Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17450 del 31/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 31/08/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 31/08/2016), n.17450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26098/2010 proposto da:

P.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PANARO 25, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VISCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO DE MICHELE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3284/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 25/11/2009 R.G.N. 2620/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato VINCENZO DE MICHELE;

udito l’Avvocato PAOLA DE NUNTIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.L., inserita nella graduatoria permanente provinciale di Foggia ad esaurimento per il conferimento delle supplenze del personale ATA, profilo di collaboratore scolastico, aveva presentato domanda per l’aggiornamento o la permanenza in detta graduatoria, ma le era stato negato il diritto di precedenza di cui del D.M. n. 75 del 2001, art. 4, comma 2, con la conseguenza che non aveva ricevuto incarichi di supplenza annuale negli scolastici dal 2001 al 2006.

2. Aveva, pertanto, adito il Tribunale di Foggia per sentire riconoscere come prestato in tali anni, ai fini giuridici ed economici, il periodo di servizio alle dipendenze dello Stato e per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia al risarcimento dei danni ed all’adeguamento della graduatoria provinciale.

3. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte di Appello di Bari, adita dagli originari convenuti, con la sentenza n. 3284/2009, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda.

4. La Corte territoriale, per quanto oggi rileva, ha respinto l’eccezione di acquiescenza formulata dall’appellata, sul rilievo che l’Ufficio Scolastico Provinciale aveva provveduto all’adeguamento della graduatoria al solo fine di ottemperare alla statuizione di condanna contenuta nella sentenza, esecutiva, di primo grado; ha ritenuto, inoltre, che anche solo l’astratta possibilità di un’esecuzione in forma specifica era sufficiente ad impedire la configurabilità di acquiescenza tacita, attesa la possibilità, per la dipendente, di ricorrere al giudizio di ottemperanza; ha rilevato, inoltre, che non risultava dimostrata la corresponsione delle retribuzioni relativamente ai periodi dedotti in giudizio, anch’ essa oggetto della statuizione impugnata.

5. Nel merito, ha ritenuto che la L. n. 124 del 1999, conferisce la precedenza assoluta soltanto ai soggetti inseriti nelle graduatorie permanenti in caso di conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche presso cui è stata presentata la relativa domanda e che i decreti ministeriali avevano fatto coerente applicazione del dettato normativo; che la clausola di salvaguardia prevista del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 401, riguarda solo il personale docente e non anche il personale ATA; che nè la legge nè i decreti attuativi hanno previsto in favore del personale ATA, inserito nella graduatoria permanente provinciale, alcun diritto di precedenza nel conferimento delle supplenze annuali di competenza del CSA.

6. Avverso detta sentenza P.L. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

7. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

8. Con il primo motivo la ricorrente, denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., ed insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio.

9. Assume che la volontà dell’Amministrazione di non contrastare gli effetti della sentenza, sarebbe desumibile dal Decreto 20 luglio 2006 con il quale l’Ufficio scolastico provinciale di Foggia aveva riconosciuto ad esso ricorrente i periodi di servizio oggetto di causa ed aveva modificato la graduatoria con il suo inserimento in posizione utile ad ottenere una supplenza annuale negli istituti scolastici della Provincia di Foggia; che l’adeguamento della graduatoria permanente provinciale, in dipendenza della statuizione del primo giudice, in presenza di un obbligo di fare infungibile ed insuscettibile di formare oggetto del giudizio di ottemperanza (per non essere la statuizione passata in giudicato), escluderebbe che la P.A., dando esecuzione alla sentenza di primo grado, avesse mirato solo a sottrarsi all’esecuzione forzata della stessa.

10. Con il secondo motivo la ricorrente, denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 401, commi 1 e 3, L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1, 2, 5, 6 e 11 e art. 6, comma 7, D.M. n. 123 del 2000, art. 2, commi 1 e 4 e del D.M. n. 430 del 2000, art. 2 comma 1, in combinato disposto, oltre alla falsa applicazione del D.M. n. 75 del 2001, art. 1, comma 2 e art. 4, comma 2.

11. Sostiene che l’indicazione di un diritto di precedenza, previsto dal D.M. n. 75 del 2001, art. 4, comma 2, deve ritenersi riferito letteralmente sia alle graduatorie provinciali ad esaurimento, per le supplenze gestite dall’ex Provveditorato, sia alle corrispondenti graduatorie di circolo o di istituto, e tanto sull’assunto che le modalità di integrazione delle graduatorie permanenti provinciali ad esaurimento dei collaboratori scolastici devono essere le stesse previste per il personale docente, in ragione dell’esplicito richiamo della cit. L. n. 124, art. 4, commi 6 e 11, e per la conseguente applicazione del cit. D.Lgs. n. 297, art. 401, nel testo sostituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 1, comma 6.

Esame dei motivi.

