Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1745 del 24/01/2017
Cassazione civile, sez. lav., 24/01/2017, (ud. 03/11/2016, dep.24/01/2017), n. 1745
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9346-2014 proposto da:
G.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
VENTUNO APRILE, 34, presso lo studio dell’avvocato JUAN CARLOS
GENTILE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALDO NICCOLINI, giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
COMOCHI INDUSTRIALE S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 23/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 03/04/2013 R.G.N. 135/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/11/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;
udito l’Avvocato NICCOLINI ALDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CERONI Francesca che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per
quanto di ragione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 3.4.2013 la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione del Tribunale della medesima sede, ha ritenuto illegittimo il recesso ante tempus della società Co.mo.chi Industriale s.p.a. dal contratto a tempo determinato (del (OMISSIS) e di durata quinquennale) stipulato con G.E., funzionario Area Quadri, in quanto recesso intimato (il (OMISSIS)) per mancato superamento della patto di prova nonostante fosse trascorso il periodo (di tre mesi di effettivo servizio) stabilito per la prova. La Corte ha condannato la società al pagamento delle retribuzioni pari ad un anno di servizio, applicando la clausola del contrato a termine nella quale si prevedeva che “ove le condizioni di mercato non consentissero, per qualsiasi motivo, il raggiungimento di questo obiettivo (fatturato di Euro 3.900.000,00) nei previsti 12 mesi, la Co.mo.chi potrà sciogliere il rapporto di lavoro per giustificato motivo”.
Per la cassazione della sentenza ricorre il G. affidandosi ad un motivo. La società è rimasta intimata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata come da decreto del Primo Presidente in data 14.09.2016.
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, non risultando prova della relativa notificazione.
Il G., avendo richiesto notifica a mezzo del servizio postale del ricorso per cassazione, non ha prodotto nè esibito alcun avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso ed inviata al controricorrente (che è rimasto intimato) nè ha illustrato – nel corso dell’udienza di discussione – eventuali impedimenti concernenti la suddetta esibizione.
3. Va dunque fatta applicazione del principio di diritto affermato dalla corte, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione” (Cass. S.U. n. 627/08; in senso conforme, Cass. n. 19387/2012).
Questa Corte ha, altresì, affermato che l’udienza non può essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere al deposito della documentazione relativa al perfezionamento della notifica del ricorso, salvo che la parte ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1, un duplicato dell’avviso stesso (cfr. da ultimo, Cass. 19623/2015).
4. Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017