Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17453 del 14/07/2017

Cassazione civile, sez. III, 14/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.14/07/2017),  n. 17453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – rel. Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19289-2015 proposto da:

MEDIASET SPA, in persona del procuratore speciale Dott.

ST.PA. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO PREVITI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLA PREVITI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALIANA EDITRICE SPA abbreviabile ITEDI SPA già denominata EDITRICE

LA STAMPA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore e

per esso del procuratore Dr. B.A. e S.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. PACUVIO 34, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PATRIZIA SERASSO, CARLO PAVESIO giusta

procura notarile;

– controricorrente –

nonchè contro

S.M., C.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5099/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. DI AMATO SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato CARLA PREVITI;

udito l’Avvocato LORENZO ROMANELLI per delega;

udito l’Avvocato PATRIZIA SERASSO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazioni del 2005 Mediaset s.p.a. conveniva in giudizio la Editrice la Stampa s.p.a. quale editore e proprietario del quotidiano La Stampa, S.M. quale direttore responsabile “pro tempore”, e C.P. quale autore di due articoli, chiedendo l’accertamento della illiceità delle pubblicazioni, avvenute il 25 febbraio 2005 e il 26 febbraio 2005. Assumeva che i due articoli avevano violato il divieto di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale ex art. 684 c.p.; erano stati contrari inoltre alle norme poste a tutela della “privacy” e in particolare al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 15 ; avevano integrato il reato di diffamazione con il mezzo della stampa, contenendo espressioni lesive dell’onore e della reputazione professionale e commerciale della società nonchè della sua immagine e identità. Chiedeva pertanto la condanna in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali, la condanna al pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria la L. 8 febbraio 1948, n. 47, ex art. 12; e la condanna alla pubblicazione della sentenza su alcuni quotidiani.

Si costituivano in giudizio l’Editrice La Stampa, S.M. e C.P., controdeducendo, in particolare, la sussistenza del legittimo esercizio del diritto di cronaca, la carenza di legittimazione attiva di Mediaset quale parte lesa dagli autori degli illeciti ipotizzati nel procedimento penale, e la genericità della domanda quanto alla pretesa violazione del segreto procedimentale.

Il tribunale di Roma rigettava la domanda e la Corte di appello della stessa città disattendeva il gravame di merito articolato dall’attrice.

Per la cassazione di quest’ultima decisione ricorre Mediaset s.p.a. affidando le sue ragioni a quattro motivi.

Resistono con controricorso la Italiana Editrice s.p.a., già denominata Editrice La Stampa, e S.M..

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso. La corte territoriale, infatti, quanto al titolo della pubblicazione del 25 febbraio 2005, aveva escluso che Mediaset, nell’atto introduttivo davanti al tribunale, avesse dedotto il superamento del limite della verità dei fatti al diritto di cronaca, limitando quindi dichiaratamente la sua verifica sul punto al criterio della continenza. Facendo ciò aveva omesso l’esame di quanto precisato dalla società esponente nella memoria ex art. 183 c.p.c., in replica a quanto eccepito dalle controparti in ordine alla scriminante in parola. D’altra parte, l’allegazione del superamento di tale limite nella citata memoria non aveva immutato i fatti costitutivi della pretesa, atteso che il tema della verità era afferente all’eccezione difensiva svolta. L’omissione doveva infine considerarsi decisiva al fine di poter configurare il carattere diffamatorio del titolo.

Con il secondo motivo si prospetta l’omessa pronuncia al medesimo riguardo, essendo stata ritenuta erroneamente tardiva l’allegazione del mancato rispetto del requisito della verità della notizia quanto ai titoli e agli articoli.

Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 684 c.p. e art. 114 c.p.p., poichè la corte territoriale aveva errato nel ritenere che le norme in parola perseguissero solamente finalità endoprocedimentali, trattandosi al contrario di illeciti penali plurioffensivi, posti anche a garanzia della dignità e reputazione di tutti i partecipanti al processo. Nel caso la violazione era conclamata, dato che, al momento della pubblicazione di stralci della documentazione agli atti del procedimento penale, era in corso l’udienza preliminare.

Con il quarto ed ultimo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso. La corte di appello romana aveva infatti ritenuto corretta l’affermazione, fatta dal tribunale, della genericità della domanda riguardo all’art. 684 c.p., poichè solo in sede di precisazione della domanda sarebbero stati individuati i brani illecitamente pubblicati. Al contrario osserva la ricorrente – non era stato valutato che, già in sede di atto introduttivo del primo grado di giudizio, Mediaset aveva specificatamente indicato gli atti in discussione, ribadendo tale argomentazione in sede di censure in appello. In ogni caso – aggiunge la società istante – la parte della sentenza in tesi non impugnata, sulla mancata allegazione tempestiva degli stralci testuali pubblicati, era questione strettamente connessa all’affermata violazione del precetto penale, e come tale doveva considerarsi in ogni caso devoluta alla cognizione del collegio di appello.

2. Il ricorso è infondato e va respinto.

Il primo motivo di ricorso è infondato poichè non risulta alcun omesso esame del punto allegato.

