Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17455 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2010, (ud. 05/07/2010, dep. 23/07/2010), n.17455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23079-2009 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. FILICE

GIUSEPPE, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso per

regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 749/2009 del TRIBUNALE di PAOLA del 30.7.09,

depositata il 22/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta con regolamento di competenza la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Paola il 30.7.2009 e depositata il 22.9.2009, con la quale è stata rigettata la domanda e dichiarato competente il tribunale Regionale delle Acque di Napoli, competente per il distretto di Catanzaro.

Va dichiarata la competenza del giudice ordinario.

Con la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della regione Calabria, il F. fa valere, ai sensi dell’art. 2043 c.c., la violazione, da parte della P.A., delle comuni regole di prudenza e diligenza – in particolare la scarsa manutenzione del pozzetto e della condotta idrica e la mancata realizzazione dei lavori a regola d’arte – che costituivano un’attività doverosa da parte della P.A. e che dovevano essere rispettate, al fine di evitare pericoli a terzi (nella specie alla proprietà dell’attore);

attività queste che non richiedono valutazioni od apprezzamenti tecnici, e che solo indirettamente e occasionalmente si ricollegano alle vicende relative al governo delle acque (v. anche Cass. ord. 11.1.2007 n. 368; S.U. 20.1.2006 n. 1066).

Al tribunale regionale delle acque, infatti, spetta la competenza soltanto se la domanda risarcitoria prospetta questioni che incidono, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque, in particolare quelle di carattere tecnico relative alla distribuzione ed all’uso delle acque pubbliche ed ai diritti di derivazione o utilizzazione dell’utenza nei confronti della P.A.; ciò che nel caso in esame, per le ragioni esposte, non sussiste.

Inoltre – ed il rilievo è significativo – nella sentenza impugnata si ipotizza anche un supposto difetto di legittimazione passiva della stessa Regione Calabria, per incombere l’obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idriche alla società Sorical spa, a seguito di convenzione conclusa con la regione; il che avalla, anche sotto questo profilo, le conclusioni raggiunte.

Conclusivamente, va dichiarata la competenza del tribunale di Paola”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio osserva.

Ad una più approfondita disamina della questione posta con il presente regolamento di competenza deve evidenziarsi quanto segue.

Ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140 “Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche:

a) le controversie intorno alla demanialità delle acque;

b) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde:

c) le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica:

d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46 in conseguenza dell’esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione utilizzazione delle acque.

Per quanto riguarda la determinazione peritale dell’indennità prima dell’emissione del decreto della espropriazione resta fermo il disposto dell’art. 33 della presente Legge;

e) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall’autorità amministrativa a termini del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 2, T.U. modificato con la L. 13 luglio 1911, n. 774, art. 22”.

Ai sensi della norma indicata, la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario ed il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l’esistenza dei danni sia ricondotta all’esecuzione, alla manutenzione ed al funzionamento dell’opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice, in sede ordinaria, le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente ed occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque.

E ciò perchè la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche, o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche.

Pertanto, quando venga dedotto che un’opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche; con la conseguenza che la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione ed attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio (S.U. 20.1.2006 n. 1066). Ne deriva che allorchè all’origine del danno oggetto della domanda risarcitoria venga prospettata la scarsa manutenzione del pozzetto e della condotta idrica e la mancata realizzazione dei lavori a regola d’arte, la natura dell’attività di manutenzione delle condotte idriche pubbliche non esclude la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, anche se il comportamento è qualificabile come tenuto in violazione della comune prudenza e diligenza, atteso che anche tali comportamenti, commissivi od omissivi, implicano, in ogni caso, apprezzamenti circa le scelte della p.a. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche.

Nella specie, il risarcimento dei danni causati è chiesto per il difetto di manutenzione dell’opera idrica e del pozzetto e la mancata realizzazione di lavori a regola d’arte, riferibili agli stessi.

Il danno, quindi, deriva dal modo di essere dell’opera idraulica o per come è stata costruita o per come è stata mantenuta ( e quindi anche non mantenuta, per effetto di comportamento omissivo ed inerte della p.a.). La presenza della colpa – e cioè della violazione delle regole di prudenza e diligenza – non può costituire un criterio di riparto della competenza, poichè, versandosi in tema di risarcimento del danno, questo non può che essere colpevole (salvo che non si adducano ipotesi di responsabilità oggettiva; nel qual caso si prescinde da valutazioni sulla prudenza e diligenza).

Conclusivamente, va dichiarata la competenza del Tribunale Regionale delle acque pubbliche di Napoli competente per il distretto di Catanzaro.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale Regionale delle acque pubbliche di Napoli competente per il distretto di Catanzaro. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 5 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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