Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1745 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 1745 Anno 2018
Presidente: MIGLIUCCI EMILIO
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

ORDINANZA
sul ricorso 16755-2013 proposto da:
GALLONE

LICIA

GLLLCI40T61E340V,

GALLONE

LORETA

GLLLRT44D61E340G, GALLONE GIOCONDA GLLGND26S47L219L,
GALLONE GIOVANNI GLLGNN38M01E3400, GALLONE ARMANDO
DLLRND59T07E340J, GALLONE DANIELE GLLDNL62B05E340G, gli
ultimi due quali eredi di ENNIO GALLONE, elettivamente
domiciliati in ROMA, P.ZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 22,
presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO PASSARO, che
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FEDERICA SALEMI;
– ricorrenti contro
D’ORAZIO ANTONIO, erede di COSTANTINI DOMENICA

detta

MARIA elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VESALIO

Data pubblicazione: 24/01/2018

22, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO IRTI,
rappresentato e difeso dagli avvocati AURELIO IRTI,
UMBERTO IRTI;
– controricorrente e ricorrente incidentale nonchè contro

D’ORAZIO ALESSANDRO,

D’ORAZIO DOMENICO

eredi di

domiciliati in ROMA, VIA VESALIO 22, presso lo studio
dell’avvocato ALFREDO IRTI, rappresentati e difesi
dagli avvocati AURELIO IRTI, UMBERTO IRTI;
– controricorrenti nonchè contro

COSTANTINI DOMENICA detta MARIA deceduta;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2643/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 16/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS.

COSTANTINI DOMENICA detta MARIA elettivamente

R.G. 16755/2013

PREMESSO CHE
Maria Costantini, Giovanni e Loreta Gallone convenivano in

di confine tra le rispettive proprietà, di condannare il convenuto a
spostare la servitù di transito e a liberare il suolo con l’abbattimento
del muro di cinta, nonché a risarcire i danni da essi subiti. Nel corso
del giudizio veniva integrato il contraddittorio con Maria Domenica
Costantini, moglie di Antonio D’Orazio; deceduta Maria Costantini si
costituivano gli eredi Loreta (in proprio e quale procuratrice di Licia
Gallone), Giovanni, Gioconda ed Ennio Gallone. Il Tribunale di Cassino
ha accolto la domanda degli attori, dichiarando che la strada insiste
sulla loro proprietà e che i convenuti godono del diritto di passaggio,
ha quindi determinato il confine tra i due fondi e rigettato le altre
domande.
La sentenza è stata impugnata con appello principale da Maria
Domenica Costantini e Antonio D’Orazio, con appello incidentale dai
Gallone. La Corte d’appello di Roma, con pronuncia del 16 maggio
2012, ha respinto l’appello incidentale e ha invece accolto l’appello
principale: in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha
rigettato la domanda degli attori dichiarando che la strada è di
proprietà comune.
Loreta, Licia, Giovanni, Gioconda Gallone e Armando e Daniele
Gallone (questi ultimi quali eredi di Ennio Gallone) propongono ricorso
in cassazione.
Antonio, Alessandro e Domenico D’Orazio (quali eredi di Maria
Domenica Costantini e Antonio anche in proprio) resistono con

i

giudizio Antonio D’Orazio chiedendo, previa individuazione della linea

controricorso e Antonio D’Orazio con ricorso incidentale; essi hanno
depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.

CONSIDERATO CHE

a) Il primo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione degli
artt. 950 c.c., 116 c.p.c. e 2700 c.c.” per non avere la Corte d’appello
attribuito valore legale agli atti notarili depositati nel processo
(ovvero due atti del 1927 e del 1959), ovvero per avere valutato i
suddetti atti notarili secondo prudente apprezzamento.
La doglianza non può essere accolta. L’atto pubblico fa piena prova ai sensi dell’invocato art. 2700 c.c. – della provenienza del
documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, nonché alle
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale
attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non sottrae
l’atto al prudente apprezzamento del giudice per quanto concerne il
contenuto di tali dichiarazioni. D’altro canto quello che i ricorrenti
rimproverano alla Corte d’appello – cfr. il successivo motivo – è di
aver letto tali atti, e in particolare l’atto del 1959, sulla base delle
conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d’ufficio, conclusioni
basate oltre che sugli atti notarili, sull’espletamento di accertamenti
tecnici, quali rilievi topografici, e sull’esame delle mappe catastali.
b)

Il secondo motivo denuncia “omessa e/o apparente,

insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia”: la Corte d’appello non avrebbe fornito alcuna
motivazione idonea a comprendere l’iter logico della decisione, in
particolare con riferimento al contenuto dei due menzionati atti
pubblici.
La censura non può essere accolta. A differenza del giudice di
primo grado, che aveva esclusivamente preso in considerazione gli
2

I. Il ricorso principale è articolato in due motivi.

atti notarili, escludendo “ogni altra valutazione di ordine tecnico”, la
Corte d’appello – come si è già detto – ha ritenuto di interpretare tali
atti alla luce dei risultati degli accertamenti tecnici e al riguardo ha
affermato di condividere tali accertamenti e le relative conclusioni, da
ritenersi “pienamente condivisibili perché immuni da vizi logici” e a

all’obbligo di motivazione, senza incorrere in contraddizioni.
II. Il ricorso incidentale è basato su un unico motivo.
Antonio D’Orazio fa valere, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3
c.p.c., la mancata pronuncia da parte del giudice d’appello circa il
proprio difetto di legittimazione passiva: egli aveva chiesto sin dal
primo grado di essere estromesso dal giudizio, essendo la moglie
Maria Domenica Costantini l’unica proprietaria del fondo, e la
questione era stata ritualmente proposta in sede di impugnazione.
La censura, peraltro erroneamente proposta ai sensi del n 3
invece che del n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., non può essere
accolta. La Corte d’appello ha infatti dato atto, nella ricostruzione
dello svolgimento del processo (p. 2 del provvedimento impugnato),
che Maria Domenica Costantini e Antonio D’Orazio chiedevano di
estromettere il secondo dalla lite e comunque di rigettare la domanda
contro di loro fatta valere, così che il rigetto della domanda proposta
dagli attori va letto come rigetto nel merito nei confronti di Maria
Costantini e rigetto per mancanza di legittimazione passiva nei
confronti di Antonio D’Orazio (la pronuncia di estromissione per
difetto di legittimazione passiva si sostanzia infatti in una pronuncia
di rigetto per mancanza di una delle condizioni dell’azione, cfr. Cass.
8693 del 2015).
III.

Entrambi i ricorsi, principale e incidentale, vanno pertanto

rigettati.
La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese
del giudizio tra il ricorrente incidentale e quelli in via principale,
3

tali conclusioni ha sinteticamente fatto rinvio, ottemperando così

mentre questi ultimi vanno condannati al pagamento delle spese,
liquidate in dispositivo, nei confronti dei controricorrenti Alessandro e
Domenico D’Orazio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte

di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;
compensa le spese del giudizio tra i ricorrenti in via principale e
Antonio D’Orazio e condanna i ricorrenti in via principale al
pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti
• 7nD 39
Alessandro e Domenico D’Orazio che liquida in eurodi cui euro
200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1-bis del d.p.r. n. 115/2002, i
presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali e del
ricorrente incidentale dell’importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione
seconda civile, in data 17 maggio 2017.

Il Presidente
(Emilio Migliucci)

fid144
Il F

nario Giudiziario
oria NERI

, DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 2 1t

GEN. 2018

dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale dell’importo a titolo

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