Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17450 del 22/08/2011

Cassazione civile sez. I, 22/08/2011, (ud. 21/04/2011, dep. 22/08/2011), n.17450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31980/2005 proposto da:

FALLIMENTO ROGET COSTRUZIONI S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in persona

del Curatore avv. P.R., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA M. CRISTINA 8, presso l’avvocato GOBBI GOFFREDO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAPPALARDO Carla, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G. (C.F. (OMISSIS)), M.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 19, presso

l’avvocato PORCU POREN BRUNO, rappresentati e difesi dall’avvocato

FURNARI Francesco, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1064/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 02/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GOFFREDO GOBBI, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato BRUNO PORCU POREN, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fallimento della Roget Costruzioni s.r.l., dichiarato il (OMISSIS), dopo che la società era stata ammessa, con decreto del 28.6.90, alla procedura di concordato preventivo, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania i coniugi S.G. e M.P., per sentir dichiarare l’inefficacia, L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 1 o comma 2, dell’atto a rogito del notaio Riggio, stipulato il 31.1.90, con il quale la società poi fallita aveva venduto ai convenuti un appartamento di due vani e accessori, sito nel comune di Roccalumera, per il prezzo di L. 70.000.000.

Il Tribunale di Catania, con sentenza dell’11.11.2000, respinse la prima domanda ma accolse la seconda, ritenendo che l’attestazione, contenuta nell’atto pubblico di compravendita, dell’avvenuta iscrizione di due ipoteche giudiziali sull’intero edificio di cui faceva parte l’appartamento compravenduto costituisse elemento idoneo a provare la conoscenza da parte dei convenuti dello stato di insolvenza della Roget Costruzioni.

La decisione fu appellata in via principale dai coniugi S. ed in via incidentale condizionata dal Fallimento. La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 2.9.04, accolse il gravame principale e rigettò quello incidentale, in tal modo respingendo entrambe le domande proposte dal Fallimento.

La Corte territoriale affermò che l’unica circostanza documentale sulla quale il Tribunale aveva fondato la declaratoria di inefficacia dell’atto non poteva, di per sè, costituire prova della scientia decoctionis degli acquirenti, sia perchè le iscrizioni ipotecarie, eseguite da banche creditrici della Roget in forza di decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ed emerse solo in sede di stipula del rogito, garantivano un credito di soli L. 260 milioni, a fronte di un valore di svariati miliardi dell’intera costruzione, e dunque ben avrebbero potuto ritenersi correlate ad un mero inadempimento od alla temporanea carenza di liquidità della debitrice, sia perchè, non potendo esigersi dai coniugi S. la diligenza richiesta ad un operatore economico qualificato, appariva significativo della loro buona fede l’affidamento da essi riposto nell’impegno, formalmente assunto dalla venditrice nel rogito, di procedere al più presto alla cancellazione delle due ipoteche.

Escluse, infine, che la differenza di L. 10 milioni esistente fra il prezzo pagato dagli acquirenti e l’effettivo valore di mercato dell’appartamento, accertato dal ctu, integrasse il requisito della sproporzione richiesto dal L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1.

Il Fallimento della Roget Costruzioni s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, sorretto da un unico motivo.

S.G. e M.P. hanno resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con l’unico motivo di ricorso il Fallimento, denunciando violazione e falsa applicazione dellA L. Fall., art. 67, nonchè vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, lamenta, in primo luogo, il rigetto della domanda proposta ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1, deducendo a riguardo che la Corte territoriale si è limitata a considerare corretta la decisione del Tribunale in ordine all’insussistenza del requisito della sproporzione, non tenendo conto che il presupposto oggettivo dell’azione andava valutato in relazione al modesto valore dell’immobile; sostiene, inoltre, di aver pienamente fornito la prova della scientia decoctionis degli acquirenti, non contrastata da alcun elemento da costoro allegato;

assume, infine, che la motivazione sulla quale si fonda il rigetto della domanda svolta L. Fall., ex art. 67, comma 2, è erronea e contraddittoria, in quanto il giudice d’appello ha, per un verso, dato atto che gli acquirenti erano a conoscenza delle iscrizioni ipotecarie e, per l’altro – neppure considerando i protesti elevati a carico della Roget – affermato che dette iscrizioni, pur potendo far dubitare delle condizioni di normale solvibilità della debitrice iscritta, non fossero indicative del suo stato di insolvenza, essendo correlabili anche ad un mero inadempimento od a momentanea carenza di liquidità.

