Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17451 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. II, 20/08/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 20/08/2020), n.17451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25913/2016 proposto da:

F.P., BR.RO., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE DEI COLLI PORTUENSI 536, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCA LUISA;

– ricorrenti –

contro

B.F., BA.DA., ba.ma., ba.lu.,

ba.pa., BO.MA., M.D., G.G.,

C.A., M. SNC DI M.G. & L.;

– intimati –

avverso l’ordinanza relativa al RG 261/2016 del TRIBUNALE di SONDRIO,

depositata il 09/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza depositata il 9 agosto 2016, il Presidente del Tribunale di Sondrio ha rigettato l’opposizione proposta da Br.Ro. e F.P., ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, avverso il decreto che aveva liquidato il compenso in favore del geom. B.F., consulente tecnico d’ufficio, e dell’ing. Ba.Da., del quale il consulente era stato autorizzato ad avvalersi, nel corso del procedimento n. 82/2011, promosso dai primi nei confronti di ba.ma., ba.lu., ba.pa., Bo.Ma., M.D., G.G., C.A., M. s.n.c. di M.G. & L..

2. Per quanto ancora rileva, il Presidente del Tribunale ha osservato: a) che la possibilità di sommare le vacazioni con i compensi tabellari è possibile ogniqualvolta le prestazioni richieste al consulente riguardino profili non sussumibili sotto un’unica voce tabellare; b) che, nel caso di specie, i quesiti riguardavano sia la violazione delle distanze legali, sia la conformità delle opere ai progetti, sia la loro conformità alla normativa edilizia; c) che, infine, era stata richiesta la stima dei costi di un intervento edilizio; d) che legittimo era, pertanto, il concorso tra liquidazione tabellare, ai sensi del D.M. 30 maggio 2002, art. 12, e quella a vacazioni, in presenza di attività complementari; e) che le vacazioni rientravano nei tempi concessi per lo svolgimento dell’attività e non erano eccessive; f) che il compenso dell’ing. Ba. era stato liquidato in relazione ad una complessa valutazione di calcoli strutturali.

3. Avverso tale ordinanza il Br. e la F. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omessa pronuncia in ordine all’eccezione con la quale si era lamentata, in sede di opposizione, la liquidazione, in favore del consulente tecnico d’ufficio, di talune spese non giustificate ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56.

La doglianza è fondata.

In base alla disciplina recata dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56, ai fini del rimborso delle spese sostenute dal consulente tecnico d’ufficio per l’espletamento dell’incarico – diversamente da quelle di viaggio, cui si riferisce l’art. 55 del medesimo D.P.R. – è necessario che questi alleghi una nota specifica relativa a dette spese e ne fornisca documentazione (Cass. 7 febbraio 2011, n. 3024).

L’ordinanza impugnata non reca sul punto alcuna motivazione rispetto alla puntuale censura espressa dagli odierni ricorrenti nella prima articolazione del primo motivo di opposizione.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere il giudice trascurato di considerare che era stato lo stesso consulente, nella sua nota, dopo avere richiesto un compenso, ai sensi del D.M. 30 maggio 2002, art. 12, per le prestazioni consistite nella verifica delle misurazioni in loco, della corrispondenza ai progetti e della contabilità finale dei lavori, ad avere conteggiato 221 vacazioni in relazione al giuramento, alla partecipazione ad un’udienza, ai sopralluoghi, al ritiro dei documenti da parte di un collaboratore, alle misurazioni eseguite da un collaboratore, agli incontri con i consulenti di parte e alla stesura della relazione, degli elaborati grafici e della risposta alle osservazioni: tali attività, secondo i ricorrenti, devono essere incluse nel compenso tabellare che comprende, ai sensi dell’art. 29 D.M. cit., tutte le attività accessorie.

3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.M. 30 maggio 2002, art. 12, e della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 4, censurando la decisione di procedere alla liquidazione a vacazioni, avuto riguardo alle attività rientranti nel quesito, sul rilievo dell’incongruità dell’onorario tabellare.

4. Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione.

Essi, al di là dell’inesatto riferimento nel secondo all’omesso esame di un fatto decisivo, laddove, nella sostanza, si denuncia una violazione di legge, sono fondati.

Il D.M. 30 maggio 2002, art. 12, dispone che “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di Euro 145,12 ad un massimo di Euro 970,42. Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di Euro 145,12 ad un massimo di Euro 970,42”.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti, deve essere applicato il criterio delle vacazioni, anzichè quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell’incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un’estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale (Cass. 19 settembre 2019, n. 23418).

Ora, siffatta estensione è certamente giustificata nel caso di specie, giacchè l’incarico aveva ad oggetto: la descrizione dello stato dei luoghi; l’accertamento delle denunciate violazioni in tema di distanze legali; la conformità delle opere eseguite ai progetti o agli accordi intervenuti tra le parti o ancora, quanto al muro che le parti assumevano come sottodimensionato (per quest’ultima, v., in particolare, il quarto motivo di ricorso), alle previsioni di legge; l’idoneità delle opere eseguite in corso di causa a rimediare alle violazioni, ossia la loro conformità a progetti, accordi o alla legge; il costo delle opere eseguite.

Il cenno del provvedimento impugnato ad attività complementari è assolutamente assertivo; e ciò senza dire che le attività accessorie, come osservato nel secondo motivo, in quanto riconducibili a quelle indicate nel D.M. 30 maggio 2002, art. 29, (relazione sui risultati dell’incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti) devono ritenersi compensate con l’onorario.

5. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.M. 30 maggio 2002, art. 12, e della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 4, con riferimento al compenso dell’ing. Ba., il quale era stato chiamato a valutare se il muro, indicato come sottodimensionato, fosse o non conforme alla legge.

Si osserva che tale attività rientra letteralmente nell’ambito dell’art. 12 del D.M. cit..

Anche siffatta doglianza è fondata, dal momento che l’attività richiesta aveva ad oggetto esattamente la verifica della rispondenza delle opere alle previsioni normative.

6. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Sondrio, altro magistrato, che sarà chiamato anche a regolamentare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata; rinvia al Tribunale di Sondrio, altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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