Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17456 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 03/05/2019, dep. 28/06/2019), n.17456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2371 1-201 7 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GONARIO FLORIS;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NUORO, in persona

del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE, DELLO STATO,

che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 134/2017 del TRIBUNALE di NUORO, depositata il

07/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO

CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

F.M. propone ricorso per cassazione contro la Prefettura di Nuoro avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro del 7.3.2017, che ha respinto il suo appello alla sentenza del GP, a sua volta reiettiva della opposizione al decreto prefettizio con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso amministrativo avverso verbale di contestazione per violazione dell’art. 173 C.d.S..

Per quanto ancora interessa la sentenza ha statuito che il decreto oggetto di impugnazione era stato redatto e sottoscritto dalla Dott.ssa M., dirigente dell’area (OMISSIS), cui con precedenti decreti era stata conferita la titolarità dell’area, e richiamato il D.Lgs. n. 139 del 2000, art. 14, a norma del quale i funzionari adottano i provvedimenti connessi all’espletamento dei servizi di istituto nell’ambito delle aree funzionali cui sono preposti nonchè i provvedimenti ad essi delegati, con l’ulteriore precisazione che i provvedimenti riservati al Prefetto possono essere firmati da funzionari o vice prefetti muniti di delega scritta, salvo prova contraria dell’opponente (Cass. 2085/2005, 13832/2016).

Il ricorrente denunzia 1) violazione dell’art. 360 c.p.c., I, n. 3, perchè il direttore dell’area (OMISSIS) non è inquadrato in nessuna delle tre cariche professionali prefettizie di vertice; 2) violazione dell’art. 360 c.p.c., I, n. 5, perchè l’avvenuta dichiarazione di contumacia della Prefettura davanti al primo giudice comportava l’omessa contestazione dei fatti di causa.

Con relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stato proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Con ordinanza interlocutoria del 17.10.2018 è stata disposta la notifica del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato in Roma, entro 60 giorni dalla comunicazione, adempimento effettuato, cui è seguito il controricorso dell’Avvocatura dello Stato, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Ciò premesso si osserva:

Premesso che il controricorso è stato ritualmente notificato in cancelleria dove era stato eletto domicilio posto che il fax e la pec del ricorrente risultavano indicati solo per le comunicazioni (Cass. nn. 14969/2015, 23289/2017), emergono plurimi profili di inammissibilità del ricorso.

La procura indicata è quella a margine dell’atto di appello, quindi non è speciale (Cass. 15338/2012, 27540/2017, 8741/2017).

Il primo motivo non supera la corretta motivazione della sentenza sopra riportata, conforme alla giurisprudenza richiamata e confortata dal consolidato indirizzo che distingue l’ipotesi della sottoscrizione dell’atto da parte del Vice prefetto vicario che non ha bisogno di delega nè espressa nè tacita (Cass. 6.6.2003 n. 9094) da quella del Dirigente d’area o vice prefetto (Cass. 12.7.2001 n. 9441) nei confronti dei quali la presunzione di legittimità degli atti amministrativi comporta l’onere probatorio dell’insussistenza della delega da parte dell’opponente (Cass. nn. 2085/2005, 13832/2016 cit.)

Nella fattispecie, a fronte dell’esistenza dei decreti pregressi in capo al direttore dell’Area, il ricorrente si limita a negare trattarsi di carica prefettizia di vertice.

Quanto al secondo motivo la sentenza dà atto di rituale produzione di documentazione in primo grado ed espunge dagli atti del processo di appello quella non prodotta in primo grado, per cui la censura non coglie nel segno.

Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, deve essere interpretato, alla luce dei canoni di cui all’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione con riferimento alla mancanza assoluta dei motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione (Cass. 14324/15, S.U.8053/14). Entrambe le censure non colgono la ratio decidendi della sentenza. E’ anche rilevabile di ufficio l’inammissibilità della opposizione originaria (Cass. n. 5466/2004) in quanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso amministrativo non è ordinanza ingiunzione e resta impugnabile il verbale divenuto esecutivo eventualmente facendo escludere la tardività della opposizione.

Donde l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 500 oltre quelle prenotate a debito, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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