Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17449 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/07/2017, (ud. 04/05/2017, dep.14/07/2017),  n. 17449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9879-2015 proposto da:

ELLANBY LTD., in persona del suo legale rappresentante

B.A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12-B,

presso lo studio dell’avvocato ZOSIMA VECCHIO, rappresentata e

difesa dagli avvocati LUCIO CRISPO, VITTORIO AFFERNI giusta procura

speciale in atti;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. e

per esso del dott. F.L., elettivamente domiciliata in ROMA,

P.ZZA BARBERINI 12, presso lo studio degli avvocati GUSTAVO

VISENTINI e ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA, che la rappresentano e

difendono giusta procura in calce al controricorso;

D.M.C. IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore

e legale rappresentante, Dott. S.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio

dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RENATO MOTTOLA giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

R.M., T.R.C.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1322/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 24/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Equitalia Esatri S.p.A., con citazione dell’aprile 2007, convenne in giudizio la società di diritto inglese Ellanby Ldt., nonchè R.M., T.R.C.R. e la D.M.C. Immobiliare s.r.l., chiedendo che fosse dichiarata la nullità, la simulazione o, comunque, disposta la revoca ai sensi dell’art. 2901 c.c. di alcuni accordi intercorsi tra il T. ed il R., nell’ottobre 2002, con i quali costoro, riconosciutisi titolari delle quote sociali (agli stessi pervenute nel gennaio 2001 per successione ereditaria di V.G.F.V.) della D.M.C. s.r.l. (proprietaria di un immobile di rilevante valore denominato (OMISSIS), sito in Portofino, nonchè di altri beni mobili e somme di denaro), avevano provveduto al conferimento delle quote anzidette nella Ellanby, in esecuzione di una delibera di aumento del capitale della medesima società, con ciò sottraendo ad essa Equitalia la garanzia per il credito di Euro 44.971.683,97, vantato nei confronti dei convenuti eredi della V.G..

L’adito Tribunale di Chiavari, nella contumacia di tutti i convenuti, tranne che della D.C.M. s.r.l., accolse la domanda di revoca e dichiarò l’inefficacia, nei confronti di Equitalia Esatri S.p.A., degli accordi intercorsi tra il T. ed il R. e, segnatamente, dell’atto di conferimento di quote in data 3-4 ottobre 2002.

2.- Avverso tale decisione proponeva impugnazione la società Ellanby Ldt., eccependo la nullità della procura alle liti rilasciata in primo grado dalla società attrice e, nel merito, deducendo (per quanto ancora interessa in questa sede), l’erroneità della revoca dell’atto di conferimento delle quote della D.M.C. s.r.l., in quanto posto in esecuzione di una delibera di aumento di capitale mediante conferimenti in natura e, dunque, da impugnare nel termine perentorio di 180 giorni ai sensi degli artt. 2479-ter e 2379-ter c.c.

La Corte di appello di Genova, nel contraddittorio di tutte le parti, con sentenza resa pubblica il 24 ottobre 2014, rigettava il gravame.

2.1. – La Corte territoriale riteneva che la questione relativa al preteso difetto di jus postulandi del difensore di Equitalia (per essere il mandato limitato al circondario del Tribunale di Milano) era “palesemente superata dalla costituzione avvenuta” in appello, con ratifica e sanatoria di “ogni eventuale vizio della procura”, e che, comunque, la stessa era inammissibile, per essersi formato il giudicato in mancanza di prospettazione in primo grado.

2.2. – Il giudice di appello escludeva, poi, che fosse applicabile nella specie l’art. 2379-ter c.c., non venendo in rilievo l’impugnativa di una delibera societaria, bensì le conseguenze di essa in quanto lesive degli interessi di un terzo creditore.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Ellanby Ldt., affidando le sorti dell’impugnazione a tre motivi, illustrati da memoria, con la quale, inoltre, ha depositato documentazione volta ad evidenziare il sopravvenuto difetto di interesse ad agire in capo ad Equitalia, per asserito sgravio totale del vantato credito tributario, rispetto al quale era stata proposta la domanda di revoca ai sensi dell’art. 2901 c.c..

Resistono con separati controricorsi Equitalia Nord S.p.A. (già Equitalia Esatri S.p.A.) e D.M.C. Immobiliare s.r.l. in liquidazione; quest’ultima società ha anche depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., artt. 83,125,156,161 e 324 c.p.c..

