Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1745 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. II, 27/01/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 27/01/2020), n.1745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12193-2016 proposto da:

MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA, G.G.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA UGO BALZANI, 6, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRA MICALI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO MORINI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

LA CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

PAFUNDI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO

SCAGLIA giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1309/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 26/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; Lette le memorie

depositate dai ricorrenti.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. G.G.A. e la Mediterranea Acque S.p.A., poi divenuta Iren Acqua S.p.A., proponevano opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 7/A del 7/1/2013 con la quale la Città Metropolitana di Genova aveva accertato che due campioni analizzati durante l’anno 2007, ed in relazione all’impianto di depurazione denominato Valpolcevera, avevano violato i limiti della tabella 1, e che in particolare quello del 18/6/2007 superava di oltre il 100% la concentrazione del valore BOD, avendo quindi ingiunto il pagamento della somma di Euro 6.010,00 alla luce del combinato disposto del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 101 e art. 133, comma 1.

Il Tribunale di Genova con la sentenza n. 4091/2013 rigettava l’opposizione.

La Corte d’Appello di Genova con la sentenza n. 1309 del 26/11/2015 ha rigettato l’appello degli opponenti, condannandoli al rimborso delle spese del grado.

In relazione al motivo di appello che denunciava la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 per la pretesa tardività della notifica dell’ordinanza ingiunzione, la Corte di merito rilevava che, in assenza di contestazione immediata, era possibile procedere alla notifica nel termine di novanta giorni decorrente non già dalla data di consumazione dell’illecito nè da quella di percezione del fatto, ma dalla data in cui risultano compiute tutte le indagini necessarie per acquisire piena consapevolezza dei fatti.

Nella specie, la Provincia aveva ricevuto i referti analitici dei campioni eseguiti nel 2007 da ultimo con nota del 31/1/2008, mentre l’ARPAL aveva trasmesso le note sino al mese di febbraio del 2008, potendo quindi ritenersi che le operazioni di accertamento fossero state completate alla data del verbale di accertamento del 22/4/2008, risultando quindi tempestiva la successiva notifica del 29/4/2008.

Quanto all’incompletezza ed alla contraddittorietà dei dati riportati nel verbale, la sentenza d’appello riteneva che nel verbale era riprodotta anche una tabella con tutti i valori riscontrati, essendo possibile avvedersi di quelli non conformi in quanto trascritti con inchiostro più chiaro.

Era altresì disatteso il motivo di opposizione che sosteneva che fosse necessario il superamento di tutti e tre i parametri (BOD, COD e SST) ai fini della valutazione della non conformità, come del pari era rigettato il motivo con il quale si sosteneva l’indeterminatezza del verbale di accertamento per quanto concerne l’indicazione del numero totale dei campionamenti effettuati, attese le chiare ed esaustive indicazioni contenute nello stesso verbale. La Corte d’Appello aggiungeva che in relazione ai campioni non conformi tollerati, il cui numero varia in relazione al numero degli stessi campionamenti effettuati, occorreva però ricordare che l’allegato 5 parte 3 del D.Lgs. n. 152 del 2006 prevede che lo scarico non possa mai essere considerato regolare ove si accerti che anche un solo campionamento abbia valori di concentrazione superiori del 100% del BOD e del COD e del 150% dei limiti di cui alla tabella 1.

Poichè nella fattispecie emergeva che il campionamento del 18/6/2007 aveva una concentrazione del parametro BOD superiore del 100% rispetto al detto limite, era irrilevante verificare se fosse stata o meno rispettata la soglia di tolleranza.

Quanto alla deduzione secondo cui per l’impianto vi sarebbe un’autorizzazione (n. 912/2006) che impone il solo rispetto dei limiti espressi in percentuale di abbattimento, la Corte di merito osservava che sebbene fosse corretto l’assunto degli appellanti secondo cui, in base alle prescrizioni dell’autorizzazione, fosse sufficiente valutare solo il limite corrispondente alla percentuale di riduzione, tuttavia il verificato superamento del 100% del BOD per il campionamento del 18/6/2007 rendeva irrilevante la verifica della soglia di tollerabilità, risultando quindi corretta l’applicazione della sanzione.

Infine era disatteso il motivo di appello volto ad ottenere una riduzione della sanzione irrogata, atteso che, dovendo il giudice dell’opposizione autonomamente valutare la congruità della stessa, a prescindere dalle motivazioni dell’autorità amministrativa, nella specie era congrua la sanzione applicata in misura inferiore alla metà del massimo.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso G.G.A., quale direttore della Gestione e Servizio di Iren Acqua S.p.A, nonchè la stessa società, sulla base di sei motivi, illustrati anche da memorie.

La Città Metropolitana di Genova ha resistito con controricorso.

2. Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, che ha abrogato la disciplina prevista dal D.Lgs n. 152 del 1999, art. 56, e si contesta la carenza di potere sanzionatorio in capo all’Ente Provincia. In materia di illeciti ambientali, infatti, la nuova norma avrebbe sancito la titolarità esclusiva del predetto potere in capo alle regioni e alle province autonome, senza possibilità di delega.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 23383/2018; Cass. n. 27909/2018; Cass. n. 28108/2018) che nella specie non è configurabile il vizio di incompetenza assoluta dell’amministrazione, che darebbe luogo all’inesistenza del provvedimento sanzionatorio rilevabile anche d’ufficio, posto che tale vizio, secondo la giurisprudenza consolidata, “ricorre soltanto se l’atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell’amministrazione cui l’organo emittente appartiene”, mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto tra organi od enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini ed in casi diversi, una determinata materia (così, testualmente, Cass. 19/07/2012, n. 12555 che richiama il consolidato indirizzo, a partire da Cass. Sez. U 28/08/1990, n. 8987), là dove l’autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio la Provincia di Genova – era all’epoca l’Ente competente a rilasciare le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006. Rimane perciò esclusa in radice la configurabilità dell’incompetenza assoluta rilevabile d’ufficio.

Nel caso in esame, il vizio non rientrava tra quelli dedotti ab origine a sostegno dell’opposizione, nè è stato prospettato in sede di appello il che ne preclude la successiva deducibilità nel corso del giudizio come appunto affermato dai precedenti sopra richiamati.

Ritiene tuttavia il Collegio che, ai fini di completezza espositiva, ed al fine di dissipare ogni questione correlata alla pretesa rilevabilità d’ufficio della questione, debba essere affermata l’effettiva potestà sanzionatoria in capo alla Provincia per effetto di una valida delega da parte della Regione, non potendo avere seguito le tesi difensive dei ricorrenti.

Gli opponenti hanno proposto la tesi che contesta la competenza della Provincia ad emettere l’ordinanza-ingiunzione opposta sul rilievo che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, comma 1, nel sostituire del D.Lgs. n. 152 del 1999, il previgente art. 56 in materia di competenza regionale all’irrogazione delle sanzioni amministrative per le contravvenzioni a tutela delle acque dall’inquinamento, con la soppressione dell’inciso “salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome” (contenuto nel D.Lgs. n. 152 del 1999, previgente art. 56 e non ripetuto nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135 che contemplava, con una clausola di salvezza, il potere delle Regioni di disciplinare, con criterio derogatorio, la competenza ad applicare le sanzioni amministrative in materia, delegandola alle Province), avrebbe inteso escludere il potere delle Regioni di dettare norme in deroga ai criteri di attribuzione della potestà sanzionatoria, attraverso la delega – attualmente, pertanto, non più possibile – ad enti diversi del potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale.

Si sostiene che a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, citato art. 135 l’unica autorità amministrativa investita del potere di sanzionare le violazioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento è la Regione e che tutte le previsioni normative precedentemente adottate dalle Regioni, con le quali sono state delegati ad enti diversi i poteri regionali di irrogazioni di sanzioni, devono intendersi tacitamente abrogate, in quanto incompatibili con la successiva disposizione di legge statale.

Ne discende che i provvedimenti sanzionatori emessi dalle amministrazioni provinciali in epoca posteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 sono inficiati da un vizio di incompetenza assoluta (carenza di potere in astratto), causa di nullità del provvedimento stesso.

In contrario si obietta che il D.Lgs. n. 152 del 2006 costituente un testo unificato, recante il mero riordino e coordinamento delle pregresse disposizioni disciplinanti la materia, prevedendo le medesime fattispecie sanzionatorie già disciplinate nel D.Lgs. n. 152 del 1999, previgente art. 56 – non ha implicitamente della L.R. Liguria n. 43 del 1995, abrogato l’art. 42, comma 2, lett. b) che, in attuazione del previgente D.Lgs. n. 152 del 1999, ha attribuito alle province la competenza ad irrogare le sanzioni di cui all’art. 56 del citato D.Lgs., trovando conferma anche nella successive legge di interpretazione autentica (L.R. n. 41/2014).

Rileva la Corte che debba in premessa evidenziarsi che, come precisato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 380 del 14/11/2007) il testo novellato dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. s) – che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva sulla “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e dei beni culturali” – configura una competenza statale sovente connessa ed intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti; la tutela dell’ambiente – inteso come valore costituzionalmente protetto – delinea, infatti, una sorta di competenza trasversale in ordine alla quale si manifestano competenze diverse anche regionali che si muovono nel quadro degli standard di tutela uniformi stabiliti sull’intero territorio nazionale da parte dello Stato; non c’è violazione dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. s – e, implicitamente – neppure dell’art. 118, commi 1 e 2, allorquando la regione delega alle province il relativo potere autorizzatorio, in quanto la stessa delega non risulta lesiva di alcun principio costituzionale ed anzi è coerente con il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, posto dall’art. 118 Cost. e dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 3 secondo il quale “ciascuna regione” determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire le altre agli enti locali”.

Inoltre non può ritenersi di per sè risolutivo il differente tenore normativo del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56 rispetto a quanto invece dettato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135 in relazione all’omessa riproduzione in quest’ultimo della salvezza delle attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità, avendo la stessa Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 33/2016) dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L.R. Veneto n. 11/2012, attributiva alle Province del potere di irrogare sanzioni amministrative in materia ambientale, essendo necessario procedere ad una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, non potendosi il giudizio di legittimità costituzionale risolversi in un mero confronto binario, dato che la legge statale (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, comma 1), modificando il regime previgente, non prevede più esplicitamente, come invece disponeva il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 56 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), il potere delle Regioni e delle Province autonome, soggetti titolari della potestà di irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie, di delegarne l’esercizio alle Province ordinarie.

Ritiene il Collegio che invece proprio la disamina del quadro normativo e dei principi generali deponga per la sussistenza della potestà sanzionatoria.

Innanzitutto, va sottolineato lo stesso tenore testuale dell’art. 135, comma 1 (“In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione della sanzioni amministrative pecuniarie, provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 680, artt. 18 e ss. la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’art. 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”) nella parte in cui, pur non ripetendo l’inciso del D.Lgs. n. 152 del 1999, previgente art. 56 contiene la clausola di salvezza ” fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”.

Tale clausola di salvaguardia conserva la distribuzione delle attribuzioni amministrative sanzionatorie a diversi livelli ed impedisce di ritenere che il legislatore abbia inteso introdurre un principio inderogabile di competenza regionale di applicazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento idrico.

Ancora, va apprezzata la disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 170 in base al quale “Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”.

Il riferimento specifico e congiunto ad “atti e provvedimenti” induce a ritenere che il legislatore allo scopo di evitare vuoti normativi in una materia così importante e di rilevanza costituzionale, ha inteso fare “salvi” sia i provvedimenti amministrativi che gli atti normativi adottati in base alla previgente disciplina abrogata e, dunque, anche le leggi regionali emanate in applicazione del D.Lgs. n. 152 del 1999, il che induce ad affermare che non possa sostenersi la tacita abrogazione della L.R. Liguria n. 43 del 1995, art. 42, comma 2, lett. B) dimostrando la volontà legislativa di non considerare ex se le disposizioni emanate in contrasto con norme precedenti e quindi automaticamente abrogative delle stesse. Inoltre, la tesi dei ricorrenti secondo cui vi sarebbe la scelta del legislatore di sottrarre alle regioni la potestà normativa ed organizzativa in materia di tutela delle acque dall’inquinamento prevedendo un implicito divieto di delega ad altri enti territoriali delle funzioni amministrative attribuitegli, appare in contrasto con l’intero impianto sistematico del D.Lgs. n. 152 del 2006 ed in particolare con le norme dello stesso decreto che attribuiscono alle regioni e ad altri enti locali ampi poteri normativi ed amministrativi in materia (art. 101 – Criteri generali della disciplina degli scarichi – secondo cui “Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell’esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori limite di emissione, diversi da quelli di cui all’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”; art. 124, commi 3 e 7 per cui “Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell’ambito di cui all’art. 101, commi 1 e 2” e “salvo diversa disciplina regionale la domanda di autorizzazione” è presentata alla provincia ovvero all’Autorità d’ambito se lo scarico è in pubblica fognatura, norma questa che prevede la possibilità della regione di organizzare il sistema delle autorizzazioni e dei controlli).

Una volta esclusa, alla luce dell’impianto normativo previsto dal citato D.Lgs. n. 152 del 2006, la correttezza della tesi della tacita abrogazione delle eventuali leggi regionali preesistenti che abbiano contemplato una delega alle Province del potere sanzionatorio in tale materia, dovendosi ritenere implausibile che con la semplice soppressione dell’inciso contenuto nell’art. 56, il legislatore statale abbia inteso privare le Regioni stesse del potere di conferire ad altri enti la funzione di accertare e comminare sanzioni per il mancato rispetto della normativa medesima, occorre, poi, considerare che la Regione Liguria, dopo l’emanazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, è intervenuta nella materia della delega della funzione sanzionatoria degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa statale con L. n. 41 del 2014, che con una disposizione avente carattere di interpretazione autentica ha confermato l’operatività della previsione di cui alla L.R. n. 43 del 1995, art. 42, comma 2, lett. b) successive modifiche anche alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135 disposizione che in quanto di interpretazione autentica è perciò dotata di efficacia retroattiva, e che proprio per il suo carattere interpretativo non viola il principio di legalità posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 1 in quanto intervenuta solo per confermare la delega di funzioni di irrogazione delle sanzioni amministrative alle Province.

Nè rileva la successiva abrogazione della L.R. n. 21 del 2014, art. 22 per effetto della L.R. Liguria n. 12 del 2017, art. 27, comma 1, lett. f) (operante a far data dal 7 giugno 2017 ex art. 29, comma 1, medesima legge), atteso che trattasi di abrogazione successiva e non influente quindi sulla vicenda oggetto di causa.

Va attribuita rilevanza a tale ultima disposizione legislativa regionale che legittima l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione da parte della Provincia, non potendo certo essere disapplicata e non presentando profili di illegittimità costituzionale che ne impongano la remissione al vaglio della Corte Costituzionale. Ed, infatti, proprio alla luce della ricordata competenza trasversale in materia di ambiente, deve reputarsi che, se la potestà di disciplinare l’ambiente nella sua interezza, dettando standard uniformi di tutela, è stata affidata in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. s), tuttavia, ciò non esclude il concorrente potere normativo della regione e delle province autonome su specifici interessi giuridicamente tutelati, così che la disciplina unitaria del bene ambiente rimessa in via esclusiva allo Stato, si pone come limite alla disciplina regionale e delle province autonome nelle materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato. Il limite dell’intervento legislativo regionale è costituito dal rispetto dei principi regolatori stabiliti dal legislatore statale in tema di soglie minime di tutela dell’ambiente (cfr Corte Cost. n. 246/2006; Corte Cost. n. 378/2007; Corte Cost. n. 244/2012), soglie minime che non possono ritenersi attinte per la sola attribuzione del potere sanzionatorio in via di delega alle Province, avendo questa Corte affermato (Cass. n. 8511/2005), sebbene in relazione alla previgente disciplina di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56 (nella formulazione anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 258 del 2000, art. 22 che hanno espressamente contemplato la salvezza di una diversa disposizione delle regioni o delle province autonome), ma con affermazione di principi ancora validi, che la norma, nel prevedere la competenza delle Regioni per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, non esprime un principio fondamentale della legislazione dello Stato tale da spiegare l’efficacia direttamente abrogativa nei confronti delle leggi regionali preesistenti con esse incompatibili atteso che “una simile disposizione, individuando tali autorità nella “regione” o nella “provincia autonoma” ed espressamente facendo salve le competenze del “comune” per le sanzioni previste dall’art. 54, commi 8 e 9, nonchè “le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”, non appare diretta a realizzare nel settore un interesse “unitario” che richieda attuazione su tutto il territorio nazionale, così da produrre effetti di vincolo assoluto e generalizzato all’esplicazione della potestà legislativa delle regioni (conf. Cass. 24 febbraio 2004, n. 3620).

Non sarebbe, infatti, comprensibile, perchè il legislatore statale, ispiratosi ad evidenti criteri di promovimento delle autonomie locali e del decentramento amministrativo, abbia voluto impedire che, nelle singole legislazioni regionali, intervenissero “altre pubbliche autorità”, di competenza territoriale più circoscritta, diverse da quelle previste e regolate nell’ordinamento generale” ai fini dell’esercizio delegato della potestà sanzionatoria.

Il motivo deve quindi essere rigettato.

3. Con il secondo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e si ripropone la questione della tardività della contestazione. I ricorrenti evidenziano che il campionamento dal quale sarebbe derivata la non conformità dell’impianto risaliva al 18/6/2007, mentre la notifica del verbale di accertamento era avvenuta in data 29/4/2008, ben oltre il termine di 90 giorni previsto dal richiamato art. 14.

La doglianza è inammissibile occorrendo a tal fine richiamare la analoga soluzione alla quale è pervenuta questa Corte nell’ordinanza n. 28108/2018.

Ed, infatti, sulla premessa corretta che il termine perentorio previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 decorre dall’accertamento della violazione, e cioè dal momento di completamento di tutte le indagini ritenute necessarie all’acquisizione della piena conoscenza dei fatti e della determinazione della sanzione da parte dell’autorità procedente (ex plurimis, Cass. 16/04/2018, n. 9254; Cass. 02/12/2011, n. 25836; a partire da Cass. Sez. U 09/03/2007, n. 5395), la Corte d’appello ha osservato che i referti analitici dei campionamenti erano pervenuti alla Provincia di Genova in data 31 gennaio 2008, e che l’ultimo referto del 2007 era stato ricevuto solo il 15/2/2008, sicchè il tempo impiegato dal predetto Ente per il completamento del procedimento, risultava congruo, attesa l’esigenza di analizzare i dati, calcolare le percentuali di abbattimento dei valori rilevati in entrata ed in uscita e di porli tra loro in relazione per accertare il numero dei supera menti.

4. Con il terzo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 e del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 133, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nella parte in cui la sentenza d’appello ha disatteso la contestazione circa la nullità del verbale per incompletezza e contraddittorietà dei dati indicati. Era stata altresì obiettata l’indeterminatezza della contestazione, in quanto il verbale e la tabella ivi riprodotta non permettevano di comprendere quali e quanti campioni erano risultati non conformi.

Il motivo è infondato.

In disparte l’evidente carenza del requisito di specificità del motivo nella parte in cui denuncia la nullità del verbale per l’indeterminatezza del suo contenuto, omettendo, in violazione della previsione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 di riprodurre, ancorchè per sintesi il contenuto dell’atto in esame, si rileva che la Corte di merito, con valutazione in fatto ha riscontrato che la lettura combinata del verbale e della tabella, che del primo costituiva allegato e parte integrante, assicurava in maniera agevole di verificare in relazione ai vari campionamenti effettuati quali fossero quelli riscontrati come difformi, essendo riportati tale dati con inchiostro più chiaro, affermazione questa che rientra nell’insindacabile valutazione rimessa al giudice di merito.

5. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione delle previsioni contenute nella tabella 2 dell’allegato 5 alla parte 3 del D.Lgs. n. 152 del 2006, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

I ricorrenti assumono che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, la non conformità dei campioni di acqua ai parametri tabellari richiederebbe l’eccedenza da tutti gli indici (BOD, COD e SST), sia come limiti in concentrazione sia come limiti in percentuale, e poichè nel caso di specie vari campioni interessati dalla contestazione non erano risultati fuori parametro rispetto a tutti e tre gli indici suddetti, con riferimento ai limiti in concentrazione in uscita, il che portava ad affermare che la violazione non poteva dirsi integrata.

E’ infondata la tesi secondo cui, ai fini della sussistenza della violazione, sarebbe necessario il superamento contestuale di tutti i parametri indicati. La Corte d’appello ha rilevato correttamente che non esiste una norma che espressamente escluda la violazione di legge se i campioni di acqua superino alcuni soltanto e non tutti i parametri tabellari (nella specie, BOD, COD e SST), laddove l’Allegato 1 al punto 4 prevede che i valori limite fissati dalla tabella 1 debbono essere rispettati singolarmente. L’interpretazione adottata dalla Corte territoriale risulta confermata dalla specifica previsione, contenuta nell’Allegato 5, in forza della quale la non conformità di ciascuno dei parametri in oggetto oltre determinate percentuali impedisce di considerare lo scarico in regola, a prescindere dal rapporto tra il numero dei campionamenti effettuati nell’anno solare e il numero dei campioni risultati non conformi. Anche in base all’interpretazione sistematica, non sembra dubitabile che i valori limite fissati dalla tabella 1 debbano essere rispettati singolarmente (conf. Cass. n. 28108/2018).

6. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione delle statuizioni previste dalla Tabella 2, allegato 5 della parte 3 del D.Lgs. n. 152 del 2006, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto la Corte d’appello è incorsa in errore non rilevando che la normativa in esame consente di avere un numero di campioni non conformi entro una data soglia di tollerabilità, numero destinato a variare in ragione del numero totale di campioni prelevati.

Nella specie è stata esclusa l’applicabilità di tale tolleranza solo perchè un unico campione era stato ritenuto non conforme.

Il motivo è infondato.

Ritiene la Corte di dover dare continuità ai principi affermati da Cass. n. 27909/2018.

Infatti, come correttamente affermato dalla Corte d’appello, nel caso di specie non poteva trovare applicazione la soglia di tolleranza. La disposizione contenuta nell’allegato 5 prevede: “(…) per i parametri sotto indicati, i campioni che risultano non conformi, affinchè lo scarico sia considerato in regola, non possono comunque superare le concentrazioni riportate nella Tabella 1 oltre la percentuale sotto indicata: BOD5 100%; COD 100%; Solidi Sospesi 150%”.

Il significato della previsione è chiaro: lo scarico non può essere considerato regolare se la non conformità dei campioni prelevati ai limiti tabellari è particolarmente significativa, avuto riguardo a determinati parametri. In altre parole, il legislatore reputa intollerabile la non conformità anche del singolo campione quando il livello di scostamento sia molto elevato, e quindi sanzionabile il gestore dell’impianto di depurazione.

Nella specie, dal certificato analitico del campione del 18 giugno 2007, era emerso un valore di concentrazione del parametro BOD pari a 54 mg/l e quindi superiore del 100% rispetto al limite (25 mg/l) di cui alla tabella 1 allegato 5 parte 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, con la conseguenza che tale palese superamento dei limiti legali impone di considerare lo scarico irregolare, indipendentemente dal superamento della soglia di tolleranza annuale riferita però ai campioni non conformi, che però non presentino valori connotati da una così evidente anomalia.

7. Il sesto motivo denuncia ancora violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui alla Tabella 2, allegato 5, parte 3 del D.Lgs. n. 152 del 2006 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 5.

Si richiama la circostanza che l’impianto oggetto di causa era munito di autorizzazione allo scarico in base alle cui prescrizioni si prevedeva che fosse necessario il rispetto dei soli limiti in percentuale di abbattimento di cui alla menzionata tabella.

Il verbale invece ha rilevato la non conformità del campione del 18 giugno 2007 avuto riguardo al superamento del valore assoluto di concentrazione BOD in uscita, senza che si tenesse conto anche del fatto che per il primo anno di attivazione dell’impianto erano previsti dei livelli di abbattimento più bassi rispetto a quelli contemplati dalla Tabella 1.

Il motivo è infondato.

La Corte d’Appello pur dando atto, conformemente all’assunto dei ricorrenti che, per effetto dell’autorizzazione, l’impianto fosse tenuto al rispetto dei limiti di accettabilità della tabella solo per quanto riguardava la percentuale di riduzione, ha però in maniera incensurabile affermato che, indipendentemente dal rispetto dei limiti di cui alla detta Tabella limitatamente ai parametri imposti dall’autorizzazione, lo scarico doveva essere considerato irregolare allorquando fosse stato superato, come avvenuto per il campione del 18/6/2007, la percentuale del 100% dei parametri BODS.

Con accertamento in fatto la sentenza ha poi evidenziato che il riscontro del superamento della detta percentuale del 100/0 afferiva ad una verifica svolta in relazione alla percentuale in riduzione (che era quella per la quale non operava l’esonero per effetto dell’autorizzazione) osservando altresì che alla data del 18/6/2007 era venuto a cessare il regime transitorio (al quale si correlava una maggiore tolleranza per il riscontro della conformità dei campioni).

Ne deriva che anche tale motivo debba essere rigettato, e che si imponga il rigetto del ricorso.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

9. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis, stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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