Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17453 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2010, (ud. 05/07/2010, dep. 23/07/2010), n.17453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19812-2009 proposto da:

BIANCAMARIA CATALDO, quale difensore di R.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato RIZZO CARLA; – ricorrente –

contro

B.R.; – intimata –

avverso la sentenza n. 18416/2009 della CORTE SUPREMA , DI CASSAZIONE

del 10.7.09, depositata il 19/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2010

dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dr. GIOVANNI RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – L’avv. Biancamaria Cataldo, quale difensore di R. G., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Carla Rizzo, in Roma, via Anapo 20, chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 18416/09 in data 19.8.2009, emessa dalla terza sezione civile della Corte di cassazione, poichè nella intestazione della stessa è stata omessa l’indicazione della partecipazione alla discussione, avvenuta all’udienza del 10.7.2009, dell’avv. Carla Rizzo per delega del difensore avv. Biancamaria Cataldo.

L’istanza di correzione è inammissibile.

Requisito indispensabile per l’esame dell’istanza di correzione di una sentenza della Corte di cassazione, che si assume affetta da errore materiale, infatti, è la notificazione del ricorso alle altre parti del giudizio conclusosi con la sentenza della quale si chiede la correzione.

In assenza del detto requisito, il ricorso per correzione deve essere dichiarato inammissibile.

Nè a tale difetto può porsi rimedio attraverso l’istituto della rinnovazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

utilizzabile soltanto in presenza di notificazione nulla per violazione dello schema legale del relativo procedimento, ma non nel caso di materiale omissione della notificazione medesima (S.U. ord. 17.10.2003 n. 15539).

Nella specie l’istanza non risulta notificata alla controparte La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, l’istanza di correzione di errore materiale deve essere dichiarata inammissibile.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 5 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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