12. Le questioni oggetto del presente giudizio sono già state scrutinate da questa Corte, in relazione a controversie del tutto sovrapponibili a quella in esame, quanto ad argomentazioni motivazionali della sentenza impugnata ed ai motivi di ricorso, nelle decisioni di questa Corte n.i 8537, 8538,8539, 8540, 8541, 8542,8543, 8656, 8657, 8658, 8704,8705, 8707, 8708, 9351 del 20012 e, in senso conforme, nella sentenza n. 698 del 2013.

13. Il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale espresso nelle decisioni sopra richiamate secondo cui:

14. non è configurabile acquiescenza alla sentenza di primo grado, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329 c.p.c., nella condotta della Amministrazione compendiatasi nell’adeguamento della graduatoria permanente provinciale, volta ad evitare i pregiudizi derivanti dall’eventuale esito sfavorevole del gravame proposto nei confronti della sentenza di condanna pronunciata in primo grado e svincolata dalla corresponsione, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni maturate nel periodo riconosciuto, in relazione al quale fu del pari pronunciata sentenza di condanna. L’acquiescenza tacita alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329 c.p.c. (e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacchè successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all’impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), può ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti da quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi, siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione (in tal senso si leggano anche Cass. SSUU 9687/2013; Cass. 17788/2013, 2826/2008).

15. I collaboratori scolastici, già inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento finalizzate al conferimento delle supplenze temporanee ed annuali, in caso di accesso alle graduatorie di nuovi aspiranti, hanno, ai sensi del D.M. 19 aprile 2001, n. 75, artt. 4 e 7, un diritto di precedenza limitatamente alle graduatorie di circolo o di istituto e non anche, in assenza di specifica indicazione normativa, ed a differenza di quanto previsto per il personale docente dal D.M. 27 marzo 2000, n. 123, per gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento non ripartite in fasce.

16. Il rispetto degli obblighi di sintesi e concisione – imposti dall’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., nella lettura imposta dalla disposizione contenuta nell’art. 111 Cost., sulla durata ragionevole del processo – di cui la redazione della motivazione costituisce segmento processuale e temporale (Cass. SSUU 642/2015; Cass., 11985/2016 11508/2016, 13708/2015), esimono il Collegio dalla ripetizione delle argomentazioni motivazionali spese nelle sentenze sopra richiamate e consentono il rinvio “per relationem” a dette argomentazioni.

17. Queste ultime resistono alle osservazioni critiche di parte ricorrente, che, nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., ha fatto unicamente leva sulla asserita omessa considerazione di quanto disposto della L. n. 124 del 1999, art. 6, comma 7. La disposizione citata, peraltro, non risulta applicabile alla fattispecie, perchè chiaramente riferibile alle graduatorie permanenti di cui del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 553, relative ai concorsi per titoli dei responsabili amministrativi. Il legislatore, infatti, modificato l’art. 553 del T.U. (prevedendo la periodica integrazione delle graduatorie da effettuarsi “secondo le modalità definite dal regolamento di cui dell’art. 401, comma 3”), ha dettato al comma 6 la disciplina della “prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 553 del T.U.” ed ha, poi, previsto al comma 7 che “il regolamento di cui dell’art. 401, comma 3 del T.U…..stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti”. I commi citati, pertanto, sono strettamente correlati e riguardano i soli responsabili amministrativi, in linea con l’impianto sistematico del T.U. che agli artt. 550 e segg., disciplina diversamente le assunzioni del personale ATA, differenziandone le modalità in relazione alla qualifica funzionale.

18. Da ultimo, va rilevato che il primo motivo, nella parte in cui addebita alla sentenza vizi motivazionali, presenta assorbenti profili di inammissibilità perchè non specifica in quale parte dell’argomentare in fatto e perchè la sentenza sia insufficiente e contraddittoria e quali siano i fatti controversi che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare (cfr. Cass. 4596/2015, 4980/2014, 4849/2009, 11457/2007).

19. Quanto alle richieste di rinvio pregiudiziale, formulate in sede di note di replica alle requisitorie orali del P.G. alla udienza del 21 luglio, e relative al contrasto con le clausole 4 n. 1 e 5 nn. 1 e 2 dell’Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEE allegato alla direttiva 70/99/CE della “prassi” amministrativa seguita dal CSA di Foggia nell’elaborazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento al momento dell’entrata in vigore della suddetta direttiva e del suo recepimento con il D.Lgs. 368 del 2001, osserva il Collegio che il mancato riconoscimento dell’invocato “diritto di precedenza” non rileva sul piano del contrasto tra la normativa nazionale di cui alle pagine che precedono e le invocate clausole 4 e 5, posto che – quanto alla clausola 4 – essa afferma la non discriminazione tra contratto a tempo determinato e contratto a tempo indeterminato e – quanto alla clausola 5 ed alla applicazione al personale scolastico – non vi è che da far richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea di cui alla sentenza 26 novembre 2014 in causa C-2213, Mascolo.

20. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

21. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2016

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