Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17455 del 22/08/2011

Cassazione civile sez. I, 22/08/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 22/08/2011), n.17455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.E.L.D.A. – CENTRO ELABORAZIONE DATI AZIENDALI – s.a.s., con

domicilio eletto in Roma, Viale Vaticano n. 46, presso l’Avv.

Francesca Romana Nanni, rappresentata e difesa dall’Avv. MARCUCCIO

Marcello, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TOTARO VINCENZO & C. SUD s.r.l., fallita, in persona del curatore

pro

tempore, con domicilio eletto in Roma, piazza Barberini n. 12, presso

l’Avv. Vincenzo De Sensi, rappresentata e difesa dall’Avv. CASILLI

Antonio, come da procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n.

527/05 depositata il 19 settembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 18 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

uditi gli Avv.ti Marcello Marcuccio e Antonio Casilli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La C.E.L.D.A. – CENTRO ELABORAZIONE DATI AZIENDALI – s.a.s., ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello, sostanzialmente confermando la decisione del Tribunale, ha accolto la domanda della curatela in epigrafe volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia L. Fall., ex art. 67, n. 2, della cessione di alcune unità immobiliari.

Il ricorso è affidato a cinque motivi con i quali rispettivamente si deduce: violazione degli artt. 112 e 343 c.p.c., per avere la Corte d’appello dichiarato comunque l’inefficacia ai sensi dell’art. 67, comma 2, pur ritenendo fondato il motivo di gravame proposto avverso al sentenza del primo giudice che aveva accolto la domanda in base alla ritenuta sproporzione tra le prestazioni benchè questa fosse stata proposta in considerazione della sola consapevolezza dello stato di insolvenza; violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, per avere il giudice d’appello rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’azione in quanto tardiva rispetto al termine decorrente dalla data di stipulazione dei preliminari, ritenendo invece rilevante la data della stipula degli atti pubblici di trasferimento; violazione degli artt. 1472 e 2645 c.c. nonchè della L. Fall., art. 72, per la ritenuta infondatezza dell’eccezione di inammissibilità dell’azione basata sulla dedotta non appartenenza alla fallita dei beni compravenduti in quanto costituenti cosa futura; violazione degli artt. 1322, 1351, 1362, 1367, 1376 e 1470 c.c. e art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello qualificato promesse di vendita e non vendita di cosa futura le scritture private sottoscritte dalle parti prima dell’atto pubblico; violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. nonchè carenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della prova della consapevolezza dello stato di insolvenza in capo alla ricorrente.

Resiste l’intimata curatela con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che l’eccezione di inammissibilità dei motivi di ricorso per mancanza dei quesiti è infondata in quanto la disciplina dell’art. 366 bis c.p.c., introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 non è applicabile in considerazione della data in cui è stata depositata l’impugnata sentenza.

A mente del primo motivo di ricorso la Corte di merito avrebbe errato nell’accogliere la domanda di revoca in base alla ritenuta sussistenza dei presupposti di cui alla L. Fall., art. 67, comma 2, benchè avesse ritenuto fondato il motivo di appello che aveva censurato la sentenza del tribunale che invece aveva ritenuto accoglibile la domanda ai sensi del primo comma della norma citata in base alla ritenuta sproporzione tra il prezzo degli immobili e gli importi pagati. La censura non merita accoglimento poichè la Corte d’appello ha giudicato errata la pronuncia del tribunale in quanto basata su profili oggettivi e soggettivi diversi da quelli evidenziati dalla curatela attrice di cui tuttavia ha ritenuto riproposta in sede di gravame la domanda avanzata in primo grado e basata sul disposto della L. Fall., art. 67, comma 2, e la statuizione (che quanto al principio su cui poggia è pienamente conforme alla giurisprudenza della Corte: ex aliis Cassazione civile, sez. 2^, 11/05/2009, n. 10796) sotto tale profilo non è stata adeguatamente censurata.

Il secondo motivo con il quale ci si duole che il giudice del merito abbia ritenuto decorrente il termine di cui alla L. Fall., art. 67, dalla data del rogito notarile e non da quella dei preliminari di vendita è infondato, essendo giurisprudenza del tutto pacifica, dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, quella secondo cui “In tema di azione revocatoria fallimentare, nel caso in cui siano stipulati prima un contratto preliminare di compravendita, poi il contratto definitivo, la sussistenza degli elementi richiesti per l’azione, anche rispetto alla conoscenza dello stato di insolvenza, va verificata riguardo al secondo contratto, cioè il negozio in virtù del quale si verifica il trasferimento del diritto di proprietà, atteso che è soltanto con il contratto definitivo che il bene esce dal patrimonio del fallito e, dunque, viene sottratto alla garanzia della massa dei creditori (Cassazione civile, sez. 1^, 29/01/2008, n. 2005). Nè sulla attualità di tale principio influisce la nuova normativa attinente alla trascrivibilità del contratto preliminare dal momento che la medesima introduce particolari forme di tutela in favore del promissario acquirente ma non incide sul momento in cui si verifica il trasferimento del bene e di conseguenza la lesione della garanzia dei creditori.

