Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17448 del 14/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 14/07/2017, (ud. 04/05/2017, dep.14/07/2017),  n. 17448

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10510-2014 proposto da:

AL.MAR. ALLESTIMENTI MARINI S.R.L., in persona del procuratore sig.

B.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAPRANICA 78, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO MAZZETTI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONINO BONGIORNO

GALLEGRA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

SIACCI 2-B, presso lo studio dell’avvocato CORRADO DE MARTINI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOMASO GALLETTO

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 337/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 08/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

1. – In data 28 febbraio 1990 la AL.MAR. – Allestimenti Marini s.r.l. acquistò da S.P. un’imbarcazione turistica, in seguito sottoposta a lavori di restauro e ripristino, per una spesa di Lire 80.000.000.

Prima della trascrizione dell’atto di acquisto dell’imbarcazione presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure venne trascritto il sequestro conservativo dello stesso bene nel registro nelle navi da diporto in favore di D.R.A., creditore nei confronti dell’alienante, impedendo così all’acquirente AL.MAR. s.r.l. la vendita dell’imbarcazione a possibili acquirenti.

1.1. – Con atto di intervento in data 11 febbraio 1991, la medesima società intervenne nel giudizio instaurato dal D.R. contro lo S. per la convalida del sequestro conservativo anzidetto, chiedendo al Tribunale di Chiavari di accertarne l’inefficacia e di condannare D.R.A. al risarcimento dei danni arrecati alla AL.MAR..

1.2. – Il Tribunale, con sentenza n. 163/1993, convalidò detta misura e la Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 1249/1995, respinse il gravame interposto dalla AL.MAR s.r.l. avverso la pronuncia di primo grado.

1.3. – La sentenza di appello fu cassata con rinvio da questa Corte, con sentenza n. 5096/1999, e con atto notificato il 7 settembre 1999 la AL.MAR. s.r.l. riassunse il giudizio chiedendo la reiezione della domanda di convalida del sequestro conservativo e la condanna del D.R. al risarcimento dei danni.

1.4. – La Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 25 settembre 2002, dichiarò inefficace la trascrizione del provvedimento di convalida del sequestro e inammissibile, ex art. 394 c.p.c., la richiesta di risarcimento del danno, perchè proposta in primo grado, ma non riproposta in appello.

2. – A seguito di tale decisione, la AL.MAR. – Allestimenti Marini s.r.l., con atto di citazione notificato il 10 marzo 2007, convenne nuovamente in giudizio D.R.A., chiedendo la declaratoria di illegittimità dell’esecuzione forzata (intrapresa dal convenuto in base al sequestro trasformatosi in pignoramento dopo la prima sentenza della Corte di appello di Genova e) portata a termine con la vendita ai pubblici incanti dell’imbarcazione, nonchè la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in euro 94.505,15.

Si costituiva in giudizio l’attuale controricorrente eccependo, preliminarmente, la prescrizione del diritto azionato e contestando nel merito la domanda.

L’adito Tribunale di Chiavari, con sentenza del febbraio 2008, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto D.R., dichiarava inammissibili le domande proposte da parte attrice.

3. – Il gravame interposto avverso tale decisione dalla società soccombente veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Genova con sentenza resa pubblica l’8 marzo 2013.

3.1. – La Corte territoriale osservava, anzitutto, che la AL.MAR s.r.l., con l’originario atto di intervento del 1991, aveva avanzato domanda di danni relativi alla “mancata vendita dell’imbarcazione gravata da trascrizione pregiudizievole” e alle “inutili spese di sosta, evitabili con la mancata vendita”, ossia i danni derivanti dalla misura cautelare del sequestro conservativo, concernenti la “momentanea indisponibilità del bene sequestrato”, e non già i danni per l’evizione dell’imbarcazione, che all’epoca non si era ancora concretizzato.

Ciò precisato, il giudice di appello riteneva, quindi, che la mancata riproposizione di detta domanda risarcitoria con l’atto di appello aveva comportato l’abbandono delle relative pretese, tanto da venir dichiarata inammissibile in sede di riassunzione, ma con effetti di giudicato sostanziale (poichè in primo grado vi era stata una reiezione implicita della domanda in conseguenza della ritenuta efficacia del sequestro), così da precluderne la riproposizione.

3.2. – La Corte territoriale osservava, poi, che la domanda risarcitoria relativa al giudizio oggetto di cognizione recava quattro voci di danno (a) per costo imbarcazione; b) per trasferimento imbarcazione; c) per lavori eseguiti; d) per sosta e rimessaggio), di cui le prime tre ammissibili (in quanto relativi a diritti “mai in precedenza evocati”), ma prescritte alla data di introduzione del giudizio (10 marzo 2007), poichè riguardanti danni patiti con l’evizione dell’imbarcazione e la sua aggiudicazione all’esito di vendita forzata, da collocarsi alla data del 21 giugno 1997; dunque pregiudizi non precedentemente evocati, tanto da non poter la domanda risarcitoria originaria esplicare alcun effetto interruttivo, per essere i diritti azionati tra loro diversi.

3.3. – Quanto poi alla quarta voce di danno, ossia alla domanda risarcitoria “per sosta e rimessaggio” dell’imbarcazione, il giudice di secondo grado la riteneva inammissibile perchè originariamente proposta (essendo il primo atto di citazione rivolto anche ai danni “futuri e successivi maturati in corso di causa”) e, dunque, coperta da giudicato a seguito della rinuncia per mancata riproposizione nel primo giudizio di appello.

3.3.1. – In ogni caso, la Corte territoriale osservava, “ad abundantiam”, che ove si fosse inteso ritenere anche detta domanda ammissibile “per non essere stata formulata nel primitivo giudizio di convalida del sequestro”, era da rigettare per prescrizione al pari delle altre voci di danno, non potendo il pregiudizio per le “spese per fermo e rimessaggio” che essersi verificato sino “alla subastazione della imbarcazione (21.6.1997), con conseguente prescrizione al 21.6.2002”.

Nè – soggiungeva il giudice di appello – poteva valere il protrarsi dell’effetto interruttivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943, secondo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ. in ragione della proposizione dell’originaria domanda risarcitoria con comparsa di intervento in data 22 febbraio 1991, giacchè non solo vi era “alterità fra prima e seconda domanda risarcitoria”, tale da escludere che il predetto effetto interruttivo concernesse anche “le domande risarcitorie svolte nel presente giudizio”, ma, inoltre, “l’abbandono delle domande risarcitorie di cui al primigenio atto di citazione” aveva determinato “il venir meno della protrazione dell’effetto interruttivo della prescrizione”, comportando invece solo “un effetto puramente istantaneo”.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la AL.MAR. Allestimenti Marini s.r.l., affidando le sorti dell’impugnazione a cinque motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso D.R.A..

CONSIDERATO CHE:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2935 c.c., e la “errata” applicazione dell’art. 2947 c.c..

La Corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che la prescrizione del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni iniziasse a decorre dalla vendita dell’imbarcazione, in data 21 giugno 1997, mentre tale prescrizione non poteva che decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva accertato l’illegittimità del sequestro conservativo, in quanto solo da esso nasceva il diritto della società attrice di ottenere il risarcimento dei danni.

1.1. – Il motivo è infondato.

E’ principio consolidato quello per cui, alla stregua di una congiunta lettura dell’art. 2947 c.c., comma 1, e art. 2935 c.c., la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito (fattispecie che viene qui in rilievo e rispetto alla quale risultano inconferenti, pertanto, i precedenti giurisprudenziali evocati nella memoria – tra tutti, Cass., 16 luglio 2001, n. 9642 – sulla decorrenza della prescrizione dell’azione di evizione della vendita) inizia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo determina il danno all’altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile come tale, ossia anche con il carattere dell’ingiustizia (tra le tante, Cass., 18 luglio 2016, n. 14662 Cass., 13 dicembre 2012, n. 17832; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2305; Cass., 29 agosto 2003, n. 12666; Cass., 21 giugno 2011, n. 13616).

Nella specie, evento lesivo (con carattere di ingiustizia) e conseguenze ad esso pregiudizievoli si erano manifestate in modo oggettivamente percepibile e riconoscibili alla AL.MAR. s.r.l. sin dalla vendita forzata del febbraio 1997 (non essendo in discussione – nè essendovi deduzioni contrarie di parte ricorrente – sul fatto della conoscenza in capo alla stessa AL.MAR dell’intervenuta vendita forzata), posto che con essa non solo si era verificata l’ablazione della proprietà dell’imbarcazione, ma tale perdita era certamente percepita come ingiusta dalla predetta società, giacchè sin dal 1991 essa aveva agito per far dichiarare inefficace il sequestro conservativo in base al quale, dopo la relativa conversione in pignoramento, si era potuta realizzare la vendita all’asta dell’imbarcazione in seno alla procedura esecutiva.

Nè, del resto, essendo sorto il diritto al risarcimento del danno per la perdita dell’imbarcazione dalla vendita del medesimo bene, sussisteva alcun ostacolo giuridico alla proposizione dell’azione risarcitoria per il danno da perdita dell’imbarcazione, giacchè la pendenza del giudizio sull’accertamento della illegittimità/inefficacia del sequestro poteva comportare soltanto un problema di ordine processuale in punto di pregiudizialità di tale domanda, con conseguente sospensione (necessaria o facoltativa, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 295 c.p.c., o art. 337 c.p.c., comma 2, a seconda della fase del giudizio pregiudicante) del giudizio risarcitorio pregiudicato (in tale prospettiva cfr. Cass., 5 agosto 2005, n. 16589; v. anche Cass., 26 marzo 2004, n. 6076 e Cass., sez. un., 8 aprile 2008, n. 9040, per il superamento definitivo dell’orientamento espresso dalle più risalenti pronunce – citate in ricorso e richiamate nella memoria – in ordine alla decorrenza della prescrizione del risarcimento del danno ingiusto causato da atto amministrativo illegittimo soltanto dopo la sentenza di annullamento dell’atto lesivo).

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione dell’art. 2935 cod. civ. ed “errata” applicazione dell’art. 2947 c.c., nonchè “motivazione contraddittoria su fatto decisivo, cioè la data di decorrenza della prescrizione”.

La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, poi, contraddittoria circa il fatto decisivo del momento di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, per aver la Corte territoriale, da un lato, affermato che il danno patito dalla società attrice era riconoscibile solo una volta “accertata l’inesistenza a tutela del diritto del quale era stata richiesta la misura cautelare del sequestro conservativo poi sfociata nel pignoramento e nella subastazione del bene” e, dall’altro, ritenuto “che il danno si sarebbe concretizzato nel momento della subastazione a favore del terzo aggiudicatario”.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Con esso – a prescindere dalla circostanza che non coglie l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata (cfr. sintesi ai p.p. 3.1. e seguenti del “Rilevato”) – ci si duole non già dell’error in iudicando in riferimento alla disciplina recata dagli artt. 2935 e 2947 c.c. (che, del resto, è stato dedotto ed esaminato con il primo motivo), ma soltanto della (supposta) contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello, ossia di un vizio non più scrutinabile in questa sede, essendo la denuncia di cui al vigente n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, rivolta unicamente a censurare l’omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr., tra le altre, Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c..

La Corte di appello avrebbe errato ad affermare che la domanda risarcitoria, proposta davanti al giudice del rinvio con atto di citazione del 30 agosto 1999, avesse un effetto interruttivo istantaneo e non protratto sino al deposito della sentenza che dichiarava inammissibile il sequestro, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 2. Ciò in quanto detta domanda riguardava proprio il danno per la perdita dell’imbarcazione e, quindi, una pretesa che, come ritenuto dallo stesso giudice di secondo grado, era nuova e non proposta in precedenza, con conseguente effetto interruttivo, anche se domanda inammissibile o improponibile, sino alla data di deposito della sentenza in sede di riassunzione (25 settembre 2002), utile rispetto alla proposizione della domanda risarcitoria con atto di citazione del 10 marzo 2007.

4. – Con il quarto mezzo è denunciata “motivazione contraddittoria ed erronea su un fatto decisivo costituito dall’avvenuta interruzione della prescrizione con l’atto introduttivo del giudizio del 30.08.99”.

La motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria ed erronea per aver, da un lato, affermato che la domanda risarcitoria proposta con l’atto di intervento del 1991 non riguardasse il danno da perdita dell’imbarcazione e, dall’altro, escluso l’effetto interruttivo di una siffatta domanda risarcitoria proposta per la prima volta con l’atto di riassunzione del 1999.

4.1. – I motivi, da scrutinarsi congiuntamente, sono inammissibili.

La Corte territoriale non ha affatto scrutinato e risolto la questione dedotta con i motivi in esame, tramite i quali si censura la violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c. (denuncia che, dunque, è priva del presupposto error in iudicando del giudice del merito su cui imperniare la doglianza) e ci si duole della contraddittorietà della motivazione adottata (quale vizio, quest’ultimo, in ogni caso non denunciabile, come tale, ai sensi del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis), giacchè essa ha affermato che i diritti risarcitori inerenti al fatto della perdita dell’imbarcazione (cfr. sintesi p.p. 3.1. e 3.2. del “Rilevato” e p. 6 della sentenza di appello), azionati nel presente giudizio, introdotto con atto di citazione del marzo 2007, non erano stai “mai in precedenza evocati”, escludendo, quindi, che fosse stata mai proposta, prima dell’introduzione del presente giudizio, una domanda di risarcimento del danno per “perdita dell’imbarcazione”.

Pertanto, posto che la società ricorrente neppure ha evidenziato di aver proposto in sede di gravame la questione dedotta in questa sede con i motivi attualmente oggetto di scrutinio, nè tanto risultando dalla stessa sentenza impugnata, che (come detto) una tale questione non ha affatto esaminato (donde l’inammissibilità anche di una, ipotetica, censura di error in procedendo, che, comunque, difetterebbe pure di specificità in ordine ai contenuti degli atti processuali all’uopo rilevanti e della relativa localizzazione processuale ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), la doglianza, nella sostanza, muove dall’addebito al giudice di appello – e in esso si risolve – di aver commesso un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo supposto come mai proposta una domanda che invece si assume essere stata avanzata in corso di giudizio (con l’atto di riassunzione del settembre 1999); dunque, un vizio non denunciabile con il ricorso per cassazione.

5. – Con il quinto mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione dell’art. 346 c.p.c..

La Corte territoriale avrebbe errato a ritenere essersi formato il giudicato sulla domanda risarcitoria proposta con l’atto di intervento del 1991 in quanto rinunziata ai sensi dell’art. 346 c.p.c., posto che il giudice di primo grado non si era affatto pronunziato su di essa, così da determinare solo una preclusione processuale sulla pretesa, che ben poteva essere azionata in separato giudizio.

5.1. – Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti, prescinde dalla ratio decidendi della sentenza impugnata, che (cfr. sintesi al p. 3.1. del “Rilevato”) ha affermato essere stata rigettata, seppur implicitamente, dal primo giudice la domanda di danni proposta con l’atto di intervento del 1991, in ragione della presupposta declaratoria efficacia del sequestro conservativo, con conseguente formazione di giudicato sostanziale in ragione della mancata riproposizione in appello di detta domanda respinta. Statuizione, questa, armonica rispetto al principio per cui la presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c., ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, qualora, però, il giudice di primo grado ometta di pronunciare su una domanda e (come accade, invece nella specie) non ricorrano gli estremi di una reiezione implicita, nè risulti l’assorbimento della questione pretermessa nella decisione di altra domanda (tra le altre, Cass., 16 maggio 2006, n. 11356).

6. – Il ricorso va, dunque, rigettato e la società ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri introdotti con il D.M. n. 55 del 2014.

PQM

 

rigetta il ricorso;

condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA