Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17452 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 28/06/2019), n.17452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1291/2017 R.G. proposto da:

S.E.BA.R. S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Cristina

Bisignano;

– ricorrente –

contro

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Messina, n. 1398/2015,

pubblicata il 25 giugno 2015, e avverso l’ordinanza, ex art. 348-bis

c.p.c., della Corte d’appello di Messina, n. 1120/2016, pubblicata

l’8 novembre 2016;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 maggio 2019

dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;

udito l’Avvocato Cristina Del Sasso, per delega orale;

udito l’Avvocato Antonio Saitta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha concluso chiedendo il rigetto

quanto alla sentenza di merito, l’inammissibilità quanto

l’ordinanza di appello.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 25 giugno 2015 il Tribunale di Messina ha rigettato l’opposizione proposta dalla S.E.BA.R. S.r.l. avverso il decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso, su ricorso dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (OMISSIS), per il pagamento dell’importo di Euro 564.631,83, oltre interessi e spese, preteso a titolo di canoni per la locazione – in forza di due contratti, rispettivamente del 24/7/2002 e del 6/10/2008 – di locali siti al piano seminterrato del padiglione A dell’azienda, destinati ad attività di bar.

Ha altresì rigettato la domanda riconvenzionale di risoluzione del secondo contratto spiegata dall’opponente in relazione a dedotti inadempimenti della locatrice (in tesi consistiti: nel mantenimento all’interno dell’azienda di distributori automatici in violazione del diritto di esclusiva del servizio di ristoro; nella non fruibilità dei locali a causa di un cantiere allestito nei pressi degli stessi, per la loro ristrutturazione, con conseguente contrazione dell’afflusso di clientela; nel divieto imposto a personale medico e paramedico, con ordinanza del direttore sanitario, di accedere al bar; nella introduzione del parcheggio a pagamento; nell’attivazione, in favore degli avventori, del servizio mensa).

2. Con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. la Corte d’appello di Messina ha dichiarato inammissibile il gravame interposto dalla società soccombente.

3. Con ricorso affidato a sei motivi quest’ultima impugna sia l’ordinanza, ex art. 348-bis c.p.c., della Corte d’appello, sia la sentenza del Tribunale.

L’Azienda ospedaliera intimata non svolge difese nella presente sede, ma deposita c.d. atto di costituzione al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un punto decisivo della controversia.

Lamenta la mancata ammissione delle prove orali e della consulenza tecnica d’ufficio richieste da essa opponente a supporto, in particolare:

a) della eccezione di compensazione del debito con il controcredito vantato per rimborso dei lavori di risanamento strutturale eseguiti negli immobili locati;

b) della domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento, al fine di dar prova della contrazione dell’attività commerciale registrata a seguito della installazione di ponteggi di cantiere nei pressi dei locali.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, per avere il tribunale rigettato l’eccezione di compensazione del debito per i canoni residui scaturenti dal contratto del 2002 con gli importi dovuti a rimborso dei predetti lavori di risanamento, sulla base del rilievo che tali esborsi, in mancanza di prova contraria, andavano ricompresi nell’importo di Euro 149.772,50 già a tal fine preventivato in contratto e scomputato dai primi canoni.

Sulla base dell’assunto che i rimborsi opposti in compensazione riguardavano le spese sostenute per rimediare a difetti strutturali emersi solo successivamente, lamenta la ricorrente che, decidendo nei sensi predetti, il tribunale ha erroneamente escluso la responsabilità della locatrice per vizi occulti della cosa locata.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia altra violazione di legge, in relazione al rigetto dell’eccezione di compensazione del debito con l’ulteriore credito da essa vantato, per l’importo di Euro 29.588,78, a titolo di rimborso per il pagamento della Tarsu: rigetto motivato in sentenza sul rilievo che trattasi di tassa di regola dovuta dal conduttore, salvo espresso patto contrario nella specie mancante.

La censura si appunta su tale ultimo rilievo, deducendo la ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, dall’art. 9 della convenzione di appalto stipulata a seguito dell’aggiudicazione (a tenore del quale “sono a carico della ditta gli oneri dello smaltimento di tutto quanto non rientri tra i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani”) avrebbe dovuto ricavarsi il convincimento che solo i rifiuti speciali fossero stati posti a carico della conduttrice.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia poi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “omesso esame su un punto decisivo della controversia; omessa pronuncia; violazione e falsa applicazione di norme di diritto”.

Lamenta, in sintesi, che:

a) erroneamente il tribunale ha rigettato l’eccezione di estinzione del debito per intervenuto pagamento ritenendo che i documentati bonifici non andassero imputati ai canoni oggetto di ingiunzione (risalenti al primo contratto di locazione), bensì a quelli maturati da ottobre 2008 a febbraio 2009, in relazione al secondo contratto;

b) omessa pronuncia “in ragione della mancata decisione in ordine alle altre ragioni fondanti l’eccezione di compensazione”.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ancora, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “omesso esame su un punto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, in relazione al rigetto della domanda di risoluzione del secondo contratto per inadempimento della locatrice.

Afferma che “la sentenza è errata sul punto per omessa pronuncia”.

Esposte (da pagina 23 a pagina 32) varie vicende e il carteggio intercorso in relazione alla regolamentazione della installazione e dell’uso all’interno dell’azienda di distributori automatici di proprietà di varie ditte, lamenta la ricorrente, in sostanza, la mancata considerazione da parte del tribunale, da un lato, dell’inadempimento da parte della locatrice degli obblighi assunti con aggiudicazione del servizio di ristoro, implicanti il suo affidamento in esclusiva alla società aggiudicataria, anche per ciò che riguardava l’istallazione di detti impianti, dall’altro, del mancato guadagno sofferto per la mantenuta presenza di distributori di altre ditte ovvero “per la concorrenza sleale delle stesse”.

6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia infine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “vizio di motivazione; violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, per avere ritenuto il tribunale che le descritte condotte della locatrice, incidenti negativamente sull’afflusso di clientela, non potessero considerarsi assunte in violazione di obblighi contrattuali.

Deduce, da un lato, che tale convincimento è viziato dalla mancata ammissione della richiesta c.t.u. e, dall’altro, che esso contrasta con il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “il locatore il quale mantenga un proprio immobile, diverso da quello locato in modo da recare pregiudizio al godimento di quest’ultimo da parte del relativo conduttore, viola l’obbligo previsto dall’art. 1575 c.c., n. 2 di far godere al conduttore la cosa locata secondo la destinazione pattuita” (Cass. n. 759 del 1991).

7. Il ricorso è inammissibile sia in quanto rivolto avverso l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello, per insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento (art. 348-bis e 348-ter c.p.c.), sia in quanto diretto contro la sentenza di primo grado.

7.1. Nella prima direzione occorre rammentare che, come affermato dalle Sezioni Unite, detta ordinanza può essere impugnata con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348-bis c.p.c., comma 2 e art. 348-ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, dovendo in particolare escludersi tale compatibilità in relazione alla denuncia di omessa pronuncia su di un motivo di appello, attesa la natura complessiva del giudizio prognostico, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza nonchè a tutti i motivi di ciascuna impugnazione, e potendo, in relazione al silenzio serbato in sentenza su di un motivo di censura, eventualmente porsi (nei termini e nei limiti in cui possa rilevare sul piano impugnatorio) soltanto un problema di motivazione (Cass. Sez. U. 02/02/2016, n. 1914).

Non sono invece deducibili nè errores in iudicando (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nè vizi di motivazione (“o quel che resta di esso dopo l’ultima riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5”), salvo il caso – che però, come noto, trascende in violazione della legge processuale – della motivazione mancante sotto l’aspetto materiale e grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili ovvero motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014).

Il merito, infatti, è ridiscutibile attraverso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado e non è pertanto in proposito configurabile la definitività richiesta per il ricorso ex art. 111 Cost., comma 7.

Nel caso di specie, è evidente che i vizi dedotti non riguardano la violazione della legge processuale, tantomeno di regole dettate per l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello, limitandosi la ricorrente a porre questioni di diritto sostanziale, legate al tema di lite, peraltro secondo una prospettazione tipicamente di merito, perlopiù indistintamente riferite sia alla sentenza di primo grado che alla ordinanza della Corte d’appello.

7.2. In quanto diretto avverso la sentenza di primo grado, pur prescindendo dalla mancata iniziale esposizione dei motivi d’appello (causa di inammissibilità del ricorso secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte: Cass. 17/04/2014, nn. 8942-8943; cui adde conf. Cass. 23/12/2016, n. 26936; 22/09/2016, n. 18623; 12/02/2015, n. 2784), occorre rilevare che tutti i motivi di ricorso si espongono a plurimi rilievi di inammissibilità.

8. Il primo di tali rilievi accomuna i motivi primo, quarto, quinto e sesto, là dove con essi si deduce (anche) vizio di motivazione secondo paradigma (omesso esame “circa” o “su” un “punto decisivo”) non più attuale e diverso da quello previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo, applicabile ratione temporis, modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134).

E’ noto, infatti, che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un “fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”: come chiarito con ferma giurisprudenza da questa Corte (v. Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053-8054; Id. 22/09/2014, n. 19881) deve dunque trattarsi di un “fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

L’omesso esame non può invece riguardare mere questioni o argomentazioni difensive nè elementi istruttori, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

All’opposto, nel caso di specie, non si censura affatto l’omesso esame di fatti, storici, decisivi – ed è comunque evidente che i “fatti storici” di cui si discute, ossia l’esecuzione di lavori di ristrutturazione dei locali, i pagamenti effettuati, la presenza di distributori automatici all’interno dei vari padiglioni dell’azienda ospedaliera, sono stati tutti considerati dal giudice di merito, sebbene ritenuti inidonei a fondare le eccezioni e le domande svolte dall’opponente – appuntandosi piuttosto le doglianze proprio sulla valutazione di irrilevanza delle richieste istruttorie o sulla valutazione di talune risultanze, indicate come frutto di lettura incompleta e/o di una valutazione incongrua o contraddittoria, intendendosi, così, accreditare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze medesime, e dunque in buona sostanza orientando le critiche secondo una prospettiva surrogatoria del potere esclusivo del giudice del merito di valutare le prove ed accertare i fatti (inammissibile anche nel regime di cui al previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

9. Non si sottrae a tali requisiti di ammissibilità la doglianza, svolta con il primo motivo, relativa alla mancata ammissione di prove orali e al rifiuto di disporre la sollecitata consulenza tecnica d’ufficio.

Ed invero la valutazione di ammissibilità e rilevanza della prova, così come la scelta di disporre o meno consulenza tecnica d’ufficio, ove come nella specie non vengano in rilievo preclusioni o divieti che non siano dettati nell’interesse della parte, non è in sè sindacabile.

Essa infatti pertiene al potere del giudice di “operare nel processo scelte discrezionali, che, pur non essendo certamente libere nel fine, lasciano tuttavia al giudice stesso ampio margine nel valutare se e quale attività possa o debba essere svolta” (Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077).

In tal caso, “la decisione si riferisce, certo, ad un’attività processuale, ma è intrinsecamente ed inscindibilmente intrecciata con una valutazione complessiva dei dati già acquisiti in causa ed, in definitiva, della sostanza stessa della lite. Il che spiega perchè siffatte scelte siano riservate in via esclusiva al giudice di merito e perchè, quindi, pur traducendosi anch’esse in un’attività processuale, esse siano suscettibili di essere portate all’attenzione della Corte di cassazione solo per eventuali vizi della motivazione che le ha giustificate, senza che a detta Corte sia consentito sostituirsi al giudice di merito nel compierle” (Cass. Sez. U. n. 8077 del 2012, cit.).

