Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1745 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1745 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 9901-2012 proposto da:
BELLASSAI GIANFRANCO in qualità di curatore del Fallimento
della società di fatto costituita fra Cristofaro Lucia e Bufalino Luciano
e dei singoli soci Cristofaro Lucia e Bufalino Luciano, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA NICDTPIA – mcala VITT, preb30 lo
studio dell’avvocato MARCO CATELLI, rappresentato e difeso
dall’avvocato LAVAGGI GIUSEPPE, giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
CRISTOFARO LUCIA, BUFALINO LUCIANO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio
dell’avvocato LIPERA GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’avvocato

Data pubblicazione: 28/01/2014

DISTEFANO GIUSEPPE, giusta procura a margine del
controricorso;

– controdcorrenti nonchè contro

– intimata avverso la sentenza n. 586/2011 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA del 12.4.2011, depositata 11 26/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe Lavaggi che si riporta alla
memoria.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 09901 sez. M1 – ud. 05-11-2013
-2-

UNICREDIT SPA già BANCO DI SICILIA SPA;

La Corte rilevato che sul ricorso n. 9901/12 proposto dal
Fallimento sdf Cristofaro Lucia e Bufalino Luciano e dei
singoli soci nei confronti di Cristofaro Lucia e Bufalino

che segue.

“Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:

RILEVATO
che il fallimento della sdf Cristofaro Lucia e Bufalino Luciano
e dei singoli soci ha proposto ricorso per Cassazione sulla
base di un unico articolato motivo avverso la sentenza della
Corte d’appello di Catania depositata il 26.4.11 con cui, in
accoglimento dell’appello proposto dagli odierni resistenti
avverso la sentenza n. 345/08 del Tribunale di Siracusa, aveva
revocato la dichiarazione di fallimento della società di fatto
Cristofato — Bufalino e dei soci

Luciano + 1 il Consigliere relatore ha depositato la relazione

che il Cristofaro e la Bufalino

hanno resistito con

controricorso mentre non ha svolto attività difensiva l’intimata

Osserva
Il ricorso si rivela inammissibile per mancanza del requisito del
fatto ex art 366 n. 3 cpc.
Come è noto, il principio di autosufficienza del ricorso impone
che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice
di legittimita’ in grado di avere la completa cognizione della
controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la
portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni
della sentenza impugnata, senza la necessita’ di accedere ad
altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa.
(ex multis, Cass. n. 7825 del 2006; Cass. 4023/2009; Cass.
SS.UU 2602/2003, 12761/2004).).
In tal senso la giurisprudenza della Corte, ha rilevato che per
soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n.
3, il ricorso per Cassazione deve contenere l’esposizione chiara

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ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei
fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche
pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di

di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo
svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le
argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la
sentenza impugnata e sulle quali si richiéde alla Corte di
Cassazione, nei limiti del giudizio di legittimita’, una
valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea,
compiuta dal giudice di merito. ( Cass 14075/02)
Il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3, e’ da assolvere attraverso
il contenuto dell’atto – ricorso, che e’ nient ‘altro che la
domanda di impugnazione rivolta alla Corte di cassazione.
Trattandosi di domanda e, quindi, di atto di parte, e’ altrettanto
chiaro che l ‘assolvimento del requisito in funzione di essa e’
immaginato dal legislatore come un ‘attivita ‘ di narrazione del
difensore, che, in ragione dell’espressa qualificazione della sua
modalita’ espositiva come sommaria, postula una narrazione

diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni

volta a riassumere sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizio
sia lo svolgimento del processo. (Cass 20392/09;Cass
16628/09;Cass 4023/09;Cass6937/10;Cass15180/10)

alcuna esposizione delle vicende del processo nel senso dianzi
indicato ma si è limitata a riportare quasi integralmente il
contenuto degli atti dei due gradi del giudizio.
Ora, e’ palese che il detto assemblaggio di atti di cui il ricorso
si compone e’ assolutamente inidoneo ad assolvere al requisito
dell’esposizione sommaria del fatto, perche’ pretende di
assolvervi costringendo la Corte alla lettura integrale
attraverso le decisioni di prima istanza e di appello . In
sostanza, detta singolare modalita’ di formulazione del ricorso
equivale ad un mero rinvio alla lettura di detti atti, . Essa è
assolutamente equivalente a quella che potrebbe avere un
ricorso che si limitasse ad indicare i detti atti e rinviasse alla
loro lettura, o nel fascicolo di, o in quello d’ufficio delle fasi di
merito.
Si tratta di una forma assolutamente inidonea al

Nel caso di specie il fallimento ricorrente non ha elaborato

raggiungimento dello scopo della previsione dell’art. 366
c.p.c., n. 3, perche’ rimanda per l’individuazione del requisito
da esso previsto agli atti del giudizio di merito e, dunque,

16628/09;Cass 4023/09; Cass6937/10; Cass15180/10)
In tal modo il requisito di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 è
assolutamente mancante, perche’ dovrebbe essere assolto da
atti estranei al ricorso e, quindi, non si connoterebbe come
requisito di contenuto -forma del ricorso.
Aggiungasi che del tutto carente sarebbe la funzione
riassuntiva. In tale situazione non puo’ essere invocato infatti,
per ritenere comunque raggiunto lo scopo della previsione
normativa formale dell’art. 366 c.p.c., n. 3, il principio
generale di validita’ degli atti giuridici, secondo cui quod
abundat non vitiat: invero, l’invocabilita’• di tale principio
suppone sempre che l’atto di cui si tratti presenti il contenuto
richiesto o quello idoneo all’assolvimento delle sua funzione e
che ad esso si accompagni un dippiu’. In un caso come quello
all’esame, viceversa, l’assemblaggio degli atti del processo di

aliunde rispetto al ricorso. .( Cass 20392/09;Cass

merito non e’ un dippiu’ ma un qualcosa d’altro rispetto
all’esposizione sommaria del fatto, per come sopra delineata
nei suoi profili di contenuto-forma.

integrale degli atti assemblati per estrapolare la conoscenza
del fatto sostanziale e processuale si delegherebbe alla Corte
un’attivita’ che, inerendo al contenuto del ricorso quale atto di
parte e’ di competenza di quest’ultima senza dire che si
costringerebbe la Corte ad un’attivita’ che – richiedendo tempo
– sarebbe del tutto esiziale a dispetto del principio della
ragionevole durata del processo di cui all’art 111 Cost.
Ulteriore causa di inammissibilità è costituito dal fatto che i
due motivi di ricorso propongono delle censure alla
motivazione fornita dalla Corte d’appello che prospettano una
diversa interpretazione delle risultanze processuali in tal modo
investendo in modo non consentito in questa sede il merito
della decisione.

Inoltre, se si ammettesse che la Corte proceda alla lettura

Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può
essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di
cui all’art 375 cpc.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio
Roma 5.5.13
Il Cons. relatore

Vista la memoria del fallimento ricorrente;

Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di
quelle rassegnate nella relazione di cui sopra , tenuto conto anche delle
recenti sentenze confermative dell’orientamento espresso nella relazione (
Cass sez un. 5698/12; Cass 593/13; Cass10244/13; Cass 17002/13; Cass
17168/13);
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da
dispositivo

PQM

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il fallimento ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio in favore della Cristofaro e del Bufalino

di legge.
Roma 5.11.13

liquidate in euro 2500,00 oltre euro 100,00 per e- sborsi ed oltre accessori

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