Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17448 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. III, 17/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 17/06/2021), n.17448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 38557/19 proposto da:

D.B., elettivamente domiciliato a Vicenza, via Napoli n.

4, presso l’avvocato Massimo Rizzato, che lo difende in virtù di

procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 2.10.2019 n.

4139;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

febbraio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.B., cittadino gambiano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il ricorso non indica i fatti posti a fondamento della domanda.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento D.B. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che la rigettò con ordinanza 12 aprile 2017.

Tale ordinanza venne appellata dal soccombente, ma la Corte d’appello di Venezia con sentenza 2 ottobre 2019 ritenne inammissibile il gravame per tardività.

Osservò la corte d’appello che l’ordinanza di primo grado era stata comunicata dalla cancelleria al difensore della parte soccombente il 18 aprile 2017 mentre l’appello era stato introdotto con atto di citazione depositato il 26 maggio 2017, e quindi oltre il 300 giorno dalla comunicazione.

Aggiunse la corte d’appello che il gravame doveva essere introdotto con ricorso, da depositarsi entro 30 giorni, che pertanto, se introdotto con citazione, ai fini del rispetto del termine per impugnare quest’ultima doveva essere depositata in cancelleria entro 30 giorni dalla suddetta comunicazione.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da D.B. con ricorso fondato su un motivo.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. è superfluo dar conto dei motivi dell’impugnazione, in quanto il ricorso va dichiarato inammissibile per due indipendenti ragioni.

In primo luogo il ricorso non è corredato da una valida procura speciale.

La procura allegata agli atti, infatti, redatta su foglio separato materialmente congiunto ricorso, non contiene alcun riferimento inequivoco al provvedimento impugnato.

In secondo luogo il ricorso è inammissibile in quanto totalmente privo di una chiara ed esaustiva esposizione dei fatti di causa, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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