L’ammissione della prova – così come all’opposto la sua mancata ammissione – pone dunque, in tale ipotesi, solo un problema di coerenza e completezza della ricostruzione del fatto in rapporto agli elementi probatori offerti dalle parti e può pertanto essere denunciata in sede di legittimità (solo) per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione (Cass. n. 20693 del 2015; n. 66 del 2015; n. 5377 del 2011; n. 4369 del 1999); il che oggi è consentito nei limiti dettati dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 ossia per omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti: prospettiva censoria ben diversa da quella dedotta con il motivo in esame.

10. Il secondo motivo poi, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme evocate in rubrica, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali – peraltro richiamate, attraverso generico riferimento a documenti “in atti” (v. ricorso pag. 10 ultimo cpv., pag. 16 ultimo cpv.) con assoluta inosservanza degli oneri di specifica indicazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 -, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito.

La doglianza peraltro prospetta questione, quale quella dell’esistenza di vizi occulti della cosa locata ex art. 1578 c.c., comma 1, o vizi sopravvenuti ex art. 1581 c.c., che non risulta dedotta a fondamento delle eccezioni e domande svolte con l’atto introduttivo del giudizio di merito.

Questione comunque ininfluente nell’economia della decisione (donde, anche, l’aspecificità della censura) atteso che il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo è sul punto motivata non già dall’esonero del locatore dal peso economico dei necessari lavori di ristrutturazione, bensì della ritenuta mancanza di prova che lo stesso eccedesse l’importo già preventivato in contratto e ivi portato a deconto del canone di locazione.

11. Per analoghe considerazioni devono considerarsi inammissibili il quarto, il quinto e il sesto motivo.

Anche in essi la prospettazione di errores in iudicando e errores in procedendo si appalesa anzitutto del tutto generica e tale da impingere in inammissibilità per difetto di specificità alla stregua del consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 4741 del 2005, seguita da numerose conformi e da ultimo avallato da Cass. Sez. U. n. 7074 del 2017 (“Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 c.p.c., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorchè la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo”).

L’illustrazione offerta per ciascuno di essi, inoltre, non fa altro che prospettare questioni di merito, impingente nella ricognizione del fatto attraverso la sollecitazione di una complessiva rivisitazione delle risultanze istruttorie, peraltro in gran quantità richiamate del tutto genericamente, con palese violazione anche dell’onere di specifica indicazione imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

12. Venendo quindi al terzo motivo giova rimarcare in premessa che la ricorrente riconosce espressamente che, in base alla norma impositiva (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 63: “1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all’art. 62 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse”), soggetto passivo della tassa sui rifiuti solidi urbani, in ipotesi di immobile condotto in locazione, è il conduttore dell’immobile; assume però che: a) tale regola è suscettibile di deroga contrattuale attraverso previsione espressa che addossi al locatore l’onere della tassa; b) detto patto contrario nella specie sarebbe contenuto nell’art. 9 della convenzione di appalto, stipulato a seguito dell’aggiudicazione, a tenore della quale “sono a carico della ditta gli oneri dello smaltimento di tutto quanto non rientri tra i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani”.

La censura, così strutturata, si espone a un duplice rilievo di inammissibilità.

12.1. Anzitutto perchè, col secondo degli assunti testè enucleati, sollecita inammissibilmente una interpretazione della clausola contrattuale opposta a quella motivatamente (e del tutto ragionevolmente) espressa in sentenza, secondo cui, con detta clausola, le parti, lungi dal derogare alla detta individuazione ex lege del soggetto passivo d’imposta, con riferimento ai rifiuti solidi urbani, ha inteso estenderne espressamente la portata anche ai rifiuti speciali, i cui oneri di smaltimento sono posti a carico del conduttore.

La censura svolta per contrastare tale interpretazione si appalesa inammissibile, in quanto eccedente i ristretti limiti nei quali essa è consentita in sede di legittimità.

