti nel paese di origine, non essendo per contro significativo il percorso di integrazione compiuto nel nostro paese.

L’articolato quadro di giudizio offre dunque una rappresentazione ampia ed esaustiva degli esiti istruttori maturati nel corso del processo, rispetto alla quale i rilievi declinati nel motivo non hanno pregnanza cassatoria e si esauriscono nella manifestazione di un mero dissenso motivazionale finalizzato alla revisione del sindacato meritale.

5. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria e doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA