Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1745 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. II, 27/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 27/01/2010), n.1745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. ATRIPALDI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMP. COSTR. IAMETTI STEFANO DI AUGUSTA FRANZETTI & C

SAS

(OMISSIS), in persona della socia accomandataria F.

A. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A,

presso lo studio dell’avvocato PETRETTI ALESSIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TRAVAGLIA MARIO;

– ricorrente –

contro

C.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12-D, presso lo studio dell’avvocato

CASTALDI ITALO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARELLI GIUSEPPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2876/2003 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/10/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

01/12/2009 dal Consigliere Dott. ATRIPALDI Umberto;

udito l’Avvocato MILETO Salvatore con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PETRETTI Alessio, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CASTALDI Italo, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La S.a.s. Impresa Costruzioni Iannetti Stefano ha impugnato, nei confronti di C.D., con ricorso notificato il 13.12.2004, la sentenza della Corte di Appello di Milano, depositato il 28.12.03, che in riforma di quella di 1 grado l’aveva condannata al pagamento di Euro 60.415.425,46 oltre rivalutazione – e interessi a titolo di risarcimento danni subiti, dall’intimato in conseguenza dei gravi difetti riscontrati nella villetta che in data 20.3.1994 gli aveva ceduto quale costruttrice – venditrice.

Lamentati:

1) l’omessa e insufficiente motivazione in relazione alla contestata Consulenza Tecnica d’Ufficio, dato che la Corte di Appello aveva affermato che i vizi lamentati integrano i gravi difetti di cui all’art. 1669 c.c., recependo “acriticamente il parere del C.T.U.” ed attribuito alla casa il valore di L. 494.000.000, a fronte di quello effettivo di L. 280.000.000, stimando il costo per l’eliminazione dei danni subiti riscontrati in L. 117.000.000 per l’esenzione – di opere non necessarie”, senza spendere una parola per rispondere alle critiche da essa sollevate con memoria del 26.9.2000 in 1 grado, nella comparsa conclusionale il 9.7.2 003 e nella memoria di replica 1.9.2003;

2) l’omessa, insufficiente motivazione e violazione dell’art. 115 c.p.c.; atteso che la Corte di Appello aveva ritenuto tempestiva la denuncia dei difetti (racc. 14.9.98) e la proposizione della domanda da parte dell’intimato, subito dopo che, a seguito degli accertamenti compiuti dal tecnico fiduciario ebbe esatta conoscenza dei difetti e della loro causa, sebbene la relazione tecnica non risultava prodotta in atti, e di conseguenza nessuna prova risultava fornita in tal senso dal C.;

3) la violazione dell’art. 112 c.p.c., dato che, sebbene non fosse stata richiesta, la Corte di Appello aveva stabilito la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT della somma da essa dovuta per il risarcimento;

4) l’omessa motivazione sulle sue richieste istruttorie non ammesse senza motivazione alcuna. L’intimata resiste.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Affetto da inammissibilita’ si manifesta il 1 motivo, dato che la ricorrente, in violazione del principio dell’autosufficienza, omette di riportare il contenuto delle censure asseritamente mosse alla C.T.U. e non esaminati dalla Corte di Appello, precludendo cosi’ qualsiasi necessaria valutazione di rilevanza.

Manifestamente infondato, ai limiti della pretestuosita’, risulta, poi, il 2 motivo,atteso che, come si evince dalla impugnata sentenza, p. 5, e’ la stessa ricorrente che nelle controdeduzioni in appello da per scontata la tempestivita’ della denuncia dei vizi (racc. 14.9.98) successiva all’accertamento compiuto dal tecnico di fiducia dell’intimata, asserendo che, in realta’, quest’ultima aveva conferito tale incarico al solo fine di precostituirsi “una prova della tempestivita’ della sua azione”, dato che in effetti gia’ era a conoscenza delle crepe apparse nelle strutture dell’edificio ed aveva omesso di denunciarle tempestivamente.

Manifestamente infondato e’ anche il 3^ motivo, considerato che in tema di responsabilita’ extracontrattuale, qual e’ quella ricollegabile all’applicato l’art. 1669 c.c. il risarcimento dovuto, volto a reintegrare per equivalente monetario il danno patito, costituisce un debito di valute – che, ovviamente, va calcolato all’attualita’ della sua effettiva liquidazione, senza che per cio’ occorra, secondo la univoca giurisprudenza di questa Corte, ulteriore specifica domanda in tal senso. Inammissibile, infine, per violazione del principio dell’autosufficienza e’ anche il 4 motivo che fa generico riferimento ad imprecisate istanza istruttorie, asseritamente non ammesse, precludendo cosi’ qualsiasi valutazione in merito. Al rigetto segue la condanna alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in Euro 2.200,00, di cui 2000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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