Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17456 del 31/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 31/08/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 31/08/2016), n.17456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4750/2015 proposto da:

SOGEPI SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 3, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI PASSALACQUA, rappresentata e difesa

dall’avvocato RENATO CIAMARRA giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

N.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO FANI,

139, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VENTURINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO D’AMBROSIO giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4010/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA

dell’28/04/2014, depositata il 13/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato Alessandro D’Ambrosio difensore del ricorrente che

si riporta al controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 23 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 13.8.2014, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava l’illegittimità della sanzione disciplinare inflitta dalla SOGEPI srl a N.D. e condannava l’appellata società al pagamento, in favore del lavoratore, delle retribuzioni spettanti per i giorni di sospensione, rigettate le ulteriori istanze.

Rilevava la Corte che la sanzione disciplinare, inflitta al N., consistente nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni, era connessa a tre contestazioni elevate a carico del predetto, relative al rifiuto di prendere servizio presso il Reparto Centrale ove gli era stato ordinato di prestare la propria attività, nella chiamata al 118 dopo il rifiuto apposto dal medico della struttura e nell’abbandono del posto di lavoro senza giustificazione. Osservava che, all’esito dell’istruttoria svolta, doveva ritenersi che la seconda e terza contestazione erano risultate fondate su circostanze che non avevano ricevuto pieno conforto probatorio e comunque ridimensionate alla luce dell’accertato stato di malessere fisico del lavoratore che ne aveva motivato il comportamento contestato, laddove, pur residuando la piena legittimità della prima contestazione, doveva ritenersi che l’unicità della stessa comportasse il venir meno della proporzionalità della sanzione inflitta, connessa a tre violazioni.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la società, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il N..

Con il primo motivo, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., sul rilievo della mancanza di motivazione, per avere il giudice di merito omesso di indicare gli elementi da cui avrebbe tratto il proprio convincimento, senza considerare che il rifiuto opposto dal lavoratore alla ripresa del servizio era stato valutato con un erroneo riferimento alle norme disciplinanti il rapporto di lavoro pubblico, non applicabili alla fattispecie.

Con il secondo motivo, si denunzia omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, con il terzo erronea e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, commi 2 e 3 e art. 5, comma 2, nonchè delle norme di cui al titolo 5^ del codice civile, rilevandosi l’erroneità del richiamo a tali disposizioni, nonchè dell’inquadramento della fattispecie concreta nell’ipotesi del trasferimento in senso tecnico, essendo stato il lavoratore spostato nell’ambito della stessa struttura operativa, nel contesto di un rapporto lavorativo caratterizzato dalla possibilità di variazione del luogo della prestazione lavorativa in diverse sale e piani della struttura senza alcun pregiudizio per il lavoratore.

Con il quarto motivo, si lamenta erronea e falsa applicazione del principio di autotutela del lavoratore, con violazione dell’art. 1460 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sul rilievo che la reazione del lavoratore non poteva ritenersi proporzionata alla richiesta datoriale, nè in buona fede, posta la piena legittimità della pretesa aziendale di destinare il N. a diverso piano della struttura, nella assoluta identità di mansioni e di luogo di lavoro.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La dedotta carenza motivazionale è smentita dalla enunciazione delle ragioni di fatto e diritto che hanno condotto il giudice del merito a ritenere l’illegittimità di due delle contestazioni elevate, con richiamo all’evolversi della vicenda fattuale ed all’esito dell’espletata istruttoria, in relazione al ritenuto contrasto del comportamento datoriale con il principi di buona fede e correttezza che devono ispirare anche il contegno datoriale ed alla conseguente mancanza di proporzionalità della sanzione comminata.

Il secondo motivo si fonda sulla ritenuta mancata considerazione di un fatto decisivo, che, tuttavia, non viene indicato nei termini di cui all’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella versione applicabile ratione temporis, che richiede la precisa indicazione del “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, del “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, del “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e della sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass., s. u., 7 aprile 2014 n. 8053).

Il “fatto storico” censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 5, non può, dunque, identificarsi con il difettoso esame degli elementi istruttori e delle risultanze documentali che hanno condotto il giudice a ritenere in parte insussistente il fatto contestato al N., sotto il profilo della legittimità del comportamento giustificato dalla mancanza di dovuto preavviso della assegnazione a diverso reparto, in dispregio, da parte del datore di lavoro, dei principi di buona fede e correttezza.

Altrettanto infondati sono i rilievi relativi all’improprio richiamo di norme del lavoro pubblico privatizzato e della ritenuta inquadrabilità dell’ipotesi concreta nella fattispecie del trasferimento, atteso che le argomentazioni della sentenza si sviluppano su un piano differente, rispetto al quale non assume rilevanza l’erroneo richiamo, quanto piuttosto la ritenuta ed affermata inapplicabilità delle disciplina dell’art. 2103 c.c., che appresta una tutela nelle differenti ipotesi di dequalificazioni professionali e di mutamento del luogo geografico di esecuzione della prestazione.

Anche il rilievo di cui al quarto motivo, che si fonda sulla contestazione della ritenuta reazione del lavoratore al comportamento dell’azienda, che avrebbe indotto la Corte del merito ad escluderne la sproporzione rispetto al provvedimento datoriale, deve essere disatteso per ragioni analoghe a quelle suindicate, attenendo a censure di merito, con le quali si mira a contrapporre a quella contenuta in sentenza diversa ricostruzione dei fatti di causa, non consentita in sede di legittimità.

Per tali considerazioni, si propone il rigetto del ricorso, con decisione in sede camerale”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio ritiene di condividere integralmente il contenuto e le conclusioni della riportata relazione, pur ritenendo che e argomentazioni nella stessa svolte siano tali da condurre più propriamente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Le spese del presente giudizio di legittimità cedono a carico della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater, del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

L’inammissibilità dell’impugnazione comporta che venga disposto in conformità alla richiamata previsione.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2016

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