Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17452 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. II, 20/08/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 20/08/2020), n.17452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26204/2016 proposto da:

Z.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVESTRO II

21, presso lo studio dell’avvocato PAOLA TORTORA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE TUCCILLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cron. 5639/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD,

depositato il 09/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza depositata il 9 novembre 2016, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione proposta dall’avv. Z.P. avverso il decreto del giudice di pace di Afragola con il quale era stata disattesa l’istanza di liquidazione dei compensi per l’assistenza prestata, quale difensore d’ufficio, in favore di A.F. e A.S..

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato: a) che, in difetto, come nella specie, di un provvedimento attestante l’irreperibilità dell’indagato, dell’imputato o del condannato, la corresponsione del compenso in favore del difensore d’ufficio presuppone la dimostrazione dell’inutile esperimento delle procedure per il recupero del relativo credito, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 116, comma 1, e art. 117, comma 1; b) che siffatte procedure non possono essere identificate nelle mere informative assunte per la individuazione del reale domicilio dell’obbligato.

3. Avverso tale ordinanza l’avv. Z. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonchè omessa, insufficiente, illogica o contraddittoria motivazione, rilevando che l’attività di ricerca degli imputati, come confermato anche dal tentativo di notifica dell’atto di messa in mora successivo alla presentazione del ricorso, sarebbe stata assolutamente vana, dal momento che A.F. e A.S. risultavano soggetti privi di fissa dimora.

Il ricorso è fondato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, cit., “l’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato (…) quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”.

Ai sensi del successivo art. 117, “l’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato(…)”.

Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’irreperibilità dell’assistito, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 117, è una situazione sostanziale e di fatto, indipendente dall’emissione del decreto ex artt. 159 e 160 c.p.p., anche se essa non coincide con la mera circostanza che lo straniero sia senza fissa dimora in Italia (Cass. 7 aprile 2014, n. 8111). Ne consegue che il difensore d’ufficio, il quale chieda la liquidazione del compenso per la difesa dell’imputato straniero i cui dati anagrafici siano conosciuti con sicurezza, ha l’onere di provare che questo sia irreperibile anche nello Stato di provenienza e, in caso contrario, che sia impedito il recupero del credito all’estero.

Tale puntualizzazione, tuttavia, va colta appunto nella sue dimensione di effettiva esigibilità e utilità di tali ricerche.

Non casualmente proprio la sentenza appena citata, in motivazione, dichiara esplicitamente di aderire a Cass. 20 luglio 2010, n. 17021, secondo la quale in tema di patrocinio a spese dello Stato, relativo ad imputato od indagato irreperibile, la condizione di irreperibilità del patrocinato, alla quale il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 117, subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell’Erario, afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto che, rendendo il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale.

Ora, tale è appunto la situazione ricorrente nel caso di specie.

E il vano tentativo di notifica dell’avviso di mora anche dopo la proposizione del ricorso rende palese l’inutilità – anche in termini di costo – di ulteriori attività finalizzate a rintracciare i due assistiti.

2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo con il quale si lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, nonchè omessa, insufficiente, illogica o contraddittoria motivazione, rilevando che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla questione della legittimazione dell’opponente, messa in discussione dal decreto opposto del giudice di pace, il quale aveva rilevato che l’avv. Z. non risultava iscritto nell’elenco di cui alla L. 6 marzo 2001, n. 60, art. 5, comma 2.

Peraltro, il Tribunale non ha fondato su tale ratio decidendi le proprie conclusioni, talchè ogni valutazione in questa sede rimane preclusa.

3. All’accoglimento del primo motivo segue la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, altro magistrato, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; in relazione al disposto accoglimento, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli Nord, altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

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