Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1745 del 24/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 24/01/2017, (ud. 03/11/2016, dep.24/01/2017),  n. 1745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9346-2014 proposto da:

G.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

VENTUNO APRILE, 34, presso lo studio dell’avvocato JUAN CARLOS

GENTILE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALDO NICCOLINI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMOCHI INDUSTRIALE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 23/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 03/04/2013 R.G.N. 135/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato NICCOLINI ALDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 3.4.2013 la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione del Tribunale della medesima sede, ha ritenuto illegittimo il recesso ante tempus della società Co.mo.chi Industriale s.p.a. dal contratto a tempo determinato (del (OMISSIS) e di durata quinquennale) stipulato con G.E., funzionario Area Quadri, in quanto recesso intimato (il (OMISSIS)) per mancato superamento della patto di prova nonostante fosse trascorso il periodo (di tre mesi di effettivo servizio) stabilito per la prova. La Corte ha condannato la società al pagamento delle retribuzioni pari ad un anno di servizio, applicando la clausola del contrato a termine nella quale si prevedeva che “ove le condizioni di mercato non consentissero, per qualsiasi motivo, il raggiungimento di questo obiettivo (fatturato di Euro 3.900.000,00) nei previsti 12 mesi, la Co.mo.chi potrà sciogliere il rapporto di lavoro per giustificato motivo”.

Per la cassazione della sentenza ricorre il G. affidandosi ad un motivo. La società è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata come da decreto del Primo Presidente in data 14.09.2016.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, non risultando prova della relativa notificazione.

Il G., avendo richiesto notifica a mezzo del servizio postale del ricorso per cassazione, non ha prodotto nè esibito alcun avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso ed inviata al controricorrente (che è rimasto intimato) nè ha illustrato – nel corso dell’udienza di discussione – eventuali impedimenti concernenti la suddetta esibizione.

3. Va dunque fatta applicazione del principio di diritto affermato dalla corte, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione” (Cass. S.U. n. 627/08; in senso conforme, Cass. n. 19387/2012).

Questa Corte ha, altresì, affermato che l’udienza non può essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere al deposito della documentazione relativa al perfezionamento della notifica del ricorso, salvo che la parte ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1, un duplicato dell’avviso stesso (cfr. da ultimo, Cass. 19623/2015).

4. Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA