Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17451 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

R.M.A., elett.te dom.to in Roma, alla via De Carolis

31, presso lo studio dell’avv. Sola Vito dal quale è rapp.to e

difeso, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 814/2007/40 depositata il 31/12/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 8/6/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da R.M.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Latina n. 286/3/2005 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento Iva, Irpef, Irap 2000. Il ricorso proposto si articola in due motivi.

Resiste con controricorso la contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 8/6/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo e secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36 comma 4 ter del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 5. La CTR avrebbe erroneamente affermato la nullità della cartella perchè priva del nominativo del responsabile del procedimento.

Le censure sono fondate. La indicazione del responsabile del procedimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa. L’ordinamento tuttavia non tutela l’interesse all’astratta regolarità del procedimento amministrativo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dalla parte in dipendenza del vizio denunciato, purchè la parte medesima deduca e dimostri il nocumento subito, pregiudizio che, nel caso in esame, non risulta neanche dedotto dalla R..

A conferma di quanto sopra va rilevato che il D.L. n. 248 del 2007, art. 36 comma 4 ter nel disporre che “La cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella”, prevede altresì che “Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse”.

E la Corte Costituzionale, nel ritenere non fondata la questione di costituzionalità di tale norma, con sentenza 28/1/2009, n. 58. ha escluso “che, anteriormente all’emanazione della disposizione impugnata, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento conseguisse la nullità della cartella di pagamento”.

Deve pertanto escludersi che la mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella impugnata costituisca motivo di nullità della stessa.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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