Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17451 del 31/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 17451 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 27317-2008 proposto da:
TRENITALIA

persona

in

S.P.A.,

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27,

rappresentata
2014

e

PARTNERS,

TRIFIRO’

STUDIO

dell’avvocato

presso lo studio

difesa

dall’avvocato

TRIFIRO’

SALVATORE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

1437

contro

VITALI STELLARIO C.F. VTLSLL50M14F158G, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

Data pubblicazione: 31/07/2014

SUPREMA DI

CASSAZIONE,

rappresentato e

difeso

dall’avvocato FRANCESCHINIS LORENZO, giusta delega in
atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 748/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/04/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato GIUA LORENZO per delega TRIFIRO’
SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto.

di MILANO, depositata il 16/06/2008 r.g.n. 401/2007;

Svolgimento del processo
Con sentenza n. 3236 \ 06, il Tribunale di Milano
accertava il diritto di Stellario Vitali ad essere
inquadrato dalla convenuta Trenitalia s.p.a. quale
responsabile di linea \unità operativa di livello B di cui
al c.c.n.l. di categoria del 2003, con le relative
differenze retributive per salario professionale ed

inquadramento competeva a chi, come il Vitali, quadro
di livello B e responsabile delle biglietterie di varie
stazioni (Rho, Magenta e Legnano), aveva la
responsabilità di impianto, gestendo risorse
economiche ed umane.
Proponeva appello la società, lamentando che il primo
giudice non aveva considerato che il ricorrente, quale
responsabile di bacino, aveva funzioni di
coordinamento e supervisione di biglietteria, non
possedendo pertanto, come invece i responsabili di
biglietteria in ambito della divisione passeggeri
nazionale ed internazionale, la responsabilità della
contabilità, l’amministrazione del personale e la
gestione delle scorte biglietti, responsabilità tutte
affidate ad apposite strutture aziendali.
Resisteva il Vitali.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il
4 giugno 2008, respingeva il gravame.
Per la cassazione propone ricorso Trenitalia s.p.a.,
affidato a due motivi.
Resiste con il Vitali controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.
378 c.p.c.
Motivi della decisione
1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione
e falsa applicazione dell’art. 21 del c.c.n.l. delle attività
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indennità di funzione. Secondo il Tribunale tale

ferroviarie in relazione all’art. 1362 c.c. (art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c.).
Formula il seguente quesito di diritto: “Se costituisca

violazione dell’art. 21 del c.c.n.l. delle attività ferroviarie
affermare che l’attribuzione della qualifica di
responsabile di bacino sia sufficiente a riconoscere il
diritto alla qualifica di quadro di livello B, figura di
Il quesito, e con esso l’intero motivo (Cass. sez.un. 9
marzo 2009 n. 5624, Cass.7 marzo 2012 n. 3530), è
inammissibile.
In primo luogo per non essere stato prodotto il testo
integrale del c.c.n.l. Questa Corte ha infatti chiarito
che l’onere di depositare i contratti e gli accordi
collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto, a pena di
improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4,
nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio
2006, n. 40 – non può dirsi soddisfatto con la
trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui
violazione il ricorrente si duole attraverso le censure
alla sentenza impugnata, dovendo ritenersi che la
produzione parziale di un documento sia non
solamente incompatibile con i principi generali
dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento
legislativo di cui al citato D.Lgs. n. 40 del 2006, intesi a
potenziare la funzione nomofilattica della Corte di
cassazione, atteso che la mancanza del testo integrale
del contratto collettivo non consente di escludere che in
altre parti dello stesso vi siano disposizioni
indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva
della questione che interessa (cfr. Cass. 2 luglio 2009
n. 15495, Cass. n. 3894 \ 10, Cass. n. 6732\10, Cass.
sez. un. n. 20075 \ 10, Cass. ord. n. 11614 \ 10, Cass. n.
7891 \ 11, Cass. n. 23972 del 2011).
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responsabile di linea\unità operativa”.

In secondo luogo, per comportare necessariamente la
censura un accertamento di fatto connesso alle
mansioni in concreto svolte dal lavoratore.
2.-Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Formula il seguente quesito di diritto: “Se costituisca

dell’art. 2697 cod. civ. aver posto a base della decisione
dei fatti che si affermano provati, mentre dall’istruttoria
esperita risulta che gli stessi fatti non sono stati provati
sia in generale, sia sotto il profilo della riconducibilità
delle funzioni di chiusura della contabilità, gestione
contabile delle emettitrici self service, sistema di
gestione delle presenze/ assenze/ turni alla figura
professionale di Responsabile di linea/ unità operativa,
di cui all’art. 21 del CCNL delle Attività Ferroviarie”.
2.1- Anche tale motivo è inammissibile, sottoponendo
direttamente a questa Corte inammissibili valutazioni
di fatto.
Deve infatti rimarcarsi che il controllo di logicità del
giudizio di fatto, ivi compreso quello denunciato sub
violazione dell’art.115 (e \ o 116) c.p.c. (cfr. Cass. n.
12362 \ 06), non equivale alla revisione del
“ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha
condotto il giudice del merito ad una determinata
soluzione della questione esaminata, posto che una
simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un
giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in
una sua nuova formulazione, contrariamente alla
funzione assegnata dall’cirdinamento alla Corte di
cassazione; ne consegue che risulta del tutto estranea
al giudizio di legittimità ogni possibilità di procedere ad
un nuovo esame di merito attraverso una autonoma
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violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché

valutazione delle risultanze degli atti di causa. Del
resto, anche l’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non
conferisce alla Corte di cassazione il potere di
riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo
quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e
della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione
operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta

proposito, valutarne le prove, controllarne
l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie
risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a
dimostrare i fatti in discussione. (Cass. 6 marzo 2006
n. 4766; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445; Cass. 8
settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre 2006 n.
27168; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26
marzo 2010 n. 7394; Cass.5 maggio 2010 n.10833).
Nella specie la Corte territoriale ha congruamente
accertato che la figura del “professional” è riferita ai
“lavoratori che, sulla base di direttive aziendali e con la
necessaria conoscenza ed esperienza in uno dei
seguenti settori…., nel loro campo d’attività, realizzano
studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione
operativa finalizzati al conseguimento degli obiettivi
aziendali, mentre la rivendicata figura del responsabile
di linea/unità operativa riguarda invece i lavoratori
che, operando sulla base di obiettivi assegnati, sono
responsabili di linea/unità operativa-tecnica e
gestiscono risorse umane, economiche, tecniche ed
organizzative nell’ambito dei vari settori di
appartenenza. Che dal confronto tra le due figure, la
prima si caratterizza quindi per l’attività di ricerca, di
progettazione, pianificazione operativa, supervisione
dei programmi aziendali e dei processi produttivi; la

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individuare le fonti del proprio convincimento, e, in

seconda per la responsabilità di una linea o di una
unità, con gestione di risorse, umane e non.
Che dalle emergenze istruttorie era emersa la
responsabilità del Vitali del ‘bacino’ biglietterie, con
personale alle sue dipendenze e risorse e beni da
gestire; che la differenza tra i responsabili delle
biglietterie della ex divisione passeggeri ed i

dedotta dalla società, non aveva trovato conforto dalle
risultanze istruttorie.
Trattasi di motivazione logica che si sottrae al
sindacato del giudice di legittimità, che peraltro 4ti è
espressa nei sensi di cui sopra in analoga controversia
(Cass. n. 25731 \ 13).
3.- Il ricorso deve pertanto rigettarsi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità, che liquida in €.100,00 per esborsi,
€.4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori
di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24
aprile 2014

responsabili di bacino della ex divisione regionale,

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