Le censure non meritano accoglimento.

1.1) L’accertamento del requisito della notevole sproporzione tra le prestazioni eseguite e le obbligazioni assunte dal fallito e ciò che a lui è stato dato o promesso costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici o giuridici (Cass. nn. 9142/07, 3677/98).

La Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal Fallimento, ha congruamente motivato le ragioni del proprio convincimento in ordine all’insussistenza del presupposto oggettivo dell’azione proposta ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, rilevando che, come già correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, il divario, di poco superiore al 10%, tra il prezzo di L. 70 milioni pagato dai coniugi S. per l’acquisto dell’ immobile ed il valore di mercato del bene alla data di conclusione del contratto, stimato dal ctu in L. 80 milioni, non eccedeva il margine di normale ed adeguata elasticità e di alea proprio dei contratti commutativi.

Il ricorrente, al fine di contrastare tale accertamento, assume che il giudice dell’appello non avrebbe dato risposta alle considerazioni da esso svolte in sede di gravame, che miravano ad evidenziare che la sproporzione andava valutata in relazione al modesto valore dell’immobile.

Sotto tale profilo, tuttavia, la censura va dichiarata inammissibile, prima ancora che per difetto del requisito dell’autosufficienza (non avendo il Fallimento richiamato in ricorso, neppure in minima parte, il contenuto dell’appello incidentale), per la sua assoluta genericità, posto che il ricorrente non ha in alcun modo chiarito perchè un divario del 10% fra le prestazioni supererebbe il margine di elasticità e di alea proprio dei contratti commutativi solo nel caso di modesto valore del bene compravenduto.

1.2) Inammissibile è anche la seconda censura, con la quale il Fallimento lamenta che la Corte territoriale abbia escluso che fosse stata raggiunta prova piena della scientia decoctionis dei coniugi S., così accogliendo l’appello dagli stessi proposto. Va innanzitutto precisato, in risposta ad alcune considerazioni del ricorrente che denotano un’errata interpretazione delle norme in materia di revocatoria ed una non corretta comprensione della decisione, che nell’azione promossa ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, spetta al curatore di fornire la prova positiva della conoscenza dello stato di insolvenza in capo ai terzi convenuti, e non a costoro di fornire prova della loro inscientia; che la Corte di merito non ha mai affermato che, alla data di stipula del contratto, ricadente nel c.d. periodo sospetto, la Roget Costruzioni non versasse in stato di insolvenza (operando sul punto una presunzione iuris et de iure, derivante dal fatto stesso dell’apertura della procedura concorsuale), ma si è limitata ad accertare, secondo quanto le competeva, se i fatti sintomatici del dissesto allegati dal Fallimento fossero noti agli acquirenti e come tali fossero stati da essi percepiti; che, in tale prospettiva, la Corte ha negato valenza probatoria ai protesti elevati a carico della società poi fallita, dei quali non era documentata la data di pubblicazione, ed ha ritenuto che l’iscrizione delle ipoteche giudiziali, astrattamente correlabile anche ad un mero inadempimento o ad una momentanea carenza di liquidità, fosse circostanza inidonea, nella specie, a dimostrare la ricorrenza del presupposto soggettivo dell’azione, tenuto conto, da un lato, della modestia del credito garantito dalle ipoteche, rispetto al valore dell’intero immobile sui cui le stesse gravavano e, dall’altro, di una serie di elementi indicativi della buona fede dei S..

Ciò premesso, va rilevato come la censura, lungi dall’evidenziare vizi logici nel complessivo ragionamento sul quale si fonda la decisione o la mancata valutazione da parte del giudice d’appello di circostanze decisive al fine di pervenire ad opposte conclusioni, si risolva nella pretesa di conferire alle iscrizioni ipotecarie valenza sintomatica univoca non solo dello stato di insolvenza della debitrice, ma anche della conoscenza di tale stato da parte degli acquirenti e si sostanzi, pertanto, nella sollecitazione di una diversa interpretazione delle risultanze processuali, non consentita nella presente sede di legittimità.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Fallimento della Roget Costruzioni a pagare a S.G. ed a M. P., in via fra loro solidale, le spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2011

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