Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17455 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 13/12/2016, dep.14/07/2017),  n. 17455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12741-2011 proposto da:

T.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO

28, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ZAZZA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ATTILIO BONIFACINO giusta delega

in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 33/2010 della COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE

depositata il 10/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il resistente l’Avvocato CAMASSA che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso proposto dinanzi alla C.T.P. di Cuneo T.R. impugnava la cartella di pagamento dell’importo di Euro 23.515,68, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter da Equitalia Nomos S.p.A. per maggiore imposta IRPEF relativa all’anno 2004. Deduceva il ricorrente la nullità della cartella impugnata in quanto non preceduta dalla comunicazione dell’avviso di irregolarità contenente i motivi della ripresa a tassazione nonchè per carenza di motivazione, non essendo il contribuente a conoscenza dell’atto presupposto al quale la cartella di pagamento rinviava per relationem.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate contestando i motivi posti a fondamento del ricorso e depositando copia della comunicazione di irregolarità spedita a mezzo posta, priva dell’avviso di ricevimento.

La commissione tributaria adita rigettava il ricorso.

Proposto appello dal contribuente, la C.T.R del Piemonte, con sentenza del 10 maggio 2010, confermava la sentenza impugnata.

Rilevava il giudice di appello – per quel che ancora interessa in questa sede – che per l’invio della comunicazione relativa all’esito del controllo formale non era richiesta la spedizione per raccomandata e che il contribuente era al corrente dell’attività di accertamento, avendo fornito, seppure in ritardo, chiarimenti al riguardo.

Avverso la suddetta decisione, il contribuente propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione e ha partecipato all’udienza di discussione della causa.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. artt. 36 ter, comma 4 e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5”. Sostiene che, essendo pacifico che la comunicazione di irregolarità non era stata ricevuta da esso contribuente, non avendo l’Ufficio prodotto in giudizio il relativo avviso di ricevimento, la cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter era nulla.

Il motivo è infondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

E’ vero che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è nulla la cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter che non sia stata preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo formale della dichiarazione (ex multis, Cass. civ., sez. trib., 04-07-2014, n. 15312).

Nella specie, tuttavia, reputa il Collegio che dalla motivazione della sentenza impugnata emerga che la C.T.R. abbia ritenuto acquisita in concreto la prova che l’avviso di irregolarità, spedito a mezzo posta ordinaria dall’Agenzia delle Entrate, sia effettivamente pervenuto al contribuente.

Dopo aver rilevato che la comunicazione dell’esito del controllo formale non richiedeva l’invio tramite raccomandata e che dagli atti risultava che l’Ufficio si era avvalso della posta ordinaria, il giudice di appello ha osservato: “Ma più in generale si evidenzia come l’Ufficio abbia correttamente operato anche tenendo conto dei chiarimenti forniti (in ritardo) dal contribuente, che quindi era al corrente dell’attività di accertamento che lo riguardava”.

La C.T.R., dunque, ha ritenuto che il contribuente abbia ricevuto la comunicazione di irregolarità spedita a mezzo posta ordinaria, posto che egli, altrimenti, non sarebbe stato in grado di fornire chiarimenti, seppure in ritardo, in merito all’attività istruttoria posta in essere dall’Ufficio.

L’accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata non è stato sottoposto a critica dal ricorrente, il quale si è limitato a dedurre la nullità della cartella di pagamento sul presupposto che la stessa non fosse stata preceduta dalla comunicazione dell’avviso di irregolarità.

2. Dalle considerazioni sin qui svolte discende il rigetto del secondo motivo, con il quale si denuncia “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3e della L. n. 241 del 1990, art. 7”, atteso che la motivazione della cartella impugnata si correla alla comunicazione di irregolarità pervenuta al contribuente; detta comunicazione non doveva essere allegata alla cartella, in quanto già a conoscenza del contribuente.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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