Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17450 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 8/6/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso aderendo alla

relazione;

S.G., elett.te dom.to in Roma, alla via Germanico 12,

presso lo studio dell’avv. Di Lorenzo Franco, dal quale è rapp.to e

difeso, unitamente all’avv. Claudio Lorenzani, giusta procura in

atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 36/2008/29 depositata il 9/6/2008;

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da S.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Como n. 4675706 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso liquidazione e irr. Sanzioni n. (OMISSIS) Registro. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 8/6/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 tariffa prima parte, e del D.M. 2 agosto 1969. La CTR avrebbe ritenuto l’immobile “di lusso” computando nella superficie utile vani non abitabili secondo la normativa statuale e locale vigente.

La censura è fondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sentenza n. 6466 del 18/12/1985) secondo cui, al fine di stabilire se la singola unità immobiliare non superi i limiti massimi di superficie per la sua qualificabilità come abitazione non di lusso, secondo la previsione del D.M. 2 agosto 1969, l’indagine diretta ad accertare se una soffitta debba essere o meno inclusa in detta superficie implica la necessità di riscontrare se la soffitta medesima presenti, anche alla stregua dei regolamenti edilizi, le caratteristiche prescritte per l’abitabilità. La potenzialità abitativa delle soffitte – in considerazione della quale le soffitte stesse diventano espressione della superficie dell’appartamento – va valutata alla luce delle caratteristiche tecniche cui devono corrispondere i vani per essere considerati abitabili secondo la normativa statale e locate vigente.

Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA