Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17450 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 28/06/2019), n.17450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28315-2017 proposto da:

D.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato SETTIMIO DI SALVO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, R & C DI S.P. & C SAS, MILANO

ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

Nonchè da:

COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco pro tempore p.t., domiciliato

ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA ANNA AMORETTI, FABIO

MARIA FERRARI;

– ricorrente incidentale –

contro

D.M.C., R&C DI S.P. & C SAS, MILANO

ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1767/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/05/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.M.C., assumendo di essere rovinosamente caduta, in (OMISSIS), a causa di un paletto divelto, otteneva dal Tribunale di Napoli, sentenza n. 7496/2011, la condanna del Comune di Napoli al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 5016,76, ed alla rifusione delle spese processuali.

La Corte d’Appello di Napoli, su gravame del Comune di Napoli, con sentenza n. 1767/2017, pubblicata il 24/04/2017, premesse le evidenti difformità tra la data dell’incidente indicata dall’originaria attrice nella citazione introduttiva, nelle note ex art. 184 c.p.c. e nella comparsa conclusionale – (OMISSIS) -, e quella risultante dalla documentazione sanitaria e dalla deposizione del teste escusso – (OMISSIS) concludeva per il rigetto della pretesa risarcitoria, essendo rimasto del tutto sfornito di prova il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria come dedotta dall’originaria attrice – la caduta verificatasi il (OMISSIS) – non risultando nè dai documenti prodotti nè dalla prova costituenda e negava che la domanda potesse essere accolta in relazione all’ipotetica caduta dell'(OMISSIS), posto che venendo in considerazione un diritto eterodeterminato, il mutamento della data in cui si sarebbe verificato il presunto illecito comporta mutamento dei fatti costitutivi e quindi della domanda per novità della causa petendi non scrutinabile in appello perchè domanda nuova, riformava la decisione di prime cure e poneva a carico di D.M.C. le spese di entrambi i gradi di giudizio.

D.M.C. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, formulando due motivi, corredati di memoria. Resiste e propone ricorso incidentale condizionato il Comune di Napoli.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso di D.M.C.

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la sentenza impugnata ricostruito il contenuto della domanda attraverso la lettura dell’atto nel suo complesso sì da avvedersi che per mero errore di scritturazione l’incidente era stato collocato in una data diversa da quella in cui era avvenuto, incorrendo nella violazione delle regole dettate in tema di interpretazione dei negozi giuridici ed in particolare del canone che impone l’interpretazione sistematica.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la corte territoriale consentito al Comune di Napoli di formulare un motivo, relativo alla perplessità della data del sinistro, mai eccepito in primo grado.

Ricorso incidentale condizionato del Comune di Napoli.

3. Il Comune lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda di rivalsa nei confronti della società R & C S.a.s. tenuta a garantire l’incolumità e la sicurezza dei passanti ai sensi degli artt. 10-12 del capitolato speciale.

4. Il ricorso è inammissibile.

Le prospettazioni a supporto dei motivi non colgono le rationes decidendi della sentenza impugnata: a) rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova che nella data indicata dall’originaria attrice si fosse verificato il dedotto illecito; b) impossibilità di mutare la data in cui si sarebbe verificato l’illecito per novità della causa petendi.

Non è in questione, infatti, l’interpretazione della domanda giudiziale, come preteso dalla ricorrente, ma di identificazione della causa petendi che, nei diritti eterodeterminati, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, avviene in funzione dello specifico fatto storico qualificato, sicchè la causa petendi si risolve nel riferimento concreto a quel fatto specifico che è affermato ed allegato come costitutivo e che perciò possiede una specifica attitudine a individuare il diritto fatto valere in giudizio” (Cass. 31.3.2014, n. 7502). Proprio perchè dal fatto concreto e specifico i diritti eterodeterminati traggono senso e contenuto (si parla di sostanziazione per distinguerla dalla titolazione usata per riferirsi ai diritti autodeterminati, la quale consente di collegare la pretesa alla norma invocata senza la mediazione dei fatti storici su cui si fonda l’acquisto del diritto), creando il rapporto giuridico che ne è all’origine, non è possibile modificare tali fatti, posto che le circostanze concrete dell’illecito sono elemento costitutivo della domanda e tema di prova, se non con il rispetto delle preclusioni processuali previste dall’art. 183 c.p.c., ed a condizione che non muti il bene della vita individuato mediante un diverso fatto costitutivo (Cass. 31/07/2017, n. 18956).

Il giudice era, perciò, tenuto a pronunciarsi sulla realtà storica indicata dall’originaria attrice, e non avrebbe potuto individuare una realtà diversa sulla scorta delle allegazioni risultanti ex actis, come preteso dalla ricorrente, per

effetto della combinazione del principio iura novit curia con quello di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Del resto, come rilevato dal giudice a quo, a prescindere, dunque, dalla censura mossa dal Comune di Napoli circa la incertezza relativa alla data in cui si era verificato l’illecito, dedotta nell’ambito delle argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime (da p. 3 della sentenza si deduce che l’appellante si doleva della motivazione apparente con cui il giudice era pervenuto a ritenere provati i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, trascurando non solo le contraddizioni dell’unico teste, ma anche l’incertezza assoluta sulla data del sinistro) il giudice di prime cure aveva erroneamente dichiarato la responsabilità del Comune convenuto “per il sinistro verificatosi in (OMISSIS) in data (OMISSIS)”.

5. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.

6. Ne consegue che il ricorso principale è reputato inammissibile e quello incidentale condizionato è assorbito.

7. Le spese sono compensate, tenuto conto dell’esito contrastante delle pronunce di merito.

8. Ricorrono i presupposti per porre a carico della parte ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale condizionato.

Le spese sono compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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