Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17456 del 14/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 22/12/2016, dep.14/07/2017),  n. 17456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15859-2010 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE

MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato TONINO PRESTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA MODESTI con studio in

PESCARA V.LE L. MUZII 19 (avviso postale ex art. 135) giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 81/2010 della COMM.TRIB.REG. dell’ABRUZZO

SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il 25/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MODESTI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso proposto dinanzi alla C.T.P. di Pescara, C.G. impugnò l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito del mancato riconoscimento dell’agevolazione fruita dal contribuente, nell’anno d’imposta 2003, ai sensi della L. n. 383 del 2001, art. 4. Deduceva il ricorrente l’illegittimità dell’atto impugnato per difetto di motivazione e infondatezza dell’accertamento.

La commissione tributaria adita accolse il ricorso.

Proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. dell’Abruzzo, con sentenza del 25 marzo 2010, in accoglimento del gravame, ha dichiarato legittimo l’avviso di accertamento.

Riteneva il giudice di appello che l’amministrazione finanziaria aveva assolto all’obbligo di motivazione dell’atto impugnato, posto che il contribuente era stato posto nelle condizioni di conoscere l’an e il quantum della pretesa tributaria, tant’è che aveva successivamente proposto domanda di accertamento con adesione. Osservava, altresì, che l’onere probatorio, che gravava sul contribuente, di aver effettuato l’investimento in beni realizzati nel lasso di tempo previsto dalla L. n. 383 del 2001, art. 4 per la fruizione del beneficio avrebbe potuto essere assolto soltanto mediante la produzione dei S.A.L., i quali attestavano l’avvenuta esecuzione dei lavori ai fini della determinazione degli importi dovuti dal committente all’appaltatore, commisurando in tal modo l’investimento all’ammontare dei corrispettivi liquidati. Rilevava, infine, che il contribuente nulla aveva dedotto circa la data di ultimazione dei lavori.

Avverso detta pronuncia, il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e della L. n. 241 del 1990, art. 3 recepiti, nella materia tributaria, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 (art. 360 c.p.c., n. 3). Motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360 c.p.c., n. 5)”. Sostiene il contribuente che la motivazione dell’avviso di accertamento era carente, in quanto nell’atto impugnato era fatto generico riferimento alla mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla L. n. 383 del 2001, senza ulteriori specificazioni, in particolare riguardo al requisito temporale. Rileva, inoltre, che la prova della adeguatezza della motivazione dell’atto impositivo non poteva desumersi, come invece ritenuto dalla C.T.R., dalla circostanza che il contribuente avesse proposto domanda di accertamento con adesione, la quale, peraltro, non faceva alcun riferimento al requisito temporale.

2. Il motivo è infondato.

La C.T.R. ha rilevato che l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo è assolto ogni qual volta, seppure con espressioni sintetiche, il contribuente sia stato posto nelle condizioni di conoscere l’an e il quantum della pretesa tributaria, ritenendo, pertanto, che, nella specie, il richiamo ai requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla L. n. 383 del 2001, art. 4 fosse sufficiente a rendere edotto il contribuente su presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa impositiva, come confermato dalla successiva proposizione della domanda di accertamento con adesione.

Tali argomentazioni, che si palesano congrue ed immuni da vizi logici o giuridici, integrano un apprezzamento in fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, circa l’idoneità della motivazione dell’avviso di accertamento.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione della L. 18 ottobre 2001, n. 383, art. 4, comma 1 (art. 360 c.p.c., n. 3). Motivazione contraddittoria (art. 360 c.p.c., n. 5)”, per avere il giudice di appello dato rilievo, per escludere l’agevolazione, al momento della contabilizzazione dei lavori e non a quello della loro effettiva realizzazione.

4. Anche questa censura è destituita di fondamento.

La L. n. 383 del 2001, art. 4, comma 1, prevede la detassazione del 50% del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata della legge successivamente al 30 giugno e nell’intero periodo d’imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di esclusione dal computo della media del periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Posto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, chi voglia far valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione (ex plurimis, Cass., sez. trib., 30-11-2012, n. 21406), va osservato come correttamente la C.T.R. abbia ancorato il requisito temporale per la fruizione della agevolazione di cui alla L. n. 383 del 2001, art. 4 al momento dell’approvazione degli stati di avanzamento dei lavori commissionati dal C. all’appaltatore. Risultano, invero, condivisibili le argomentazioni espresse dal giudice di appello, secondo cui i S.A.L. rappresentano l’unico strumento in grado di determinare l’importo dell’investimento commisurato all’ammontare dei corrispettivi liquidati, in quanto documenti attestanti l’avvenuta esecuzione di una certa quantità di lavoro al fine della determinazione degli importi dovuti dal committente all’appaltatore. In definitiva, solo al momento dell’approvazione dei singoli stati di avanzamento, a seguito della verifica dei lavori in concreto realizzati e della quantificazione delle somme dovute per il pagamento delle singole partite, restano accertati i costi dell’appalto soggetti a detassazione ai sensi del citato art. 4.

Non appare conferente il riferimento operato dal ricorrente in memoria alla pronuncia di questa Corte n. 22480 del 2015, in quanto inerente ad una ipotesi di leasing immobiliare, seppure a mezzo di contratto di appalto, mentre la fattispecie in esame resta estranea alla materia della locazione finanziaria.

5. Va, infine, rilevato che la C.T.R., nella parte conclusiva della motivazione, ha osservato: “il contribuente si è limitato a citare il provvedimento autorizzativo della costruzione n. 15 del 13 novembre 2002 rilasciato dal Comune di Spoltore, ma nulla dice circa la data di ultimazione dei lavori”.

Ciò posto, osserva il Collegio che tali argomentazioni – con cui, nella sostanza, il giudice di appello ha rilevato che non era stata fornita la prova, ai fini del rispetto dei limiti temporali per la fruizione dell’agevolazione, dell’epoca di conclusione delle opere – non sono state sottoposte a critica da parte del ricorrente, il quale non ha formulato al riguardo specifiche censure.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA