Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17457 del 14/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 22/12/2016, dep.14/07/2017),  n. 17457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6440/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA TARANTO 6,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO CARTOLANO, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

sul ricorso 6442/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARANTO 6,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO CARTOLANO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

sul ricorso 6614/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMPRESA COSTRUZIONI S. ING. C. & C. SNC in persona del

Socio Amm.re e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA TARANTO 6, presso lo studio dell’avvocato

DOMENICO CARTOLANO, che lo rappresenta e difende giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso le sentenze n. 102/2011, n. 103/2011, n. 104/2011 della COMM.

TRIB. REG. della SICILIA SEZ. DIST. di SIRACUSA, depositate

l’08/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con processo verbale di constatazione del 15.12.1999, la Guardia di Finanza rilevò, dall’esame dei conti correnti accesi da S.C. e dalla Impresa Costruzioni S. ing. C. & C. S.n.c., che, nell’anno 1999, erano stati effettuati versamenti bancari per Lire 101.000.000, oltre a prelevamenti per Lire 243.208.400. In ordine a tali movimentazioni, il legale rappresentante della società non aveva fornito alcuna giustificazione, nè si era riscontrata traccia nei registri obbligatori contabili della s.n.c..

L’Agenzia delle Entrate, sulla base del suddetto processo verbale, contestò, con separati avvisi di accertamento, alla società, in relazione all’anno d’imposta 1999, ricavi non dichiarati ai fini IRAP ed IVA per un totale di Lire 344.208.000 e ai due soci (compartecipi al 50%) S.C. e C.G. i rispettivi maggiori redditi di partecipazione.

I ricorsi proposti dalla società e dai soci dinanzi alla C.T.P. di Siracusa, chiamati alla stessa udienza ma trattati separatamente, furono contestualmente decisi e accolti.

Gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate, anch’essi contestualmente trattati e decisi alla medesima udienza, sono stati rigettati dalla C.T.R. della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, con sentenze depositate l’8 marzo 2011.

Ha ritenuto il giudice di appello, nella decisione assunta nei confronti della società, che la mancata produzione da parte dell’Agenzia delle Entrate di copia dell’autorizzazione a procedere agli accertamenti bancari rendeva illegittimo l’avviso di accertamento, restando così assorbite le altre questioni prospettate dalle parti. Quanto alle pronunce emesse nei confronti dei soci, la C.T.R. ha rilevato che l’illegittimità degli avvisi di accertamento relativi al reddito di partecipazione derivava dall’annullamento dell’atto impositivo concernente il reddito di impresa della società.

Avverso le sentenze d’appello l’Agenzia delle Entrate propone separati ricorsi per cassazione (n. 6440/2012 R.G.; n. 6442/2012 R.G. e n. 6614/2012 R.G.), sulla base di tre motivi.

La società e i soci resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi n. 6442/2012 R.G. e n. 6614/2012 R.G. a quello recante il più antico numero di ruolo (n. 6440/2012 R.G.), sussistendone i presupposti attesa l’unicità sostanziale della controversia e della decisione impugnata e versando i ricorrenti tutti in situazione di litisconsorzio necessario, sul piano sostanziale, in relazione all’oggetto del contendere (Cass. civ., sez. un., 04-06-2008, n. 14815).

Si osserva, al riguardo, che nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici; in tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2 e dagli art. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (Cass. n. 3830 e n. 22122 del 2010; Cass. n. 2014 del 2014, in motivazione).

2. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, per avere la C.T.R. ritenuto necessaria, ai fini della legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, la produzione dell’autorizzazione alle indagini bancarie, nonostante dal processo verbale di constatazione richiamato nell’avviso di accertamento risultasse che l’autorizzazione era stata rilasciata dal Comando Regionale della Guardia di Finanza, segnatamente dal “Comandante della Zona Sicula di Palermo”.

Il motivo è fondato.

L’autorizzazione prescritta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in materia di imposte dirette e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, in materia di IVA, ai fini dell’espletamento delle indagini bancarie, risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d’imposta e non richiede alcuna motivazione. Ne discende che la mancata esibizione della stessa all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall’Ufficio o dalla Guardia di Finanza, potendo l’illegittimità essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell’autorizzazione, e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente (cfr. Cass. civ., sez. trib., 21-07-2009, n. 16874; Cass. civ., sez. trib., 15-06-2007, n. 14023; Cass., 26-09-2014, n. 20420, non massimata; da ultimo, Cass. civ. (ord.), sez. 6, 10-02-2017, n. 3628).

Va, inoltre, osservato che, l’autorizzazione necessaria agli uffici per l’espletamento di indagini bancarie non deve essere corredata dall’indicazione dei motivi, non solo perchè in relazione ad essa la legge non dispone alcun obbligo di motivazione, a differenza di quanto invece stabilito per gli accessi e le perquisizioni domiciliari, ma anche perchè la medesima, nonostante il nomen iuris adottato, esplicando una funzione organizzativa, incidente esclusivamente nei rapporti tra uffici, e avendo natura di atto meramente preparatorio, inserito nella fase di iniziativa del procedimento amministrativo di accertamento, non è nemmeno qualificabile come provvedimento o atto impositivo, tipologie di atti per le quali, rispettivamente, la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 1 e la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, prevedono l’obbligo di motivazione (Cass. civ., sez. trib., 03-08-2012, n. 14026).

3. Restano così assorbiti gli altri due motivi di ricorso, con i quali si censura l’omessa attivazione dei poteri istruttori previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, mediante l’ordine di esibizione dell’autorizzazione ed il vizio di motivazione della sentenza al riguardo.

4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA