Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17451 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. III, 17/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 17/06/2021), n.17451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 38569/19 proposto da:

U.A., elettivamente domiciliato a Vicenza, via Napoli n.

4, presso l’avvocato Massimo Rizzato, che lo difende in virtù di

procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 3.10.2019 n.

4189;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

febbraio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. U.A., cittadino nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese per essere stato arrestato e condannato a 25 anni di reclusione a causa della propria omosessualità, ed essere riuscito fortunosamente ad evadere.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento U.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che la rigettò con ordinanza 17 settembre 2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza 3 ottobre 2019.

Quest’ultima ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perchè il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perchè nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato nè dimostrato specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da U.A. con ricorso fondato su un motivo.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi dell’impugnazione, in quanto il ricorso va dichiarato inammissibile per due indipendenti ragioni.

La prima ragione è il difetto di una valida procura, in quanto redatta su foglio a parte e materialmente congiunto al ricorso, ma priva di qualsiasi riferimento specifico e chiaro al provvedimento impugnato.

La seconda ragione è che con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, assumendo che la corte d’appello, nel reputare inattendibile il racconto dell’odierno ricorrente, non avrebbe tenuto in alcuna considerazione “le difficoltà che i profughi affrontano nell’esporre alle autorità è proprio vissuto a causa dello stress post traumatico collegato ai drammatici eventi da essi vissuti”.

Dopo questo esordio, l’illustrazione del motivo prosegue con una contestazione puramente fattuale e di merito delle niente affatto irragionevoli considerazioni della corte d’appello.

Il motivo è dunque inammissibile, in quanto inteso a sollecitare da questa corte una rivalutazione delle prove, nè illustra in alcun modo come e perchè sarebbe stato violato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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