Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17454 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 17/06/2021), n.17454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26344-2019 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TESSALONICA

31, presso lo studio dell’avvocato ELENA GRASSO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI ROSARIO PATTI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI FERRALI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TESSALONICA

31, presso lo studio dell’avvocato ELENA GRASSO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI ROSARIO PATTI;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 294/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata l’11/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Catania, con sentenza del 17 maggio 2014, condannava il Condominio di via (OMISSIS) a compiere opere dirette a eliminare infiltrazioni verificatesi in un immobile di proprietà dell’attore L.A., e lo condannava altresì a risarcire al L. danni nella misura di Euro 5296,11, oltre accessori; rigettava invece la domanda del L. di risarcimento del danno per mancato godimento dell’immobile, e rigettava altresì la domanda di garanzia avanzata dal condominio nei confronti di terzi chiamati.

Il L. proponeva appello, cui controparte resisteva.

La Corte d’appello di Catania, con sentenza dell’11 febbraio 2019, in parziale accoglimento dell’appello, condannava il condominio a risarcire all’appellante i danni per il mancato godimento dell’immobile nella misura di Euro 11.000, e a rimborsare il L. delle spese sostenute quale corrispettivo della prestazione del suo consulente tecnico di parte in primo grado.

Il L. ha presentato ricorso principale, fondato su un unico motivo. Si è difeso con controricorso il condominio, che ha proposto pure ricorso incidentale, articolato in tre motivi. Entrambi hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Il ricorso principale denuncia, nel suo unico motivo, violazione dell’art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si censura il giudice d’appello per essersi fondato su una consulenza tecnica, nella cui relazione però il consulente “ritiene di non poter conoscere fatti pregressi”. Oppone il ricorrente che in realtà questi fatti sarebbero “pacifici in atti” e riconosciuti dallo stesso consulente in altra parte dell’elaborato. A questo rilievo fanno seguito varie argomentazioni relative al contenuto della relazione che è l’esito della consulenza tecnica d’ufficio.

Il motivo è inequivocamente fattuale, e tenta di costruire, in modo difforme da quello scelto dal giudice di merito, l’accertamento appunto del fatto mediante critiche alla consulenza tecnica d’ufficio.

Il ricorso principale cade, pertanto, in una evidente inammissibilità.

2. Il ricorso incidentale, come già si accennava, è articolato in tre motivi.

2.1.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione degli artt. 331 e 350 c.p.c.: omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario.

Il giudice d’appello non avrebbe autorizzato la “richiesta” di chiamare in causa dei terzi presentata dal condominio, adducendo che quest’ultimo avrebbe dovuto proporre appello in ordine alla rigettata domanda di garanzia, appello che invece non aveva mai proposto.

2.1.2 Effettivamente il condominio non risulta che abbia proposto appello incidentale sulla domanda di garanzia, bensì unicamente chiesto in sede d’appello di chiamare in causa il terzo: risulta pertanto manifestamente 77, infondato il motivo. (cfr. Cass. Sez. U. m. 24707/2015 punto 15.3).

2.2.1 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2729 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione al “capo di sentenza contenuto da pag. 6 a pag.7”.

Il giudice d’appello avrebbe riformato la sentenza di primo grado riconoscendo al L. il risarcimento del danno da mancato godimento, come “danno figurativo” e identificandolo nel “valore locativo del cespite usurpato”.

Oppone il ricorrente che l’immobile non era comunque abitabile. Il giudice d’appello avrebbe condiviso la consulenza tecnica d’ufficio in ordine alla sua inutilizzabilità da maggio 2007 a novembre 2008 e parimenti in ordine al suo valore locatizio di Euro 500 mensili, ma non avrebbe per nulla tenuto conto, sempre secondo il ricorrente, del fatto che l’immobile “per sua conformazione non può certo essere destinato a civile abitazione, nè locato”, come il ricorrente stesso aveva contestato. Ed è in questo che si dovrebbe ravvisare sia il fatto decisivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sia la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.2.2 Si tratta sostanzialmente della riproposizione del secondo motivo d’appello, che la corte territoriale ha rigettato aderendo alla consulenza tecnica d’ufficio; e il consulente aveva ritenuto l’immobile, per le infiltrazioni, “inutilizzabile nel periodo richiesto dall’appellante (dal mese di maggio 2007 fino al mese di novembre 2008)”, da ciò deducendo l’esistenza di un danno, poi qualificato figurativo.

Il motivo, peraltro, non censura in jure la qualificazione del danno come danno figurativo, bensì censura in punto di fatto, adducendo l’inabitabilità sempre e comunque del bene, anche al di fuori del periodo da maggio 2007 a novembre 2008. Pertanto la doglianza si pone su un piano direttamente fattuale, il che la rende inammissibile.

2.3.1 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c..

Ad avviso del ricorrente, la corte territoriale ha accolto l’appello relativo al rimborso delle spese di perizia stragiudiziale, pur non essendo stato provato l’esborso di queste da parte del L.: in tal modo sarebbe stato violato l’art. 91 c.p.c..

2.3.2 In realtà il giudice d’appello ha condannato il condominio a rifondere al L. le spese non di una perizia stragiudiziale, bensì della consulenza tecnica di parte in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio.

La corte territoriale ha rilevato che il L. aveva, nel relativo motivo di gravame, addotto che l’esborso era stato provato e che comunque sarebbe stato dovuto dal condominio, essendo sufficiente il “sorgere del debito”. La corte, al riguardo, ha affermato che non occorre effettivamente la prova del pagamento, essendo sufficiente l’obbligazione della parte vittoriosa nei confronti del suo consulente, per applicare il principio di soccombenza; e nel caso in esame la corte ha ravvisato prova dell’espletamento dell’incarico, deducendone quindi l’obbligo al pagamento da parte del L. al suo consulente tecnico di parte.

Il motivo risulta dunque infondato, avendo la corte territoriale seguito con limpida correttezza l’insegnamento nomofilattico di questa Suprema Corte, per cui infatti “la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell’avvenuto pagamento, ma presuppone, comunque, la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione.” (Cass. sez. 1, 25 marzo 2003 n. 4357) e comunque “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.” (Cass. sez. 2, 3 gennaio 2013 n. 84).

Il ricorso incidentale merita quindi rigetto.

3. La reciproca soccombenza conduce alla compensazione delle spese.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia del ricorrente principale sia del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale e compensa le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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