Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17451 del 22/08/2011

Cassazione civile sez. I, 22/08/2011, (ud. 21/04/2011, dep. 22/08/2011), n.17451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32228/2005 proposto da:

CURATELA FALLIMENTO GUADO IMPIANTI S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in

persona del Curatore Avv. R.E.V., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso l’avvocato GAETANO

LICCARDO – LANDOLFI ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato

ACTIS Giovanni, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI S. MARIA C.V. S.P.A. (c.f.

(OMISSIS)), in persona del Vice Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso

l’avvocato NICOLAIS LUCIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SIMEONE FRANCESCO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2930/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 10.2.05, ha respinto l’appello proposto dal Fallimento della Guado Impianti s.r.l.

(dichiarato il 17.1.92), alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 30.0.03, che aveva a sua volta respinto la domanda di revoca di rimesse solutorie avanzata dal Fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, nei confronti della locale Banca di Sconto e Conti Correnti s.p.a..

La Corte di merito, conformemente a quanto già affermato dal Tribunale, ha ritenuto inidonea a provare la scientia decoctionis della Banca la documentazione prodotta dal Fallimento nel giudizio di primo grado ed ha escluso l’ammissibilità dei nuovi documenti allegati dall’appellante in sede di gravame, in quanto privi del requisito dell’indispensabilità.

Il Fallimento della Guado Impianti ha chiesto la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi di ricorso.

La Banca di Sconto e Conti Correnti di S.Maria C.V. s.p.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso, il Fallimento della Guado Impianti, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., nonchè vizio di insufficiente motivazione della sentenza impugnata, lamenta che la Corte di merito abbia dichiarato d’ufficio l’inammissibilità dei documenti da esso prodotti per la prima volta in grado d’appello, trascurando di considerare che la Banca appellata non aveva sollevato la relativa eccezione ma aveva, al contrario, svolto difese per contrastarne la rilevanza probatoria.

Il motivo è infondato.

Nel rito introdotto dalla L. n. 353 del 1990, cui è soggetto il giudizio introdotto dal Fallimento, l’attività difensiva delle parti volta alla definizione del thema probandum è sottoposta a preclusioni.

L’art. 184 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis al caso di specie, non si limita, infatti, a prevedere l’eventuale assegnazione alle parti di un termine entro il quale produrre documenti o dedurre nuovi mezzi di prova, ma stabilisce espressamente il carattere perentorio di detto termine.

Il termine è pertanto sottratto alla disponibilità delle parti (atteso il disposto dell’art. 153 c.p.c.) e la decadenza che deriva dalla sua inosservanza è rilevabile dal giudice d’ufficio e non può ritenersi sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione (Cass. nn. 16026/08, 24606/06, 5539/04, 4376/00).

Il principio trova, a maggior ragione, applicazione anche nel giudizio d’appello, in cui, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, proprio in conseguenza della preclusione derivante dall’omessa o intempestiva formulazione della richiesta istruttoria entro i termini stabiliti per il giudizio di primo grado, opera in via generale il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova, ivi compresi quelli documentali (Cass. S.U. n. 8203/05), salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero che la parte non dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per cause ad essa non imputabili.

La norma, dunque, ammette due sole deroghe al divieto di nuove prove in appello e, riservando espressamente al giudice la valutazione della ricorrenza dell’uno o dell’altro presupposto di ammissibilità, esclude per ciò stesso che sia rimesso alla disponibilità delle parti il superamento delle preclusioni istruttorie formatesi in primo grado.

2) Col fecondo ed il terzo motivo, il ricorrente, denunciando ancora violazione dell’art. 345 c.p.c., ed ulteriori vizi di motivazione della sentenza impugnata, lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto inammissibili, in quanto non indispensabili alla decisione, i documenti da esso prodotti per la prima volta in appello (tabulati della Centrale Rischi e bilancio della fallita relativo all’esercizio 1990) ed evidenzia gli errori a suo dire commessi dal giudice del gravame nel giungere a tale conclusione.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati e devono essere respinti.

Come correttamente rilevato dalla Corte di merito, per prove indispensabili, ammissibili per la prima volta in grado d’appello, devono intendersi le prove connotate da un’ influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove definite rilevanti hanno sulla decisione finale della controversia (Cass. S.U. n. 8203/05), ovvero quelle prove idonee ad orientare in modo determinante il convincimento del giudice circa la conferma o la riforma della sentenza.

Il giudizio di indispensabilità si sostanzia, dunque, in un giudizio sulla necessarietà e sulla decisività della nuova prova.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto non indispensabili i nuovi documenti allegati dal Fallimento in sede di gravame, rilevando (fra l’altro) – quanto ai tabulati della Centrale Rischi- “…che la Guado Impianti, sino al novembre del 91, non ha superato l’accordato per rilevanti cifre, arrivando nel settembre 91 ad ottenere addirittura dalla banca appellata un aumento dell’affidamento” e – quanto al bilancio dell’ esercizio 90 della fallita – “..che dallo stesso, oltre a poste passive, emergono rilevanti crediti (L. 967.085.072) ed immobilizzi materiali (L. 427.860.140) ed un utile di esercizio sia pur non rilevantissimo (Euro 39.342.361)”.

Il ricorrente non contesta la veridicità delle circostanze evidenziate dal giudice d’appello, ma contrappone ad esse circostanze di segno opposto desumibili dai medesimi documenti, in tal modo riconoscendo natura equivoca alle loro risultanze. Deve dunque escludersi che dai documenti in questione potesse trarsi prova decisiva della conoscenza dello stato di insolvenza della Guado Impianti, e il ricorrente non può pretendere di sostituire al giudizio della loro “non indispensabilità” operato dalla Corte territoriale, nel quale non si rinviene alcuna violazione della norma di diritto applicata e che risulta logicamente motivato (e che pertanto non appare censurabile neppure sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5), il suo diverso e personale convincimento.

3) Con il quarto motivo, il Fallimento, lamentando violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, e vizio di motivazione, deduce che la Corte di merito ha errato nel ritenere che l’avvenuto protesto di un assegno emesso dalla fallita (tempestivamente documentato nel giudizio di primo grado) non costituisse elemento idoneo a provare in via presuntiva la scientia decoctionis della banca e sostiene che la domanda di revoca avrebbe dovuto essere accolta quantomeno in relazione alle rimesse solutorie effettuate sul c/c in data successiva al protesto.

Il motivo è inammissibile in quanto, lungi dall’individuare vizi logici nel complessivo ragionamento sul quale si fonda la decisione, si risolve nella pretesa di conferire alla levata del protesto valenza sintomatica univoca non solo dello stato di insolvenza della debitrice, ma anche della conoscenza di tale stato da parte della banca e si sostanzia, pertanto, nella sollecitazione di una diversa interpretazione delle risultanze processuali, non consentita nella presente sede di legittimità.

4) E’, infine, infondato il quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e vizio di motivazione e deduce che la Corte di merito ha completamente omesso di valutare gli ulteriori elementi di prova da esso forniti in via documentale (istanza di fallimento presentata da terzi nei confronti della Guado Impianti; una certificazione del 1996, attestante la pendenza, nel 1991, di procedure esecutive mobiliari a carico della società; effetti cambiari dalla stessa presentati per lo sconto alla Banca convenuta, tornati insoluti e protestati).

Va ricordato che spetta al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento e, pertanto, di valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e di scegliere – tra le risultanze istruttorie – quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia. Al detto giudice, quindi, non può imputarsi l’omesso esame di elementi di fatto che avrebbero reso solo possibile o probabile una diversa conclusione del giudizio, ma solo quel difetto di attività che si verifica tutte le volte in cui egli abbia trascurato una circostanza idonea di per sè, qualora fosse stata presa in considerazione, a condurre con certezza ad una diversa decisione (cfr. fra molte, Cass. n. 6832/08, 15489/07, 13082/07, nonchè Cass. SS.UU. n. 13045/97).

Il ricorrente non ha dedotto di aver chiarito attraverso quali modalità, nel c.d. periodo sospetto, la Banca di Sconto era venuta a conoscenza della presentazione dell’istanza di fallimento che, come è noto, non riceve alcuna forma di pubblicità, nè perchè, nello stesso periodo, la stessa avrebbe dovuto assumere informazioni in ordine all’eventuale pendenza di procedure esecutive mobiliari a carico della correntista; l’avvenuto protesto di titoli cambiari è poi, di per sè, sintomo dell’insolvenza del debitore e non del creditore che li ha presentati allo sconto. Deve pertanto escludersi che gli elementi di prova documentale asseritamente non esaminati dalla Corte territoriale (che ha in realtà condiviso il giudizio di loro irrilevanza già espresso dal primo giudice) rivestano carattere di decisività ai fini del raggiungimento della prova del presupposto soggettivo dell’azione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Fallimento della Guado Impianti s.r.l. a pagare alla s.p.a. Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2011

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