Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17454 del 22/08/2011

Cassazione civile sez. I, 22/08/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 22/08/2011), n.17454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROCALTUR 2000 s.r.l., fallita, in persona del curatore pro tempore,

con domicilio eletto in Roma, Via Germanico n. 170, presso l’Avv.

Bruno Manzella, rappresentato e difeso dall’Avv. COSTA Concetto, come

da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCO DI SICILIA s.p.a., con domicilio eletto in Roma, Via

Serradifalco n. 7 presso l’Avv. Toni Fava, rappresentata e difesa

dall’Avv. CELONA Francesco, come da procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina n.

398/06 depositata il giorno 11 ottobre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 18 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per inammissibilità

del ricorso;

udito l’Avv. Toni Fava.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La curatela del fallimento della Procaltur 2000 s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello, riformando il giudizio del Tribunale, ha ammesso allo stato passivo il credito del Banco di Sicilia di Euro 1.340.770,25 derivante da fideiussioni rilasciate dalla fallita in favore della Sacal s.r.l., della Sacal Costruzioni s.r.l. e del sig. C.S..

Il ricorso è affidato a due motivi: con il primo si deduce violazione di legge per avere la Corte d’appello negato l’invalidità della fideiussione rilasciata dalla fallita pur essendo la stessa viziata dal conflitto di interessi per essere tutte le imprese interessate appartenenti ad un unico gruppo e non ravvisandosi alcuna utilità per la fideiubente; con il secondo si censura la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse della fallita al rilascio della garanzia e al pregiudizio che l’operazione arrecava alla stessa.

Resiste l’intimata con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo con il quale si deduce violazione di legge (artt. 24, 11 Cost; artt. 1394, 2373 e 2391 c.c.; art. 115 c.p.c.) è inammissibile in quanto non corredato dal prescritto quesito di diritto in violazione dell’art. 366-bis c.p.c. applicabile ratione temporis.

Ugualmente inammissibile è il secondo motivo con il quale si deduce il difetto di motivazione in quanto l’esposizione delle ragioni della censura non sono corredate dalla specifica esposizione del fatto la cui sussistenza è contestata e che si assume non adeguatamente motivata in violazione del principio secondo cui “Nel vigore dell’art. 366 bis c.p.c., il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere accompagnato da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Il motivo, cioè, deve contenere – a pena d’inammissibilità – un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso”. (Cassazione civile, sez. un., 20/05/2010, n. 12339).

L’inammissibilità dei motivi comporta quella del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 10.200,00 di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2011

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