Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17449 del 22/08/2011

Cassazione civile sez. I, 22/08/2011, (ud. 21/04/2011, dep. 22/08/2011), n.17449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Eclecta s.r.l. in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Cicerone 60, presso l’avv. PREVITI Stefano,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Fallimento Eclecta s.r.l. in persona del curatore, Fallimento Digit.

Int. S.r.l. in persona del curatore, Video Blu di Papini Ivaldo;

– intimati –

M.S.F. quale titolare delle quote della Eclecta

s.r.l., elettivamente domiciliato in Circonvallazione Clodia 36

presso l’avv. Raffaele Mario Vavalà, rappresentato e difeso

dall’avv. Francesco Martingano;

– interventore –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2826 del

5.11.2004.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21.4.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso in via principale per

l’inammissibilità del ricorso, nel merito per il suo rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5.11.2004 la Corte di Appello di Milano confermava la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato l’opposizione proposta dalla Eclecta s.r.l. avverso la dichiarazione di fallimento emessa a suo carico. In particolare l’attrice aveva denunciato l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, ritenendo viceversa competente quello di Livorno; aveva lamentato inoltre l’irrituale svolgimento del procedimento prefallimentare, sotto il duplice profilo dell’avvenuta convocazione del debitore innanzi al relatore, anzichè davanti al Collegio, e dell’omessa sospensione del procedimento per il tempo necessario per la definizione di quello di ricusazione; aveva sostenuto infine l’insussistenza dell’insolvenza, rilievi tutti che venivano disattesi dal primo giudice.

In sede di gravame poi la Corte di appello, cui venivano sostanzialmente riproposte le stesse doglianze, confermava che la sede della società risultava essere in (OMISSIS) e non in (OMISSIS), come sostenuto; che l’obbligo di audizione del debitore non comportava che questa dovesse necessariamente avvenire davanti al Collegio; che il procedimento per la dichiarazione di fallimento, sospeso a seguito di un’istanza di ricusazione, era rimasto in tale stato fino alla definizione di quest’ultimo procedimento, ed era poi stato definito pur senza un’istanza di riassunzione, non necessaria anche in ragione del fatto che il fallimento avrebbe potuto essere dichiarato di ufficio; che sotto tale riflesso sarebbero risultate irrilevanti le posizioni delle tre creditrici istanti (una aveva desistito, una era stata dichiarata fallita, una si era limitata a depositare un precetto ed un verbale di pignoramento); che il rilevante valore che avrebbero avuto le videocassette di proprietà dell’appellante (circa L. 2.000.000.000) sarebbe stato in realtà inesistente, essendo state sottoposte a sequestro penale e potendo essere conseguentemente destinate alla distruzione in caso di condanna.

Avverso la decisione la Eclecta ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui non hanno resistito gli intimati.

Successivamente M.S.F., nella qualità di titolare delle quote della Eclecta s.r.l., acquisite per essere erede del precedente titolare M.I., depositava memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 21.4.2001, con l’invito rivolto al relatore di svolgere motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i cinque motivi di impugnazione la Eclecta ha rispettivamente denunciato: 1) violazione della L. Fall., art. 9, e vizio di motivazione, con riferimento all’affermata competenza territoriale del Tribunale di Milano. La statuizione sarebbe infatti errata perchè la sede legale della società era in (OMISSIS), a torto era stato ritenuto che questa non fosse coincidente con quella effettiva, la sede di (OMISSIS), nella quale era stata identificata quella effettiva, era stata abbandonata da diversi anni;

2) violazione della L. Fall., art. 15, art. 101 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, per il fatto che non era stato consentito l’esercizio del diritto di difesa davanti al Collegio, essendo intervenuta (1 l’audizione della debitrice davanti al giudice delegato;

3) violazione degli artt. 54, 101, 152, 125 disp. att. c.p.c., L. Fall., artt. 6, 7, 8, nonchè vizio di motivazione, per il fatto che la dichiarazione di fallimento era stata emessa nello stesso giorno in cui la Corte di Appello aveva rigettato l’istanza di ricusazione, senza cioè che vi fosse alcuna iniziativa per riattivare la procedura. L’insussistenza dell’insolvenza desumibile dall’inesistenza di elementi deponenti nel senso indicato, avrebbe poi determinato l’erroneità della decisione adottata dal tribunale;

4) violazione della L. Fall., art. 15, 101 c.p.c. e vizio di motivazione, per il fatto che il giudice delegato avrebbe violato l’obbligo di convocazione del debitore davanti al Collegio e non gli avrebbe consentito di conoscere preventivamente la composizione del Collegio, determinando così (per l’incertezza esistente sul punto) la necessità di proporre istanza di ricusazione, oltre che una lesione del suo diritto di difesa;

5) violazione della L. Fall., artt. 5 e 8, nonchè vizio di motivazione, per il fatto che il tribunale avrebbe dichiarato il fallimento pur nell’assenza di creditori istanti, avendo desistito la società Grafiche Mazzucchelli, non avendo mai depositato istanza di fallimento la Video Blu, essendo stata nel frattempo dichiarata fallita la Dig.it.int. s.r.l.. Il passivo di L. 175.000.000 sarebbe poi emerso in data successiva al fallimento, mentre per di più sarebbe stato omesso di considerare l’ingente valore di un archivio di videocassette, apprezzato nella misura di circa L. 2.000.000.000.

Va innanzitutto premesso che la memoria di M.S. F., che non è mai stato parte nel giudizio, è da interpretare come intervento volontario, in quanto tale inammissibile nel giudizio di legittimità.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Al riguardo si osserva infatti, per il primo motivo, che la contestata statuizione è basata su un accertamento in punto di fatto, che ha valorizzato sia la relazione L. Fall., ex art. 33, che la dichiarazione dell’amministratore unico della società fallita (il quale in particolare in data 8.2.1999 ha riferito che la sede della società era in (OMISSIS)), accertamento contrastato unicamente con l’assunto, non confortato da alcun riscontro e contrastato dai detti rilievi, che la sede sociale sarebbe stata chiusa da tempo, e quindi in modo del tutto inadeguato.

Per il secondo ed il quarto motivo, fra loro connessi avendo entrambi ad oggetto la pretesa lesione del diritto di difesa, che gli stessi sono inconsistenti, perchè è legittima la convocazione del debitore davanti al giudice delegato anzichè davanti al Collegio, essendo viceversa rilevante unicamente la garanzia del corretto esercizio del diritto di difesa, che ben può essere fatto valere davanti ad uno dei componenti del Collegio a ciò espressamente delegato, e rispetto al quale, fra l’altro, al di là dell’astratto e generico richiamo formale, non è stata lamentata alcuna specifica lesione.

Per il terzo motivo, che non è ravvisabile la violazione di alcuna norma processuale, poichè la dichiarazione di fallimento è intervenuta dopo la decisione sull’istanza di ricusazione mentre, ai fini della valutazione circa la ritualità della detta dichiarazione, è sufficiente considerare che la debitrice aveva già esercitato il proprio diritto di difesa, prospettando argomentazioni non condivise dal giudice del merito.

Resta infine il quinto motivo, per il quale è sufficiente rilevare che è inesatta la deduzione secondo cui non vi sarebbero state istanze di fallimento (ciò vale per la società Grafiche Mazzucchelli, che aveva depositato desistenza, ma non per la Video Blu, che pur soltanto con il precetto ed il pignoramento risulta aver partecipato alla fase preconcorsuale, e per la Digit, rispetto alla quale l’intervenuto fallimento non ha diretta incidenza sull’istanza precedentemente proposta) e che comunque, alla stregua della disciplina previgente, era consentita la dichiarazione di fallimento di ufficio. Inoltre il motivo è anche in parte inammissibile, non essendo stata censurata l’affermazione della Corte di appello secondo cui il rilevante valore delle videocassatte (che secondo la ricorrente la Corte di appello avrebbe omesso di apprezzare) sarebbe stato in realtà insussistente, essendo stati i detti beni sottoposti a sequestro penale. Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato, mentre nulla deve essere stabilito in ordine alle spese processuali, poichè gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2011

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