Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17455 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. II, 20/08/2020, (ud. 06/12/2019, dep. 20/08/2020), n.17455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2506/2016 proposto da:

IMMOBILIARE ISABELLA SRL, già IMMOBILIARE ISABELLA SNC DI

D.G. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2,

presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANA DORE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GLAUCO SUSA;

– ricorrente –

contro

P.C., Z.M.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio dell’avvocato MARINA

MILLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIANO

FAVERO;

– controricorrenti –

e contro

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1665/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2019 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

è stata impugnata dalla Immobiliare Isabella S.r.l. la sentenza n. 1665/2015 della Corte di Appello di Venezia con ricorso fondato su cinque ordini di motivi e resistito con controricorso delle parti intimate P.C. e Z.M.L..

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

Con la decisione oggetto del ricorso in esame veniva rigettato l’appello interposto dalla odierna società ricorrente averso la sentenza del Tribunale di Padova n. 2988/2013. Con tale ultima decisione era stata, in precedenza e per quanto oggi rileva, disattesa la domanda della società attrice ed odierna ricorrente nella parte relativa ad una domanda di indennità.

La succitata società, già aggiudicataria in sede di esecuzione forzata in danno dell’esecutato P.C. di una quota indivisa facente parte di complesso immobiliare sito in Comune di (OMISSIS), aveva – infatti – chiesto poi la divisine del complesso stesso ed il riconoscimento di una somma a titolo di indennità per l’occupazione del bene stante la perdurante utilizzazione da parte della famiglia P..

A seguito di appello interposto in punto di spettanza dell’indennità la Corte lagunare, con la sentenza per cui è oggi ricorso, integrando dispositivo e motivazione della decisione appellata, rigettava la domanda di indennità proposta dall’appellante società per il mancato godimento dell’immobile oggetto di divisione.

Tanto, in particolare, sulla scorta di una valutazione comparativa delle risultanze istruttorie e sull’affermazione della idoneità, nella fattispecie, dell’offerta – rifiutata – alla società di disporre dell’immobile con conseguente applicabilità dell’art. 1220 c.c. ed insussistenza dell’invocato diritto all’indennizzo per mancato godimento dell’immobile.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 e 2043 c.c..

Si lamenta da parte della ricorrente l’erroneità della decisione in punto di mancato riconoscimento dell’obbligo del pagamento della anzidetta richiesta indennità di occupazione.

Il motivo non può essere accolto.

Lo stesso non si confronta ratio sentenza gravata.

Questa si poggia sulla evidenza, non contestata, della esclusione di tale obbligo per effetto della proposta di offerta delle chiavi alla società.

Il motivo va, dunque, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3., il vizio di violazione delle norme di legge in ricorso indicate ed, in particolare dell’art. 1220 c.c..

Parte ricorrente intende far affermare che solo una offerta formale avrebbe potuto escludere, nella fattispecie, l’obbligo della richiesta indennità.

Senonchè, secondo nota e consolidata giurisprudenza (ex plurimis: Cass. n.ri 1980/2014, e 21004/2012) anche l’offerta non formale, quando venga ritenuta – come nella ipotesi in giudizio – seria; esclude la sussistenza del suddetto obbligo.

Il motivo è, quindi, infondato e va rigettato.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si deduce la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1220 c.c., in relazione, in particolare, agli effetti liberatori della offerta, ancorchè non formale, di fruizione del bene che libererebbe – secondo la parte ricorrente – solo dal maggior danno ma non dall’indennizzo.

La tesi della ricorrente è del tutto infondata.

L’effetto liberatorio della (seria) offerta de qua non può pretendersi limitativamente.

Al riguardo non può che richiamarsi il principio che questa Corte ha già avuto modo di affermare e secondo cui “l’uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all’art. 1102 c.c., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l’occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 9 febbraio 2015, n. 2423).

Il motivo deve, pertanto, essere respinto.

4.- Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 1220 c.c., sotto il profilo degli “effetti dell’offerta non formale” che sarebbero stati fatti erroneamente retroagire dalla decisione della Corte lagunare al momento dell’occupazione del bene anzichè a quello del momento in cui l’offerta era stata, ancorchè non formalmente, eseguita.

Il motivo non è ammissibile in quanto, anche per carenza e mancata autosufficienza del ricorso in punto, la questione posta con la doglianza oggi in esame non risulta essere stata già posta.

La stessa, infatti, costituisce -allo stato degli atti- questione

nuova (non risultante come già svolta nei pregressi gradi del giudizio) o comunque, come tale, ritenuta in difetto di ogni altra dovuta opportuna allegazione.

Il motivo è, pertanto, del tutto inammissibile.

” I motivi del ricorso per cassazione devono, difatti, investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito nè rilevabili d’ufficio.” (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 30 marzo 2007, n. 7981 ed, ancora e più di recente, Sez. 6 – 1, Ordinanza, 9 luglio 2013, n. 17041).

5.- Con il quinto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione di legge in ordine all’adempimento del dovuto onere della prova in ordine alla “tempestiva, serie e completa offerta non formale”.

Il motivo non è ammissibile in quanto del tutti inerente questioni valutative, di carattere assolutamente meritale ed il cui esame è precluso nel presente giudizio di legittimità.

6.- Il ricorso va, quindi, rigettato.

7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

8.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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