Il terzo motivo con il quale si deduce violazione di legge per avere la Corte territoriale rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’azione ritenendo che i beni oggetto degli atti di vendita de quibus costituissero patrimonio della fallita” è inammissibile in quanto carente di argomentazioni a sostegno della censura proposta.

Il quarto motivo con il quale ci si duole della circostanza che la Corte di merito abbia qualificato il contratto concluso tra le parti come preliminare di vendita e non come vendita di cosa futura è anch’esso inammissibile.

Premesso infatti che la Corte d’appello ha ritenuto che i contratti conclusi anteriormente agli atti pubblici di cessione poi revocati costituissero preliminari di vendita di cosa futura e quindi, correttamente, che non rilevassero ai fini della decorrenza del termine di cui alla L. Fall., art. 67, in quanto inidonei ad influire sul momento di trasferimento dei beni, la censura sull’erronea interpretazione della natura di tali contratti è inammissibile in quanto non vengono riprodotte le clausole contrattuali, così che la Corte non è messa in grado di valutarne il tenore, mentre “Nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione sia contestata la qualificazione attribuita dal giudice di merito al contratto intercorso tra le parti, le relative censure, per essere esaminabili, non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, ma debbono essere proposte sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c., e segg., o dell’insufficienza o contraddittorìetà della motivazione, e, in ossequio al prìncipio di autosufficienza del ricorso, debbono essere accompagnate dalla trascrizione delle clausole individuative dell’effettiva volontà delle parti (la cui ricerca, che integra un accertamento di fatto, è preliminare alla qualificazione del contratto), al fine di consentire, in sede di legittimità, la verifica dell’erronea applicazione della disciplina normativa” (Cassazione civile, sez. trib., 04/06/2010, n. 13587).

Il quinto motivo con il quale si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, l’erroneneità del convincimento della Corte di merito in ordine alla sussistenza della scientia decotionis in capo alla ricorrente al momento della stipulazione dei rogiti è, infine, infondato.

Quanto alla violazione di legge, che consisterebbe nell’avere la Corte territoriale dato rilievo a circostanze indizianti, la censura contrasta con il principio già affermato secondo cui “La conoscenza dello stato d’insolvenza del debitore da parte del creditore deve essere effettiva, non potenziale, e, tuttavia, può essere provata anche attraverso indizi, in modo indiretto, e cioè offerta mediante circostanze che, in base al criterio di normalità, assunto a parametro di valutazione, consente la prova presuntiva della scientia decoctionis. Trattandosi di offrire la prova di uno stato soggettivo, che non può essere data in via diretta, è imprescindibile fare riferimento, mediante lo strumento delle presunzioni, all’esistenza di segni esteriori dell’insolvenza e alla loro conoscibilità da parte del convenuto in revocatoria avendo riguardo al parametro astratto del soggetto di ordinaria prudenza e avvedutezza. Se da un lato, nello schema della presunzione non esiste un presunto dovere di conoscere, dall’altro, questo schema permette di valorizzare regole di esperienza storicamente accertate, e quindi pratiche individuali o collettive realmente seguite in determinati contesti, consentendo di desumere la conoscenza in presenza di concreti collegamenti tra i sintomi di conoscenza dell’insolvenza e il terzo, quali, semplificativamente, la contiguità territoriale con il luogo in cui si manifestano detti sintomi, la occasionalità o la continuità dei rapporti, la loro importanza” (Cassazione civile, sez. 1^, 28/11/2008, n. 28445).

Per quanto attiene alla dedotta carenza di motivazione la censura è ugualmente infondata in quanto il giudice ha diffusamente evidenziato gli elementi indiziari ritenuti apprezzabili (rilevante numero di protesti cambiari, decreti ingiuntivi per somme rilevanti, procedimenti esecutivi e, soprattutto, la circostanza che la ricorrente fosse stata “in sostanza, il commercialista del T.” occupandosene dell’intera attività “sotto i profili fiscali, del personale dipendente, dei rapporti con le banche, dei rapporti commerciali” e curandone “la tenuta delle scritture contabili, dei registri, dei libri, ecc.”), così congruamente ed esaustivamente dando conto del suo convincimento.

Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2011

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