Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17455 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 17/06/2021), n.17455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26464-2019 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE JONIO 247,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO COSENTINI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO CONCA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 578/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD,

depositata il 27/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Giudice di pace di Marano di Napoli rigettava una domanda di risarcimento di danni derivati da sinistro stradale proposta da S.G. nei confronti di Generali Italia S.p.A., quale impresa designata dal FGVS, per preteso tamponamento subito dal S. sul suo motociclo da parte di un altro motociclo non identificato.

Il S. proponeva appello, cui Generali Italia resisteva. Il Tribunale di Napoli Nord rigettava il gravame con sentenza del 27 febbraio 2019.

Il S. ha proposto ricorso, notificato a Generali Italia il 6 settembre 2019.

Diritto

RITENUTO

che:

Il ricorso si articola in due motivi, non numerati ma indicati con lettere dell’alfabeto.

Il motivo presentato sub A denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., “in relazione all’art. 360, per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto”. Sarebbe stato violato nella sentenza impugnata il principio di non contestazione specifica dettato da S.U. 761/2002.

Il motivo presentato sub B denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: il giudice d’appello non si sarebbe pronunciato sul prodotto articolo giornalistico che avrebbe reso notori i fatti e quindi apprezzabili in senso positivo per la prova del fatto.

In primo luogo, si rileva che nel fascicolo si rinviene una “Memoria di costituzione” di Generali Italia datata 26 settembre 2019, e dunque entro i 20 giorni di legge. Essa non vale però come controricorso, non sussistendone il formale deposito.

Quanto al ricorso, ictu oculi entrambi i motivi mirano a prospettare in via diretta una valutazione alternativa di merito, eludendo d’altronde – e quindi non confutandola – la ricostruzione presente nella motivazione della sentenza impugnata, offerta in modalità ampia e corretta.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia in ordine alle spese, non essendosi difesa controparte.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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