Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17456 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2010, (ud. 05/07/2010, dep. 23/07/2010), n.17456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ALLIANZ SPA in persona dei suoi legali rappresentanti, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL VASCELLO 6, presso lo studio

dell’avvocato ROCCHI PIERLUIGI, che la rappresenta e difende, giusta

delega in calce alla copia notificata dell’atto di citazione

avversario;

– ricorrente –

contro

F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIORGIA

DI LEONTINI 330, presso lo studio dell’avvocato BERARDI DANIELE, che

la rappresenta e difende, giusta delega a margine dell’originario

atto di citazione;

– resistente –

avverso l’ordinanza del GIUDICE PACE di ROMA – Sezione Distaccata di

OSTIA del 25.9.09, depositata il 28/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Rosario Giovanni.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. -E’ chiesta con regolamento di competenza la cassazione dell’ordinanza emessa il 25.9.2009 dal giudice di pace di Roma – sezione distaccata di Ostia e depositata il 28.9.2009, con la quale lo stesso ha dichiarato la propria competenza in ordine alla domanda proposta, rinviando “per la definitiva articolazione dei mezzi istruttori”.

Il ricorso per regolamento di competenza e’ inammissibile. In primo luogo, deve evidenziarsi che la decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria, ma costituisca una vera e propria sentenza, non e’ impugnabile col regolamento di competenza, ma puo’ essere soltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all’art. 339 c.p.c. (v. anche cass. ord. 29.5.2008 n. 14185).

In secondo luogo, qualora il giudice intenda pronunciare separatamente sulla competenza (o sulla giurisdizione), deve invitare le parti a precisare le conclusioni; con la conseguenza che il provvedimento che abbia emesso in difetto di detto invito assume natura meramente ordinatoria, e, come tale, non e’ impugnabile autonomamente (v. anche da ultimo S.U. ord. 10.12.2009 n. 25798).

Nel caso in esame, pur essendo assorbente il primo rilievo – relativo all’inammissibilita’ del regolamento di competenza avverso il provvedimento sulla competenza, adottato dal giudice di pace – deve anche evidenziarsi che, comunque, (ove non si fosse trattato di provvedimento del giudice di pace) si tratterebbe di una ordinanza interlocutoria, adottata senza il previo invito alla precisazione delle conclusioni – anzi disponendo l’ulteriore esame istruttorio – come tale non autonomamente impugnabile”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in camera di consiglio.

La ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Ha ritenuto di dovere osservare.

L’art. 46 c.p.c. – diversamente da quel che sembra ritenere la ricorrente – sancisce l’inapplicabilita’, nei giudizi davanti al giudice di pace, dell’art. 42 c.p.c.; con la conseguenza che i provvedimenti emessi dal giudice di pace sulla competenza, attualmente, non sono impugnabili con il regolamento di competenza, ma sono soltanto appellabili, nei limiti e nelle forme previste da tale mezzo di impugnazione.

Tale soluzione e’ stata recentemente oggetto di rimeditazione da parte delle S.U. di questa Corte di legittimita’ che, con l’ordinanza 29.8.2008 n. 21931, ha ritenuto applicabile l’art. 42 c.p.c. – nel testo risultante dalla L. n. 353 del 1990, art. 6 – (soltanto) al provvedimento di sospensione del processo adottato dal giudice di pace, cosi’ interpretando l’art. 46 c.p.c. nel senso, costituzionalmente orientato, di limitare l’inammissibilita’ del regolamento ai soli provvedimenti del giudice di pace che decidono sulla competenza, consentendo invece alla parte di avvalersi dell’unico strumento di tutela che – attraverso un’immediata verifica della sussistenza dei presupposti giuridici del provvedimento di sospensione – assicuri la sollecita ripresa delle attivita’ processuali, impedendo la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo.

Ma, nel caso in esame, il provvedimento adottato dal giudice di pace riguardava soltanto la competenza; con la conseguente inapplicabilita’ – correttamente rilevata nella relazione – del regolamento di competenza, quale mezzo di impugnazione del provvedimento.

Conclusivamente, il ricorso per regolamento di competenza deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte suprema di cassazione, 5 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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