Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17450 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. III, 17/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 17/06/2021), n.17450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 38563/19 proposto da:

M.Y.A., alias M.Y., elettivamente domiciliato a

Vicenza, via Napoli n. 4, presso l’avvocato Massimo Rizzato, che lo

difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 5.11.2019 n.

4779;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

febbraio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.Y.A., cittadino ghanese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese nel timore di essere arrestato, per avere colposamente ucciso il proprio cugino nel corso di una degenerata lite per ragioni patrimoniali.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento M.Y. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che la rigettò con ordinanza 10 aprile 2018.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza 5 novembre 2019.

Quest’ultima ritenne che:

-) l’appello era “privo del benchè minimo requisito di specificità”;

-) in ogni caso esso era anche infondato nel merito;

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perchè il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perchè nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa sia perchè il richiedente non aveva allegato a tal riguardo; sia perchè protezione non poteva essere concessa avuto riguardo “alle sole condizioni carcerarie del paese” di provenienza; sia, infine, a causa della non credibilità del richiedente.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da M.Y. con ricorso fondato su un motivo.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi dell’impugnazione, in quanto il ricorso va dichiarato inammissibile per due indipendenti ragioni.

La prima ragione è il difetto di una valida procura.

La procura allegata al ricorso infatti, redatta su foglio a parte, e materialmente congiunto al ricorso, ha il seguente contenuto: “delego a rappresentarmi e difendermi l’avvocato ecc., cui conferisco ogni più ampia facoltà e potere previsto dalla legge in merito a ricorso cassazione avverso sentenza C.A. Venezia ed in particolare quella di transigere, conciliare, fare ricevere pagamenti rilasciando pietanza, chiamare in causa terzi, svolgere domande riconvenzionali”.

Una procura, dunque, totalmente priva di qualsiasi riferimento specifico e chiaro al provvedimento impugnato.

1.1. La seconda ragione è che l’unico motivo di ricorso prescinde totalmente dal contenuto della sentenza impugnata.

Con l’unico motivo infatti il ricorrente prospetta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e nella illustrazione del motivo sostiene che “contrariamente a quanto sostenuto dalla corte”, le condizioni carcerarie del Ghana sono tristemente note a causa del sovraffollamento e delle condizioni igienico-sanitarie al di sotto della soglia minima di tollerabilità.

Sulla base di questo assunto, ha concluso che nel caso di rimpatrio egli sarebbe esposto al rischio di grave danno.

Tuttavia la corte d’appello non ha mai affermato che le condizioni carcerarie del Ghana non fossero disumane, ma ha affermato il principio ben diverso, e cioè che il rischio di essere arrestato era insussistente a causa della non credibilità del richiedente.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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