La Corte territoriale avrebbe errato a ritenere inammissibile l’eccezione di nullità della procura rilasciata in primo grado da Equitalia al proprio difensore, in quanto sussisteva radicale difetto di jus postulandi, per essere il mandato alle liti limitato territorialmente al Tribunale di Milano (ed essendosi svolto il giudizio dinanzi al Tribunale di Chiavari), non sanato entro il termine stabilito dall’art. 125 c.p.c., là dove non poteva essersi formato giudicato sul punto, essendo detta nullità deducibile in ogni stato e grado ed avendola essa Ellanby Ltd, contumace in primo grado, tempestivamente eccepita in grado di appello.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83, 125 e “132” (rectius: 182) c.p.c..

La Corte di appello avrebbe errato a ritenere sanata la nullità del giudizio di primo grado per radicale difetto di jus postulandi a seguito di ratifica da parte di Equitalia dell’operato del proprio difensore avvenuta in grado di appello, non potendo detta ratifica operare dopo la costituzione della parte e non potendo trovare rilievo la regolarizzazione di cui all’art. 182 c.p.c., in quanto limitata al difetto di rappresentanza ed assistenza della parte, come disposto da detta norma nella formulazione, applicabile alla fattispecie, antecedente alla modifica recata dalla L. n. 69 del 2009.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2479-ter e 2379-ter c.c..

La Corte territoriale avrebbe errato ad escludere che potessero trovare applicazione le norme anzidette, concernenti la disciplina delle impugnazioni delle delibere assembleari viziate (in attuazione dei principi previsti dalla L. n. 366 del 2001, art. 4, comma 7), da effettuarsi entro un termine perentorio, giacchè gli atti revocati, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dal Tribunale di Chiavari, rappresenterebbero l’esecuzione di una delibera di aumento di capitale di una società di diritto inglese, “avente natura corrispondente alle società a responsabilità limitata del nostro ordinamento”, mediante conferimenti in natura (quote di societarie), e la ratio della anzidetta disciplina risiederebbe proprio nella “essenzialità” delle delibere di aumento (o riduzione) del capitale sociale e nel “grado di affidamento” che su di esse ripongono i soci ed i terzi, con evidente preminente “interesse generale alla stabilità di tali delibere”.

4. – E’ preliminare l’esame congiunto dei primi due motivi di ricorso, che sono fondati.

Tale esito, peraltro, si palesa come ragione più liquida e assorbente della questione – dedotta dalla ricorrente con la memoria ex art. 378 c.p.c. – della asserita sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo ad Equitalia S.p.A. per preteso sgravio tributario, che imporrebbe accertamenti in fatto sulla scorta della documentazione depositata in questo giudizio, unitamente a detta memoria.

4.1. – Il primo profilo di doglianza (che riveste priorità logica e va, quindi, scrutinato per primo) attiene alla ritenuta esistenza, da parte della Corte territoriale, del giudicato in ordine all’eccezione di nullità della procura alle liti di Equitalia Esatri S.p.A., dalla Ellanby Ltd. avanzata soltanto in sede di appello (e che, come tale, la stessa sentenza di appello evidenzia essere stata dedotta, in consonanza, dunque, con quanto riportato in ricorso alle pp. 8-9 e contrariamente a quanto ritenuto da Equitalia a pp. 25-26 del controricorso, la quale, peraltro, neppure contesta la deduzione sul contenuto del verbale d’udienza dell’11 gennaio 2011).

La censura coglie nel segno, giacchè la decisione al riguardo assunta dal giudice di secondo grado – e motivata in base alla mancata prospettazione della questione in primo grado -, è errata in ragione del fatto (pacifico) che la società appellante era rimasta contumace dinanzi al Tribunale di Chiavari e che, dunque, nel corso di tale giudizio non poteva (ne avrebbe potuto) porre questione (nè, quindi, introdurre la discussione) sulla validità della procura alle liti di Equitalia, che è stata poi sollevata tempestivamente in sede di gravame dall’appellante Ellanby, così da impedirne, dunque, il passaggio in giudicato.

4.2. – Quanto all’ulteriore profilo di censura sulla ritenuta ratifica e, quindi, sulla sanatoria intervenuta in secondo grado di “ogni eventuale vizio della procura” (così p. 6 della sentenza di appello), occorre in primo luogo precisare che tale statuizione presupponeva, implicitamente, ma necessariamente, quella di nullità della procura alle liti di Equitalia (per il dedotto e riscontrabile vizio di essere il mandato stato conferito con limitazione territoriale al Tribunale di Milano, mentre il giudizio era stato proposto dinanzi al Tribunale di Chiavari), avendo la Corte territoriale ritenuto, per l’appunto, oggetto di ratifica il difetto di valida procura.

Sicchè, la predetta presupposta statuizione avrebbe dovuto essere investita da impugnazione incidentale in questa sede da parte della stessa Equitalia S.p.A., con la conseguenza che gli argomenti esposti con il solo controricorso (pp. 35-37), sulla asserita inessenzialità della limitazione territoriale del mandato difensivo (o, comunque, sulla inesistenza di un vizio di nullità della stessa procura), non sono idonei a mettere in discussione detta statuizione.

Ciò posto, la doglianza di parte ricorrente è fondata alla luce del consolidato orientamento di questa Corte (tra le altre, Cass., 9 aprile 2009, n. 8708; Cass., 11 giugno 2012, n. 9464; Cass., 19 luglio 2013, n. 17697; Cass., sez. un., 13 giugno 2014, n. 13431), per cui il principio in forza del quale gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica.

Nè, del resto, può trovare applicazione nella specie l’art. 182 c.p.c., comma 2, novellato dalla L. n. 69 del 2009 in base al quale è previsto che il giudice debba assegnare termine per la sanatoria anche dei vizi di nullità della procura alle liti -, giacchè il presente giudizio ha avuto inizio, in primo grado, nel 2007 e la predetta vigente disposizione processuale “non ha portata meramente interpretativa e non si applica, perciò, retroattivamente, atteso il tenore testuale fortemente innovativo della norma” (così Cass., 9 dicembre 2011, n. 26465; analogamente, Cass., 12 luglio 2013, n. 17301; Cass., 23 settembre 2013, n. 21753).

5. – Vanno, quindi, accolti i primi due motivi di ricorso, con assorbimento del terzo motivo.

La sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., in quanto la nullità della procura alle liti rilasciata dalla società attrice in primo grado, non suscettibile di sanatoria, ha determinato la nullità dell’intero procedimento, che non poteva proseguire sin dall’inizio.

6. – Posto che la cassazione senza rinvio sulle statuizioni relative ai capi principali della sentenza comporta la caducazione anche di quelli accessori sulle spese di lite, che dai primi dipendono, da cui la necessità di provvedere, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 2, (anche) in ordine alle spese processuali delle fasi precedenti (Cass., 2 luglio 2014, n. 15123), la soccombente Equitalia S.p.A. va condannata al pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo, secondo quanto di seguito precisato: a) in favore di Ellanby Ltd. (cui non spettano le spese di lite per il primo grado perchè ivi contumace: cfr., tra le altre, Cass., 19 agosto 2011, n. 17432) per il grado di appello e per presente giudizio di legittimità, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014; b) in favore di D.M.C. Immobiliare s.r.l. (unica parte costituitasi in tutti i giudizi) per il primo grado, in base al D.M. n. 127 del 2004, nonchè per il grado di appello e per presente giudizio di legittimità, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014; c) in favore di T.R.C.R., nonchè di R.M., per il solo grado di appello, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 (in quanto contumaci in primo grado e non svolgenti attività difensiva in questa sede).

PQM

 

accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo motivo;

cassa senza rinvio la sentenza impugnata;

condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese dell’intero giudizio che liquida: a) in favore di Ellanby Ltd., per il grado di appello in complessivi Euro 13.760,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, e per il giudizio di legittimità in complessivi Euro 16.980,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre, in entrambi i giudizi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; b) in favore di D.M.C. Immobiliare s.r.l., per il primo grado in complessivi Euro 7.200,00 (di cui Euro 3.000,00 per diritti, Euro 4.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali, IVA e CAP, per il grado di appello in complessivi Euro 9.950,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, e per il giudizio di legittimità in complessivi Euro 13.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre, in entrambi quest’ultimi giudizi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; c) in favore di T.R.C.R., per il grado di appello in complessivi Euro 9.950,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; d) in favore di R.M., per il grado di appello in complessivi Euro 9.950,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in data 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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