Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17454 del 23/07/2010
Cassazione civile sez. VI, 23/07/2010, (ud. 05/07/2010, dep. 23/07/2010), n.17454
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto da Tribunale di
Foggia, con provvedimento R.G. 9 93/09, depositato il 17.7.09, nel
procedimento pendente fra:
C.I.;
ZURICH INSURANCE COMPANY SA;
ATAF SPA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. – Il Tribunale di Foggia, con ordinanza emessa in data 17.7.2009 ed in pari data depositata, ha chiesto il regolamento d’ufficio nel giudizio promosso da C.I. nei confronti delle società Ataf spa e Zurich Insurance Company sa.
Nessuna delle parti ha presentato memoria.
Il regolamento della competenza è chiesto nei confronti del giudice di pace di Foggia ed in relazione a domanda di risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale, proposta davanti a quel giudice di pace.
Il Giudice di pace, con sentenza del 7.1.2009, dichiarava la propria incompetenza per valore indicando come competente il tribunale di Foggia.
Quest’ultimo ha sollevato tempestivamente la questione di competenza in relazione al valore della causa.
Il ricorso per regolamento d’ufficio è, però, inammissibile sotto altro profilo.
Il regolamento di competenza d’ufficio, di cui all’art. 45 c.p.c., infatti, può essere richiesto soltanto quando il giudice indicato come competente (da quello dichiaratosi incompetente) e davanti al quale la causa sia stata riassunta – come nella specie – deduca, a sua volta, la competenza del primo o di un terzo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, e non già per motivi di valore, atteso che per effetto del provvedimento emesso dal primo giudice la competenza per valore del giudice davanti al quale la causa è stata riassunta è ormai radicata e non più suscettibile di contestazione (v. anche Cass. ord. 25.2.2005 n. 4077; cass. 18.6.2002 n. 8830).
Nè può ritenersi ammissibile il regolamento di competenza d’ufficio sotto il profilo di un conflitto virtuale negativo di competenza con riferimento alla questione relativa alla competenza funzionale inderogabile del giudice di pace (risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti), posto che la statuizione del giudice di pace declaratoria della sua incompetenza attiene esclusivamente al valore della domanda di risarcimento danni (v.
anche Cass. ord. 12.3.2005 n. 5455; cass. 23.1.2002 n. 770; Cass. 18.4.2000 n. 5033)”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il regolamento d’ufficio deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile – della Corte suprema di cassazione, il 5 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010