Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17452 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2010, (ud. 05/07/2010, dep. 23/07/2010), n.17452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto da:

Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello

di Napoli, con ordinanza R.G. 95/06 dell’1.6.09, depositata il

14.7.09;

nel procedimento pendente fra:

B.C.; COMUNE DI SAN LUCIDO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Napoli, con ordinanza in data 1.6 – 14.7.2009, ha chiesto il regolamento d’ufficio nel giudizio fra B. C. ed il Comune di San Lucido.

Nessuna delle parti ha presentato memoria.

Il regolamento della competenza è chiesto nei confronti del giudice ordinario ed in relazione a domanda, proposta davanti al tribunale di Paola, di condanna al risarcimento dei danni causati al fabbricato, di proprietà del B., dalla perdita di acqua della condotta idrica del Comune di San Lucido e dal ritardo negli interventi.

Il Tribunale, con sentenza del 21.6.2 006, dichiarava la propria incompetenza indicando come competente il tribunale Regionale delle Acque di Napoli, competente per il distretto di Catanzaro.

Quest’ultimo ha sollevato la questione di competenza, all’esito della fase istruttoria, con ordinanza emessa in sede di decisione della controversia.

Il regolamento di competenza d’ufficio è inammissibile.

Anche per il regolamento d’ufficio valgono le preclusioni alla sua rilevabilità di cui all’art. 38 c.p.c..

L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c. possono, infatti, essere sollevate non oltre la prima udienza di trattazione (Cass. 22.8.2006 n. 18240; cass. ord. 19.1.2007 n. 1167; cass. ord. 13.6.2008 n. 15910).

Nella specie, il tribunale ha sollevato il conflitto con regolamento d’ufficio, in relazione alla competenza per materia del giudice ordinario, soltanto in. sede di decisione;

quindi tardivamente, quando già la preclusione al suo rilievo si era maturata.

Al che consegue che la competenza resta radicata davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Napoli”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Ha ritenuto di dovere osservare.

In ordine all’ammissibilità del regolamento di competenza di ufficio, sollevato dopo la prima udienza di trattazione, non possono essere condivise le conclusioni cui questa Corte è pervenuta con l’ordinanza 7.5.2004 n. 8759 – peraltro priva di motivazione al riguardo – con la quale è stata ritenuta l’inapplicabilità dell’art. 38 c.p.c.. nei giudizi davanti ai Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche, perchè regolati delle specifiche disposizioni processuali contenute nel R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, T.U. che, al riguardo (art. 161) non pongono e alcuna preclusione.

La norma richiamata (art. 161, cit. T.U.), in primo luogo, regola la competenza all’interno di quella specifica dettata dal testo unico richiamato, con riferimento alla competenza od incompetenza fra diversi tribunali delle acque, e riguarda la facoltà concessa alla parte di sollevare la questione di competenza: ” si fa luogo al regolamento di competenza sopra domanda di una delle parti, proposta e notificata a norma dell’art. 151 e segg.”. Sulla stessa provvede il Presidente del Tribunale Superiore delle Acque con ordinanza non impugnabile: “non soggetta a reclamo al collegio, a denuncia per cassazione, a revocazione”.

La norma, quindi, non incide sulla regolamentazione della competenza – anche d’ufficio ~ quando coinvolti nella vicenda processuale siano un tribunale regionale delle acque ed un tribunale ordinario.

Se, poi, si considera che il tribunale regionale delle acque è un organo specializzato del tribunale ordinario, non v’è ragione per non applicare la norma dell’art. 38 c.p.c., con le preclusioni dalla stessa previste.

La giustificazione non può trovarsi neppure nella normativa speciale, posto che, da un lato la stessa nel tempo deve rendersi compatibile con i principi costituzionali del giusto processo e della sua durata ragionevole, e dall’altro la norma dell’art. 161 regola soltanto la competenza fra tribunali delle Acque.

Un’interpretazione, pertanto, costituzionalmente orientata non può prescindere da tali rilievi, nella cui ottica non può essere consentito sollevare la questione di competenza (anche d’ufficio) a conclusione della fase istruttoria, con la sentenza, come nella specie.

Ne consegue che – a tacere dei possibili rilievi di costituzionalità della norma – i casi diversi da quello contemplato rientrano nella disciplina processuale ordinaria. D’altra parte l’applicabilità dell’art. 38 c.p.c. è stata riconosciuta anche nei confronti di altri organi specializzati, quali ad esempio, la sezione specializzata agraria (Cass. 13.3.2007 n. 5829).

La medesima ratio è ravvisabile anche nei confronti dell’organo specializzato – tribunale regionale delle acque. Conclusivamente, il regolamento di competenza d’ufficio va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza d’ufficio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile – della Corte suprema di cassazione, il 5 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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