Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17450 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. II, 20/08/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 20/08/2020), n.17450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 339/2016 proposto da:

T.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato Claudia

Cardenà, e dall’Avvocato Maurizio Della Costanza del Foro di Pesaro

con studio in Pesaro via San Francesco 14;

– ricorrente –

contro

Copar s.r.l., in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa

dall’Avvocato Savino Donvito del Foro di Ancona con studio in

Falconara M.ma via Marconi 86/B;

– controricorrente –

e contro

B.A. e C.A., rappresentati e difesi dall’Avvocato

Catia Ciotti e dall’Avvocato Alberigo Panini con studio in Roma via

G.A. Piana n. 4;

– controricorrenti –

e contro

Verniciature Tiemme di R.M. & C. s.a.s., in persona del

l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Liuba D’Angeli con

studio in Pesaro, via Giusti 11;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 908/2014 della Corte d’appello di Ancona,

depositata il 20 novembre 2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20

novembre 2019 dal consigliere Annamaria Casadonte;

udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Claudia Cardenà per la ricorrente che ha concluso

come in atti;

udito l’Avvocato Alberigo Panini per i controricorrenti

B.A. e C.A. che ha concluso come in atti;

udito l’Avvocato Savino Donvito per delega all’Avvocato Alberigo

Panini per la controricorrente Copar s.r.l. che ha concluso come in

atti;

udito l’Avvocato Liuba D’Angeli per delega all’Avvocato Alberigo

Panini per la controricorrente Verniciatura Tiemme di R.M.

& C. s.a.s. che ha concluso come in atti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato da T.A.n.c.d.C.s.(.i.p.s.C.Bertani Agostino e.Ave Cherici e.d.V.T.e.a.l.s.d.C.d.d.A.c.a.s.p.l.p.d.s.

2.I.c.e.i.f.l.p.a.s.d.n.d.d.i.c.c.l.C.a.i.a.Tabacchi Antonella il pagamento di Euro 3091,93 quale saldo di due fornitura di parquet e di telaio in acciaio, commissionati da B.A., professionista incaricato dalla signora T. di realizzazione il terrazzo della sua casa.

3.L’ingiunta proponeva opposizione al decreto ingiuntivo e citava direttamente i terzi chiamati B.A., C.A., la società Verniciature Tiemme ed Arte Marmo.

4.All’esito dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 184 c.p.c.. invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, il tribunale accertava l’irritualità della chiamata in causa diretta effettuate dall’opponente e ne dichiarava la decadenza con conseguente estromissione.

5.11 tribunale inoltre respingeva l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo con condanna dell’opponente alla spese di lite e dell’art. 96 c.p.c., in favore dell’opposto e liquidato in Euro 3000,00.

6. Proposto gravame da parte della T., la Corte d’appello accoglieva l’impugnazione limitatamente alla domanda di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., respingendola e confermava nel resto la pronuncia gravata.

7. In particolare, la corte riteneva insussistente la denunciata violazione degli artt. 184,187 e 189 c.p.c., in quanto la rimessione della causa a sentenza disposta ai sensi dell’art. 187 c.p.c., per la decisione di una questione en preliminare di merito o di rito investe il giudice del potere di decisione dell’intera controversia.

8.Allo stesso modo la corte territoriale escludeva la violazione dell’art. 269 c.p.c., in quanto l’opponente deve chiedere l’autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo.

9.La corte confermava la legittimazione passiva sostanziale della T. ed confermava la sentenza appellata in ordine alla ritenuta decadenza della T. dalla denuncia dei vizi ai sensi dell’art. 1495 c.c..

10. La cassazione della pronuncia d’appello è chiesta dalla T. con ricorso affidato a otto motivi cui resistono con controricorso Copar s.r.l., B.A. e A.C. e la società Verniciature Tiemme.

11. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

12. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 184 e 161 c.p.c., laddove la corte territoriale ha respinto l’appello sostenendo l’infondatezza della dedotta violazione dell’art. 184 c.p.c., per non avere il giudice di primo grado assegnato il termine richiesto e così privandola della possibilità di produrre i documenti indispensabili per la decisione.

13. La censura è infondata perchè la corte d’appello ha deciso conformemente all’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità cassazione in materia, secondo il quale in caso di rimessione della causa a sentenza ai sensi dell’art. 187 c.p.c., per la decisione di una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito, il collegio è investito del potere di decisione dell’intera controversia ed, in mancanza di conclusioni istruttorie, deve decidere la causa allo stato delle emergenze istruttorie eventualmente esistenti. (cfr. Cass.17992/2004; 20641/2011).

14.E’ peraltro non è irrilevante la reiterazione o meno delle istanze istruttorie al momento della precisazione delle conclusioni come sostenuta da parte ricorrente.

15.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1387,1388 e 1705 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la T. fosse debitrice nei confronti della Copar per avere affidato al professionista incaricato della realizzazione dei lavori nell’abitazione della opposta, la facoltà di individuare i soggetti terzi cui commissionare l’esecuzione delle opera progettate.

16. La censura è inammissibile perchè attiene alla ricostruzione del rapporto contrattuale intercorso fra la T. ed il professionista, ricostruzione fondata sull’accertamento di fatto svolto dal giudice del merito ed insindacabile dal giudice di legittimità nei termini formulati (cfr. Cass. 10989/1996; 18441/2005).

17.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1388,1326 e 2729 c.c., per avere ritenuto legittima la spendita del nome della T. da parte del professionista B. desunta dalle intestazione delle fatture poi azionate dalla società Copar.

18. La doglianza è infondata.

19. La Corte ha condiviso l’argomentazione del giudice di prime cure in ordine alla legittimità della statuizione che l’incarico al professionista posta ricomprendere la facoltà di rivolgersi a terzi per l’acquisto dei materiali o l’esecuzione di determinate prestazioni; in tale prospettiva ha poi aggiunto che l’esternazione del potere rappresentativo affidato al professionista può desumersi anche da comportamenti di fatto diversi dalla espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato.

20.Ciò posto la corte territoriale ha ritenuto di poter valorizzare, accanto alla dichiarazione scritta della T. di avere corrisposto a Copar un acconto di Euro 1.350,00 per il pagamento della fornitura ricevuta, anche il comportamento di mancata contestazione delle fatture e del sollecito di pagamento.

21.Tuttavia come opportunamente sottolineato dalla corte territoriale tale comportamento tacito può assumere valenza negoziale concludente in quanto si è accompagnato con il parziale pagamento della fornitura effettuato dalla medesima parte, non potendo altrimenti, secondo il generale principio (cfr. Cass. 3957/1983; 5363/1997; 6162/2007) ricondursi il silenzio di per sè ad una manifestazione tacita di volontà negoziale.

22. Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere la motivazione della sentenza impugnata carente laddove desumere la spendita del nome della signora T. dall’intestazione delle fatture emesse dalla società Copar.

23. La censura è inammissibile perchè non si confronta con l’articolata argomentazione posta a fondamento della conclusione a favore della sussistenza dell’obbligazione di pagamento a carico della T. come anche appena richiamata nell’ambito dell’esame del terzo motivo.

24.Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1388,1399,1705 e 1720 c.c., per avere la corte erroneamente ravvisato il fondamento del riconoscimento della spendita del potere rappresentativo nella circostanza che la T. aveva corrisposto alla Copar per il tramite del professor B. un acconto di Euro 1350,00 per la fornitura ricevuta. Tale circostanza non sopperirebbe alla carenza di conferimento del potere rappresentativo che costituisce l’elemento fondante la pretesa del terzo in violazione dell’art. 1388, e dell’art. 1705 c.c..

25. La censura, come nel caso del secondo motivo, è inammissibile perchè attiene alla ricostruzione del rapporto contrattuale intercorso fra la T. ed il professionista, ricostruzione fondata sull’accertamento di fatto svolto dal giudice del merito ed insindacabile dal giudice di legittimità nei termini formulati (cfr. Cass. 10989/1996; 18441/2005).

26.Con il sesto motivo si denuncia la violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 1326 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè la nullità della sentenza del procedimento per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, laddove ha ritenuto di individuare quale comportamento concludente e rilevante quale argomento di prova il silenzio mantenuto dalla T. dopo la ricezione delle fatture e dei solleciti di pagamento nel senso che la mancata tempestiva comunicazione da parte del debitore delle fatture e/o dello specifico analitico conteggio possano intendersi quale inequivoca manifestazione negoziale in ordine alla determinata fornitura di merce con conseguente riconoscimento dell’esistenza del rapporto contrattuale, delle conseguenti obbligazioni, dell’accettazione della prestazione e, infine dell’implicito riconoscimento della spettanza dell’importo richiesto. Tale ricostruzione violerebbe l’art. 2729 c.c. non potendo ravvisarsi una legittima assunzione dei fatti indicati in sentenza nella categoria delle presunzioni gravi precisi e concordanti.

27.La censura appare colpire ancora una volta più che la regola di giudizio e la carenza della motivazione, la conclusione della, come sopra affermata, corretta applicazione della regola di giudizio e come tale è inammissibile rispetto ad entrambi i profili di censura.

28.Con il settimo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1470 e 1655 c.c., nonchè degli artt. 1492,1495 e 1667 c.c., per avere errato la sentenza impugnata nel ritenere infondata la contestazione all’eccezione di decadenza della garanzia sulla scorta della qualificazione del rapporto inter partes in termini di vendita stante la prevalenza della prestazione di fornitura di listoni di parquet e di telaio in acciaio.

29.Ad avviso di parte ricorrente, invece, nel contratto intervenuto fra le parti sarebbe stato prevalente il carattere della prestazione di fare cui si accompagnava quella di dare e non viceversa, con la conseguenza che ai sensi dell’art. 1667 c.c. – applicabile stante la qualifica del rapporto in termini di appalto la in luogo della ritenuta vendita-la denuncia dei vizi da parte della T. non era stata effettuata tardivamente essendo la garanzia biennale decorrente dalla denuncia che, a sua volta, va effettuata entro 60 giorni dalla scoperta.

30.Nel caso di specie secondo la ricorrente dei vizi riferibili alla Copar erano stati denunciati prima ancora che nel ricorso per accertamento tecnico preventivo (notificato i127/5/2004) alla data del 30 marzo 2004, in relazione alle opera ultimate nell’autunno 2003.

31. La censura è infondata.

32. Costituisce orientamento pacifico che in tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell’assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l’ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente (cfr. Cass. Sez. Un. 11656/2008; 26485/2019).

33.Ciò posto la corte territoriale si è attenuta a detto criterio distintivo ed ha ritenuto di qualiiicare il rapporto negoziale in termini di vendita traendone le conseguenze in relazione alla disciplina dei vizi e dunque non sussiste alcuna violazione di legge.

34.Con l’ottavo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 91 c.p.c., e art. 132 c.p.c., n. 4, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per la decisione della lite, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la corte territoriale condannato l’appellante a rifondere le spese del giudizio relative al grado di appello ad ognuna delle parti assistite nonostante gli appellati B. e C. fossero entrambi difesi dai medesimi avvocati, in violazione del principio giurisprudenziale secondo il quale il difensore che abbia assistito in giudizio una pluralità di parti ha diritto ad una sola liquidazione delle spese processuali a meno che l’opera defensionale pur se formalmente unica abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche.

35.La censura è inammissibile.

36.E’ principio consolidato che ai fini della determinazione del compenso spettante al difensore che abbia assistito una pluralità di parti, costituisce vlutazione di merito, incensurabile in sede di legittimità, lo stabilire se l’opera difensiva sia stata unica, nel senso di trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno difensionale a vantaggio di più parti, o se la stessa abbia, invece, comportato la trattazione di questioniirdifferenti, in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche (cfr. Cass. 11591/2015; 21064/2009).

37. L’esito sfavorevole di tutti i motivi comporta il rigetto del ricorso e, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di ciascuno dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo.

38.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in Euro 3200,00 di Euro 200,00 per spese per ciascuno, oltre 1 5 % per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

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