Mette conto al riguardo ricordare che, secondo principio consolidato, l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (nei limiti, peraltro, in cui l’allegazione è oggi consentita dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Pertanto, onde far valere in cassazione tali vizi della sentenza impugnata, è anzitutto necessario, anche se ancora non sufficiente, che il ricorrente per cassazione faccia puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti; ma è altresì necessario che egli precisi in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato ovvero ne abbia dato applicazione sulla base di argomentazioni censurabili per omesso esame di fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione (v. Cass. 20/08/2015, n. 17049; 09/10/2012, n. 17168; 31/05/2010, n. 13242; 20/11/2009, n. 24539); con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o sul vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26/10/2007, n. 22536).

Sul punto, va altresì ribadito il principio secondo cui, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che l’interpretazione data alla dichiarazione negoziale dal giudice del merito sia l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni.

Nella specie, la postulazione del motivo di ricorso non rispetta alcuno di tali oneri, nè comunque si ricava dalla motivazione della sentenza alcuna affermazione che si ponga in contrasto con i criteri legali di ermeneutica negoziale.

Il tribunale non trascura affatto il criterio letterale, nè gli altri criteri, ma ben diversamente, in virtù della loro applicazione, giunge, motivatamente, ad un esito diverso da quello auspicato dal ricorrente.

Per converso la censura mossa si risolve, come detto, nella mera assertiva contrapposizione di un esito diverso dell’attività esegetica riservata al giudice del merito e legittimamente nella specie compiuta.

12.2. Ancor prima peraltro occorre rilevare l’infondatezza dell’assunto da cui la censura stessa implicitamente muove (per vero giustificato da una incidentale affermazione contenuta a pag. 4, quinto cpv. della sentenza impugnata): quello cioè (sopra enucleato sub lett. a), secondo cui l’individuazione normativa del soggetto passivo d’imposta è suscettibile di deroga pattizia.

Sul punto va rammentato che, secondo principio più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte e da ultimo avallato dalla pronuncia di Cass. Sez. U. 08/03/2019 n. 6882, il patto traslativo d’imposta, in quanto idoneo a consentire al soggetto tenutovi per legge di giovarsi “dei vantaggi e dei benefici della vita associata” sottraendo “la propria ricchezza alle limitazioni sociali di solidarietà e di perequazione”, è da ritenere di regola vietato e nullo, ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 1, per contrasto con l’art. 53 Cost., tutte le volte in cui esso comporti che effettivamente l’imposta non venga corrisposta al fisco dal percettore del reddito (v. Cass. 05/01/1985, n. 5; Cass. Sez. U. 18/12/1985, n. 6445), salva l’ipotesi che, ferma l’individuazione del soggetto passivo d’imposta e il suo puntuale e regolare pagamento dal contribuente al fisco, la clausola contrattuale non abbia per oggetto direttamente il tributo, nè miri a stabilire che esso debba essere pagato da soggetto diverso dal contribuente”, ma svolga una mera funzione riequilibratrice dei rapporti economici tra le parti nell’ambito del sinallagma contrattuale, alla stregua della valutazione delle rispettive posizioni attive e passive affidata alla autonomia contrattuale.

Nella specie l’interpretazione della clausola contrattuale proposta dalla ricorrente (oltre a non poter avere ingresso in questa sede per le ragioni sopra dette) non si muove in tale ultima prospettiva, supponendosi sic et simpliciter l’accollo dell’onere impositivo da parte del locatore, alla stregua di un supposto patto traslativo per così dire “puro” dell’onere d’imposta, che come tale avrebbe dovuto comunque considerarsi nullo per violazione di norma imperativa.

13. Il ricorso in definitiva deve essere dichiarato inammissibile.

Considerato tuttavia che sulla questione da ultimo trattata (relativa ai limiti di ammissibilità del patto di traslazione dell’onere di imposta) è solo di recente intervenuta pronuncia chiarificatrice delle Sezioni Unite, si ravvisano i presupposti (quali dettati dall’art. 92 c.p.c., comma 1, nel testo, applicabile ratione temporis, modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, anteriore alle modifiche successivamente apportate dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162) per l’integrale compensazione delle spese.

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dee ricorrentg dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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