Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17449 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 28/06/2019), n.17449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11495-2017 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 109, presso lo studio dell’avvocato LAURA GRANDONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI SALVEMINI;

– ricorrente –

contro

COMUNE GIOVINAZZO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 536/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 03/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/05/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

D.S.N.N., nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore M.R., convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Bari il Comune di Giovinazzo chiedendo il risarcimento del danno per lesioni riportate dal minore a causa di scivolata sul pavimento, reso viscido dalla presenza di abbondante acqua e sapone e privo di precauzioni, mentre effettuava la doccia all’interno dello spogliatoio del palazzetto dello Sport di Giovinazzo. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello M.R.. Con sentenza di data 3 maggio 2016 la Corte d’appello di Bari rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale che la dinamica del sinistro, come prospettata, non consentiva di ricondurre il danno alla fruizione del bene oggetto di custodia, non essendo intellegibile se la caduta fosse avvenuta nella doccia o nello spogliatoio ed in particolare se il M. avesse urtato il volto sul pavimento oppure sul gradino che delimitava la doccia. Aggiunse che le contraddittorie prove testimoniali (il teste D.M. aveva dichiarato di avere appreso dai compagni di allenamento che il M. era caduto mentre effettuava la doccia, altri due testi avevano collocato il momento della caduta quando questi aveva terminato la doccia) non consentivano di ritenere provata la dinamica esatta del sinistro. Osservò inoltre che l’introduzione del giudizio dopo ben quattro anni dal sinistro era segno di scarsa convinzione della stessa parte circa la fondatezza della domanda.

Ha proposto ricorso per cassazione M.R. sulla base di un motivo. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva il ricorrente che la motivazione è connotata da argomentazioni inconciliabili, che non consentono la giustificazione del decisum, perchè, dopo avere nella narrativa dei fatti individuato il luogo dell’evento, si afferma che è impossibile individuare tale luogo e non si spiega per quale motivo l’uno o l’altro luogo, la doccia o lo spogliatoio, possano essere esonerati dalla custodia da parte del Comune. Aggiunge che la valutazione delle testimonianze è scollegata dal rilievo precedente sull’individuazione esatta del bene e che vengono messe sullo stesso piano le dichiarazioni di teste de relato con quelle di due testi oculari. Osserva infine che plurime sono state le ragioni per la tardiva introduzione del giudizio

Il motivo è inammissibile. Sotto le spoglie di una denuncia di motivazione inesistente in quanto sorretta da affermazioni inconciliabili e contraddittorie il ricorrente mira in realtà alla rivisitazione del giudizio di fatto, il cui esame, come è noto, è precluso nella presente sede di legittimità. Si contesta in particolare che nella narrativa dei fatti sarebbe stato individuato il luogo dell’evento, laddove è evidente che nell’esposizione dei fatti il giudice espone il contenuto della domanda. La rilevanza poi dell’identificazione del luogo dell’evento discende dalla necessità di individuare l’obiettiva situazione di pericolosità, la quale può naturalmente caratterizzare un luogo e non l’altro. Infine la valutazione delle prove testimoniali resta di competenza del giudice di merito, potendosi sindacare in sede di legittimità tale valutazione solo sotto il profilo della denuncia del vizio motivazionale o della violazione delle regole legali relative ai mezzi di prova, denuncia nella specie non specificatamente proposta.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza della partecipazione della parte intimata.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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