Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17455 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25810-2018 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 6,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VALERIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato S.E.;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE (OMISSIS) rappresentata e difesa dall’avv. Pier

Ludovico Patriarca ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura

Capitolina in via del Tempio di Giove 21;

– resistente –

e

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), REGIONE LAZIO,

PREFETTURA DI TERAMO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4687/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2019 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILLA.;

viste le richieste del Procuratore Generale Dott. Albero Celeste (che

ha concluso per l’annullamento della sentenza).

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 S.E. ha proposto davanti al Tribunale di Velletri una opposizione contro un preavviso di fermo amministrativo di autoveicolo emesso anche per violazioni al C.d.S..

Nel giudizio di opposizione la concessionaria Equitalia Sud spa, costituitasi con comparsa del 28.6.2016, ha eccepito l’incompetenza per materia del Tribunale di Velletri in favore del Giudice di Pace.

L’opposizione è stata accolta con sentenza del Tribunale di Velletri 1213/2016, avverso la quale ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate Riscossione, dolendosi tra l’altro dell’omessa valutazione, da parte del primo giudice, delle eccezioni preliminari di incompetenza e di difetto di giurisdizione.

Roma Capitale si è costituita nel giudizio di appello prestando adesione alle eccezioni preliminari del concessionario.

Si è costituito altresì il S. chiedendo il rigetto dell’appello. Regione Lazio e Prefettura di Teramo non si sono costituite.

2 Con sentenza 5.7.2018 emessa ai sensi dell’art. 351 c.p.c., comma 4, e dell’art. 352 c.p.c., comma 6, la Corte d’Appello di Roma, per quanto interessa in questa sede, ha accolto l’eccezione di incompetenza per materia del Tribunale adito perchè le cartelle prodromiche al provvedimento di fermo erano comprese nei limiti di valore indicati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 5, e pertanto, dichiarata l’incompetenza per materia e territorio del Tribunale di Velletri, ha rimesso le parti davanti al Giudice di Pace di Roma e Teramo.

3 Contro quest’ultima pronuncia il S. ha proposto ricorso per regolamento di competenza sulla base di tre motivi illustrati da memoria.

Roma Capitale ha depositato una memoria mentre le altre parti non hanno svolto difese in questa sede.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte insistendo per l’annullamento della sentenza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Con un primo motivo il ricorrente denunzia l’omessa valutazione della tardività dell’eccezione di incompetenza ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c. e l’illegittima valutazione del motivo di appello.

1.2 Col secondo motivo lamenta l’errata valutazione dell’eccezione di incompetenza ai sensi del primo e dell’art. 38 c.p.c., comma 4.

1.3 Con il terzo ed ultimo motivo, infine, il ricorrente si duole dell’errata ed ingiusta condanna alle spese.

2 II regolamento di competenza è inammissibile.

Come più volte affermato da questa Corte, in tema di regolamento di competenza qualora il giudice, a seguito di discussione orale della causa, abbia pronunciato sentenza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., comma 2, sia sul merito che sulla competenza mediante lettura alle parti presenti del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene, sicchè è da tale data che decorre il termine perentorio di cui all’art. 47 c.p.c., comma 2, (v. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22525 del 23/10/2014 Rv. 633152; Sez. 2, Ordinanza n. 20092 del 23/09/2010; Sez. 3, Ordinanza n. 16304 del 24/07/2007 Rv. 598880; nello stesso senso, per l’identità del principio, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1471 del 22/01/2018 Rv. 647349). Nel caso in esame, l’impugnato provvedimento è stato emesso ai sensi dell’art. 351 c.p.c., comma 4 e dell’art. 352 c.p.c., comma 6, quindi nelle forme dell’art. 281 sexies c.p.c. con lettura integrale, all’udienza del 5.7.2018 e dal relativo verbale risulta, peraltro ad inizio udienza, la presenza dell’odierno ricorrente mentre il ricorso per regolamento di competenza risulta notificato dal S. il 7.9.2018, quindi oltre il termine perentorio di trenta giorni ex art. 47 c.p.c., comma 2, che era scaduto il 4.9.2018 (martedì).

Irrilevante è poi il fatto che la parte, inizialmente presente in udienza, se ne sia poi volontariamente allontanata: secondo un generale principio di diritto, infatti, la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice, non solo equivalgono alla pubblicazione prevista nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., ma esonerano la cancelleria dall’onere della comunicazione (giacchè il provvedimento si presume ex lege conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti: v. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 8939 del 2011 in motivazione; v. anche Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2302 del 06/02/2015 Rv. 634310 e ancora Ordinanza n. 1471 /2018 cit., in motivazione).

La parte soccombente va condannata al pagamento delle spese in favore di Roma Capitale (unica controparte ad avere svolto difese in questa sede).

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento in favore di Roma Capitale delle spese del giudizio che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali in misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, dal Collegio, il 5 aprile 2019 e, a seguito di riconvocazione, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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