Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17456 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. II, 20/08/2020, (ud. 06/12/2019, dep. 20/08/2020), n.17456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5796/2016 proposto da:

D.O.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA

31, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BRUNO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO DE PAULIS;

– ricorrente –

contro

D.O.G., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA

DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA PAZZAGLIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO BAGIANTI;

– controricorrente –

e contro

G.N.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 884/2014 del TRIBUNALE di RAVENNA, depositata

il 30/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2019 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la vicenda, per quel che qui residua d’utilità, può riassumersi nei termini seguenti:

– D.O.G., riassunse il processo davanti al Tribunale di Ravenna, giudice, questo, confermato competente per territorio dalla Corte di cassazione, dopo che il Tribunale di Perugia aveva declinato la propria competenza;

– la sorella D.O.I. con il primigenio atto di citazione, notificato al fratello G. e successivamente, per integrazione del contraddittorio, alla comune madre G.D.O.N., aveva chiesto dichiararsi aperta la successione in morte del padre D.O.L.M., deceduto nel (OMISSIS), affermarsi che al de cuius succedevano la moglie N. per la quota di 1/4 e il fratello G. per 1/2, stante la chiamata testamentaria di quest’ultimo, disporsi la divisione dei beni relitti, accertandosene la consistenza, in essi ricompresi parte dei terreni donati al figlio, il valore dei beni mobili trafugati dalla villa (OMISSIS), porsi a carico del germano il corrispettivo per il godimento della villa di cui detto, nonchè un equo indennizzo per il godimento dei beni mobili;

– il Tribunale, per quel che ancora qui rileva, con sentenza depositata il 30/6/2014, accertò che le parti avevano proceduto transattivamente, con contratto del 2/5/1987, alla divisione degli immobili ereditari e assegnò i beni mobili, siccome in dispositivo, ai due germani, con conguaglio a carico della I.;

– è utile chiarire che la sentenza qualificò il contratto, nomato dalle parti “Preliminare di divisione”, transazione divisoria, avente effetto traslativo immediato, restando non disciplinata la sola divisione mobiliare;

– La corte d’appello di Bologna, con ordinanza del 15/12/2015, dichiarò inammissibile l’appello principale proposto dalla I. e quello incidentale, dal G., ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.;

ricorre, sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria, D.O.I.; resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria, D.O.G.;

ritenuto che con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 30 T.U. Edilizian. 380/2001, L. n. 47 del 1985, art. 18m in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non essere stati allegati al contratto, che, peraltro, rinviava al futuro lo scioglimento della comunione di uno dei fondi, i certificati di destinazione urbanistica, soggiungendosi che la questione, non affrontata nel giudizio di merito, non poteva considerarsi nuova, vertendosi in ipotesi di nullità, rilevabile per la prima volta anche davanti al Giudice della legittimità;

considerato che la censura è manifestamente destituita di giuridico fondamento:

a) l’art. 30, T.U. Edilizia, nel prevedere e sanzionare la lottizzazione abusiva, al comma 10 afferma: “Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonchè agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù”;

b) peraltro, il contratto (riportato sul punto dalla sentenza d’appello) a riguardo del terreno di cui si discute, assegnato per metà alla ricorrente, rinviava al futuro il frazionamento;

c) val la pena in disparte soggiungere che la questione sollevata (necessità di allegazione del certificato di destinazione urbanistica) non è in alcun modo assimilabile alla divisibilità di un immobile ereditario abusivo, di recente esclusa da questa Corte (S.U., n. 25021, 7/10/2019);

ritenuto che con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., commi 5 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Tribunale reputato nuova l’eccezione di prescrizione e concluso per il respingimento della domanda, con la quale la d.O. aveva chiesto dichiararsi “implicitamente rinunciati effetti del negozio 2 maggio 1987”, nonostante non trattavasi di una nuova domanda produttiva di mutatio libelli, ma dell’aggiunta di “un argomento di riflessione, volto a vedere nello spirare del termine di efficacia della scrittura inter partes, niente altro che un particolare effetto, in quanto tale idoneo a fargli dedurre una implicita rinuncia ai suoi vincoli, essendo evidente l’inattività di entrambe le parti con riferimento al rispettivo carico obbligatorio durato oltre dieci anni”;

considerato che il motivo non supera il vaglio d’ammissibilità, dovendosi rilevare che le osservazioni poste con lo stesso non scalfiscono una delle due autonome rationes decidendi, la quale bypassa la dedotta eccezione d’inefficacia del contratto per sopravvenuto mutuo consenso (implicita comune rinunzia ad avvalersi del contratto) e comunque per prescrizione, avendo assegnato allo stesso effetti traslativi immediati;

ritenuto che con il terzo motivo la ricorrente allega violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando che la sentenza, fino a superare la soglia della petizione, aveva errato nell’interpretare il contratto, assegnando a esso un significato giuridico estraneo alla comune volontà delle parti:

– trattavasi di un preliminare di divisione e i contraenti erano d’accordo sulla sua qualificazione e poichè l’ordinamento sconosce una domanda autonomamente diretta all’interpretazione del negozio, “l’attività di ermeneusi del giudice è contingentata dal bilanciamento delle richieste contenute negli atti giudiziali, che costituiscono sia la sostanza che il limite del giudizio”;

– la ricorrente, dopo aver riportato stralci dello strumento, che, a suo dire, decorso il termine prescrizionale, aveva perso efficacia obbligatoria, sulla base del contenuto dello stesso (riprende la previsione della futura assegnazione a sorteggio dei frazionamenti del terreno detto della “Cupe” e di un diritto reciproco di passaggio e di attingimento d’acqua, in favore del futuro assegnatario dello stacco sul quale insisteva il pozzo), sostiene non potersi rilevare “in dubbio, ai sensi dell’art. 1362 c.c. e ss., che la (…) volontà (delle parti) fosse indirizzata al completamento degli eventi dedotti in obbligazione, per poi procedere, come ivi si afferma, alla stipula del definitivo di divisione”;

– per contro, la decisione, omettendo di tenere conto del significato delle parole e del comportamento delle parti, anche processuale e in presenza di una scrittura scevra da oscurità, “latente il disaccordo delle parti” (la ricorrente auspicava l’accertamento della perdita d’efficacia del negozio, che la vedeva svantaggiata e la controparte l’esecuzione dello stesso, sia pure attraverso successivo atto definitivo), violando l’art. 1367 c.c., e il principio di buona fede, aveva assegnato al contratto la sconosciuta, e meno che mai voluta dai contraenti, qualifica di preliminare di transazione divisionale con effetti reali e attributivi;

considerato che la doglianza, sia pure riccamente argomentata, non è condivisa dal Collegio, in quanto:

a) questa Corte ha precisato che “L’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dall’art. 1362 c.c. e ss., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili (il secondo, ovviamente, sotto il regime del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito sfasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti; di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579. 16.3.04 n. 5359, 19.1.04n. 753)” (Sez. 2, n. 18587, 29/10/2012; si veda anche, per la ricchezza di richiami, Sez. 6-3, n. 2988, 7/2/2013)”;

b) qui la sentenza di merito non omette di confrontarsi con la griglia ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c. e segg., affronta e risolve nel senso della non decisività il nomen iuris posto a titolo del contratto (preliminare divisorio), individua la volontà traslativa e non meramente obbligatoria nell’avere le parti espressamente convenuto “di dividersi i suddetti beni nel modo seguente”, reputa non in contrasto con una tale comune volontà il rinvio dell’assegnazione dei già disposti frazionamenti del terreno, stante la natura meramente esecutiva del successivo sorteggio, e, di conseguenza, meri accessori di una tale determinazione la costituzione dei diritti di passaggio e di attingimento; giunge a concludere che si era in presenza di una transazione divisoria non rescindibile ex art. 764 c.c., comma 2, nè annullabile per errore ex art. 1969 c.c., (evoca Cass. n. 13942/012, ma già n. 20256/09) e che la previsione dell’atto pubblico avesse non finalità di contratto definitivo, ma di strumento idoneo alla trascrizione;

c) indubbiamente trattasi di un risultato ermeneutico controvertibile, ma non censurabile in questa sede: avendo il Giudice parametrato la propria decisione ai criteri interpretativi di legge, come si è anticipato, la ricorrente mira, in definitiva a un inammissibile riesame di merito;

ritenuto che con il quarto motivo la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 1965 c.c., art. 1350 c.c., n. 12, art. 2643 c.c., n. 13, e art. 2684 c.c., n. 4, e art. 1351 c.c., assumendo mancare la causa della transazione (la reciprocità delle concessioni), la non ipotizzabilità di un contratto preliminare improprio di transazione divisoria;

considerato che il motivo è infondato per le ragioni che seguono:

– la denunziata mancanza di causa costituisce una mera congettura, dovendosi per contro essa rinvenirsi, senza ovviamente scadere nella individuazione delle specifiche reciproche rinunce e concessioni, che potrebbero essere anche solo potenziali o addirittura dipendenti da motivi affettivi, nell’attitudine dello strumento negoziale a dividere il complesso patrimoniale, prevenendo anche solo future controversie divisorie;

considerato che le spese legali seguono la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo in favore del controricorrente, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività svolte;

ritenuto che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del resistente, che liquida in Euro 10.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA