Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1745 del 27/01/2021

Cassazione civile sez. II, 27/01/2021, (ud. 08/09/2020, dep. 27/01/2021), n.1745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23755/2019 proposto, da:

S.A.R.S., alias B.S., elettivamente domiciliato in

ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO, 22, presso lo studio dell’avvocato MARCO

LORENZANI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI DELLA

COLLETTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2882/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.A.R.S., cittadino del (OMISSIS), propose, innanzi alla Commissione Territoriale di Verona, domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario.

1.1. La domanda venne rigettata in sede amministrativa; l’opposizione fu respinta dal Tribunale ed il provvedimento di diniego venne confermato dalla Corte d’Appello di Venezia.

1.2. Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la Corte d’appello rigettò la domanda di protezione umanitaria perchè l’alluvione, che era stata dedotta come motivo di espatrio dal proprio Paese, era avvenuta nel (OMISSIS), ben nove anni prima della fuga. La Corte di merito non ravvisò la condizione di vulnerabilità del cittadino straniero nelle condizioni di povertà del Bangladesh e ritenne che lo svolgimento di attività lavorativa, isolatamente considerata, non fosse sufficiente per il riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

2. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso S.A.R.S. sulla base di due motivi.

2.1 Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

2.2. Il Procuratore Generale ha concluso per la fondatezza del ricorso con riguardo alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento della protezione umanitaria, ritenendo decisivo, al riguardo, l’errore in cui sarebbe incorso il Giudice di merito nel condividere l’orientamento secondo cui la non credibilità del racconto riferito dal ricorrente costituisca motivo sufficiente per negare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’apparente motivazione del decreto per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4.

2.1. Con entrambi i motivi, il ricorrente censura la decisione della Corte di merito per avere quest’ultima, pur riconoscendo che in Bangladesh vi fosse una situazione di instabilità politica e sociale, ancorato il diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari all’accertamento rigoroso delle condizioni che avevano determinato l’allontanamento dal Paese d’origine, senza, tuttavia, valutare se, attraverso un giudizio comparativo, vi fosse, nel Paese di provenienza del richiedente una compromissione dei diritti fondamentali. La corte di merito avrebbe omesso di accertare se le condizioni di estrema povertà del Bangladesh impedivano al richiedente di condurre un’esistenza dignitosa, considerando che in Italia egli svolgeva una stabile attività lavorativa da due anni.

2.2. I motivi, che per la loro connessione meritano una trattazione congiunta, sono inammissibili.

2.3. Il rilascio del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie, nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 – applicabile ratione temporis, in conformità a quanto disposto da Cass., Sez. Un., n. 29459 del 13/11/2019, essendo stata la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno proposta prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 -, rappresenta una misura atipica e residuale, volta a tutelare situazioni che, seppur non integranti i presupposti per il riconoscimento delle forme tipiche di tutela, si caratterizzino ugualmente per la condizione di vulnerabilità in cui versa il richiedente la protezione internazionale.

2.4. L’accertamento della summenzionata condizione di vulnerabilità avviene, in ossequio al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/05/2019 n. 13088; Cass. civ., sez. I, n. 4455 23/02/2018, Rv. 647298 01), alla stregua di una duplice valutazione, che tenga conto, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel Paese d’origine del richiedente e, dall’altro, del percorso di integrazione sociale da quest’ultimo intrapreso nel Paese di destinazione.

2.5. Le Sezioni Unite hanno consolidato l’indirizzo espresso dalle Sezioni Semplici, secondo cui occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto nel nostro Paese, isolatamente ed astrattamente considerato (Cassazione civile, sez. un., 13/11/2019, n. 29459).

2.6. Nell’esaminare la domanda di protezione internazionale, questa Corte ha affermato che il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno di una domanda di protezione internazionale, non preclude al giudice di valutare altre circostanze che integrino una situazione di “vulnerabilità” ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, poichè la statuizione su questa domanda è frutto di una valutazione autonoma e non può conseguire automaticamente al rigetto di quella concernente la protezione internazionale (cfr. Cassazione civile, sez. I, 21/04/2020, n. 8020).

2.7. Allo stesso modo, le condizioni del Paese di origine vanno valutate nell’ambito del giudizio comparativo perchè altrimenti si sovrapporrebbero i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, con i presupposti del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Parimenti, le generiche condizioni di povertà del soggetto, rapportate alla situazione di povertà del Paese di provenienza non rientrano nel novero delle circostanze che giustificano la protezione umanitaria, in assenza delle condizioni di vulnerabilità (Cassazione civile, sez. I, 06/12/2018, n. 31670).

2.8. La Corte d’appello, nel rigettare la domanda volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha escluso la condizione di vulnerabilità atteso che l’alluvione era avvenuta nel 2006, ben nove anni prima dell’allontanamento del ricorrente dal Paese d’origine, nè sussistevano ulteriori ragioni di vulnerabilità, non essendo sufficiente il generico riferimento alla condizione di povertà del Bangladesh nè la generica allegazione delle migliori condizioni di vita di cui egli godrebbe in Italia -, ritenendo, pertanto, insufficiente, ai fini della concessione della protezione invocata, lo svolgimento di attività lavorativa isolatamente considerata.

2.9. In definitiva, la corte di merito ha svolto in concreto il giudizio comparativo con riferimento alla specifica condizione di vita e di vulnerabilità del richiedente ed il ricorso si limita a generiche doglianze con riferimento alle condizioni del Paese d’origine.

2.10. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

2.11. Non deve provvedersi sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

2.12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021

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