La corte di appello afferma che tra i profili di contestazione specifica, e come tale non incorso nell’inammissibilità per violazione dell’art. 342 c.p.c., vi è quello della portata diffamatoria del titolo di giornale in esame. Con riferimento ad essa osserva, in effetti, che nell’atto introduttivo del giudizio Mediaset “non aveva dedotto il superamento del limite della verità del fatto, ma esclusivamente la sussistenza di accostamenti suggestionanti e la prospettazione giornalistica di notizie di indagine alla stregua di fatti realmente accertati, censure attinenti entrambe al profilo della continenza” (pag. 6). Ma è anche vero che, proseguendo, la corte stessa esclude vi sia stata questa violazione “del requisito della continenza nel suo versante contenutistico, tenuto conto della corrispondenza dei titoli al contenuto dei coevi atti di indagine preliminare svolti dalla Magistratura” (pag. 7). La corte ribadisce di leggere nella chiave della continenza l’affermata suggestione di “notizie date per accertate, senza riferire che trattavasi invece di mere ipotesi accusatorie”. E in questa prospettiva aggiunge che anche nel corrispondente corpo dell’articolo il tribunale aveva espressamente e condivisibilmente motivato “sottolineando l’uso del verbo al condizionale, quale strumento linguistico idoneo a dare contezza dell’esistenza di atti di indagine e non di verità processuali incontrovertibili”.

La complessiva motivazione rende quindi evidente che il collegio di appello:

– ha errato nella rubricazione dell’analisi “sub specie” della continenza contenutistica, posto che la presentazione di un fatto quale accertato essendo invece un’ipotesi accusatoria, attiene alla verità del fatto stesso riferito, e non alla continenza, neppure contenutistica, che afferisce invece alla correlazione tra fatto (vero) riferito e rilevanza dello stesso ai fini dell’interesse pubblico alla sua conoscenza;

– ha, però, esaminato comunque quanto necessario a scrutinare il profilo della verità dei fatti, segnalando che sia nel titolo in parola (al pari dell’altro) che nel corpo del relativo articolo si parlava delle ipotesi accusatorie e non di fatti accertati.

Ciò, del resto, corrisponde alla lettura congiunta del titolo e dell’occhiello, trascritti nel ricorso in ossequio al requisito dell’autosufficienza: nell’occhiello, al pari di quello riferito all’altro titolo e del correlativo testo, difatti, è specificato inequivocamente che si parlava della “indagine sul falso in bilancio della procura di Milano”.

Quindi, premesso che il giudice civile che debba accertare l’assunta diffamazione è tenuto a rilevare tutte le circostanze allegate e provate poichè l’esistenza di una scriminante esclude l’illecito (Cass., 30/01/2013, n. 2190) senza pertanto potersi ipotizzare al riguardo tardività, nessun omesso esame può dunque qui ipotizzarsi, tanto più alla luce della novellata e applicabile nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass., Sez. U., 07/04/2014 n. 8053).

Men che meno può quindi rilevarsi un’omessa pronuncia sul punto, posto che il giudice di merito si è pronunciato sulla domanda avanzata. Con conseguente manifesta infondatezza del secondo profilo.

Il terzo profilo è invece assorbito dallo scrutinio del quarto, anch’esso infondato.

La corte di appello non risulta aver omesso di valutare il fatto (processuale) sotteso alla ritenuta mancanza di censura della sentenza di prime cure sul punto dell’affermata genericità della domanda relativa alla pretesa violazione dell’art. 684 c.p.c.. Infatti (a pag. 4) il collegio spiega come la decisione del tribunale poggiava al riguardo su due “rationes decidendi” di rigetto, e rileva che l’appellante non aveva fatto “menzione alcuna nel proprio gravame alla parte della motivazione fondata sulla genericità della domanda”. Concludendo nel senso che l’omessa censura andava a costituire profilo “assorbente”.

E del resto la parte – che in ogni caso non deduce qui un “error in procedendo” ma un omesso esame – riportando in ossequio all’autosufficienza del ricorso il contenuto degli atti processuali coinvolti (pag. 33, note 36 e 37), lascia emergere che nell’appello si era segnalata solo incidentalmente e cumulativamente l’indicazione e la collocazione in citazione degli stralci in parola (pag. 35, nota 37, in fine). Stralci, non riportati, che dovevano considerarsi oggetto di divieto di pubblicazione, a differenza del loro contenuto, essendo in corso, pacificamente e come ricordato dalla stessa ricorrente (pag. 31), l’udienza preliminare (Cass., Sez. U., 29/07/2016, n. 15815, specie punto 6.3. della motivazione). E tale formulazione del gravame, diretta a sostenere la violazione del precetto penale, non può considerarsi un’impugnazione specifica del diverso motivo attinente alla dichiarata genericità della domanda originaria.

Come poi è logico, l’effetto devolutivo del gravame di merito in alcun modo può superare un’omessa censura quale quella descritta.

L’infondatezza del motivo lascia pertanto impregiudicata una ragione dirimente che assorbe, come anticipato, il terzo motivo (che, in ogni caso, sarebbe stato da scrutinare alla luce di Cass., Sez. U., 25/02/2016, n. 3727).

3. Spese secondo soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara rigetta il ricorso, e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali dei resistenti liquidate in Euro 7.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. P.P..

Il collegio ha stabilito che la motivazione sia semplificata.

Il Presidente estensore.

Dott. Di Amato Sergio.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 giungo 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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