Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17447 del 31/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 31/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 31/08/2016), n.17447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26835/2010 proposto da:

R018 IMPORT EXPORT G.C. S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEL MASCHERINO 72, presso lo studio dell’avvocato

ANTONELLA PETRILLI, rappresentata e difesa dagli avvocati SALVATORE

MADDALENA, CIRO GAGLIARDI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS) in

persona del presidente e legale rappresentante, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS S.P.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 918/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/11/2009 R.G.N. 1132/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 12 novembre 2009, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’impugnazione proposta da RC18 Import-Export G.C. s.p.a., contro la sentenza resa dal Tribunale di Pavia, di rigetto dell’opposizione proposta dalla società avverso la cartella esattoriale con cui le era stato intimato il pagamento, in favore dell’Inps, di contributi omessi e somme aggiuntive relative a rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra la società e alcuni lavoratori.

2. La Corte ha ritenuto che la valutazione compiuta dal primo giudice circa la natura subordinata dei rapporti fosse corretta e condivisibile, in considerazione del rilievo che il nomen iuris dato dalle parti ai contratti (associazione in partecipazione) non è vincolante per la loro qualificazione e disciplina, a fronte del concreto atteggiarsi dei rapporti ed in presenza di elementi tipici della subordinazione.

3. Contro la sentenza, la società propone ricorso per cassazione fondato su cinque motivi, cui resiste I’Inps, anche per conto della società di cartolarizzazione dei crediti, con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso sono cinque.

I. I primi tre motivi ed il quinto motivo sono dedotti sotto il profilo dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In sintesi, la parte si duole del fatto che la Corte d’appello ha ritenuto privi di efficacia i contratti di associazione in partecipazione sul presupposto che non fosse stata raggiunta la prova degli elementi tipici di tale fattispecie negoziale, come la comunicazione alle lavoratrici dei rendiconti su cui effettuare i conguagli allo scopo di determinare il compenso effettivamente spettante; il rischio economico e l’alea sulla non necessaria corrispondenza tra apporto lavorativo e corrispettivo pattuito; il controllo delle lavoratrici sulla gestione sociale. Assume che tale valutazione è in contrasto con l’espressa qualificazione dei rapporti data dalle parti nei contratti scritti di associazione in partecipazione, con le singole clausole in essi contenute, nonchè con le dichiarazioni rese dalle associate o presunte lavoratrici sia in sede di audizione da parte degli ispettori verbalizzati sia dinanzi al giudice in sede di esame testimoniale. Tanto dal contratto quanto dalle emergenze istruttorie era infatti emerso che il corrispettivo non era fisso, come erroneamente ritenuto dal giudice, ma commisurato ai ricavi del punto vendita per la cui gestione le lavoratrici erano state associate. Inoltre la parametrazione dei compensi ai ricavi del punto vendita e la disponibilità che le associate avevano dei registri dei corrispettivi consentivano loro di controllare la gestione della società. Aggiunge che l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione è inoltre ravvisabile nella parte in cui la Corte ha ritenuto esistente un assoggettamento delle lavoratrici al potere disciplinare e organizzativo degli organi sociali, laddove era emerso che la società si limitava ad un generico coordinamento e che l’intera gestione del negozio gravava sulle associate, con ampia discrezionalità anche in relazione alle scelte commerciali. Inoltre, la Corte non aveva esternato le ragioni per le quali aveva ritenuto che la scelta dell’altro contraente attraverso l’esposizione di un cartello con la dicitura “cercasi commesse” e lo svolgimento di un periodo di prova fossero tipici ed esclusivi del rapporto di lavoro subordinato. Ulteriore profilo di inadeguatezza della motivazione sta nel fatto che la Corte ha ritenuto insussistente il rischio economico da parte degli associati per il solo fatto che i compensi erano correlati ai ricavi delle vendite e non invece agli utili dell’impresa, laddove per giurisprudenza costante di questa Corte tale correlazione non è incompatibile con il tipo negoziale prescelto.

2. Il quarto motivo riguarda invece la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2549, 2552 e 2553 c.c.: la RC18 censura la sentenza nella parte in cui ha escluso l’assunzione del rischio economico da parte delle associate nonchè il controllo anche minimo sulla gestione dell’impresa, senza considerare che esse avevano la disponibilità dei registri dei corrispettivi e ciò consentiva loro di seguire l’andamento del punto vendita, essendo peraltro inutile o superfluo ogni altro tipo di controllo sui bilanci o sugli utili di esercizio conseguiti dalla società, in considerazione della determinazione dei compensi sulla base dei ricavi del solo punto vendita. In tal senso, deponevano anche le dichiarazioni rese dalle lavoratrici associate.

3. Va in primo luogo rilevato che pur avendo trascritto integralmente uno dei contratti intercorsi tra le parti (peraltro senza l’indicazione dell’altro contraente, essendo stato sostituito il nome con un doppio asterisco) la parte non li deposita contestualmente al ricorso per cassazione, nè indica dove i contratti sarebbero attualmente reperibili. Altrettanto va detto con riguardo alle deposizioni testimoniali rese in giudizio dalle lavoratrici rinvenute nel punto vendita denominato (OMISSIS) in (OMISSIS). Di tali deposizioni, la parte si limita a trascrivere brevi stralci senza peraltro fornire elementi per consentire un facile e sicuro reperimento dei verbali di causa in cui le dette deposizioni sarebbero state raccolte.

4. Sempre via preliminare deve osservarsi che, con riguardo al quarto motivo di ricorso, nella sentenza impugnata non si rinvengono affermazioni in contrasto con le norme Invocate. D’altro canto, nell’illustrazione dei motivi la ricorrente non individua le specifiche affermazioni della Corte in violazione delle norme Indicate. Il vizio di violazione di legge, pertanto, non è dedotto con le modalità richieste dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., ord., 15 gennaio 2015, n. 635, cit.; Cass., 26 giugno 2013, n. 16038; Cass., 8 marzo 2007, n. 5353; Cass., 16 gennaio 2007, n. 828; Cass., 19 gennaio 2005, n. 1063; Cass., 6 aprile 2006, n. 8106).

5. Le censure proposte, invece, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che si affrontano congiuntamente stante la connessione che le lega, oltre ai profili di inammissibilità su rilevati, sono inidonee ad Infirmare la motivazione sotto il profilo della sua adeguatezza e congruità logico-giuridica.

6. Ed invero, la Corte – dopo aver delineato gli elementi qualificanti del contratto di associazione in partecipazione richiamando un precedente di questa Corte (Cass., 18 aprile 2007, n. 9264), – ha accertato in punto di fatto che, nonostante l’espressa pattuizione di una periodica determinazione degli utili alla fine di ciascun esercizio, previa verifica del volume di affari del punto vendita al fine di determinare il compenso spettante a ciascuna delle associate, i corrispettivi erano stati pagati in misura fissa e senza alcun conguaglio; che, sia in sede ispettiva sia nel corso del giudizio la società, nonostante ne fosse stata richiesta, non aveva prodotto i bilanci o il rendiconto annuale dall’anno 2000 da cui desumere il dato relativo alla corrispondenza tra la somma pattuita nel contratto di associazione in partecipazione, pari ad una percentuale del ricavo del negozio, e le somme in realtà pagate; che Invece i corrispettivi erano stati pagati in misura fissa e uguale per tutte le lavoratrici nonostante la previsione di una percentuale diversa (2,7%; 4,8%; 5%); che la circostanza della mancata comunicazione alle lavoratrici del rendiconto su cui effettuare il conguaglio non era stata smentita; che era irrilevante il dato di fatto della disponibilità per ciascuna lavoratrice di verificare il registro dei corrispettivi esistente presso ogni punto vendita, a fronte di una specifica pattuizione contrattuale in cui si prevedeva una verifica in contraddittorio del volume di affari del negozio e della contestuale determinazione e corresponsione della quota di utili spettante all’associato. Ha pertanto ritenuto escluso l’elemento essenziale del contratto di associazione in partecipazione, costituito dall’assunzione da parte dell’associato del rischio economico e dell’alea sulla non necessaria corrispondenza tra apporto lavorativo e corrispettivo pattuito, nonchè dal controllo anche minimo sulla gestione dell’impresa. Accanto a questi elementi, ha sottolineato le modalità di costituzione del rapporto, tipiche del lavoro subordinato, e consistite in annunci su quotidiani volti alla ricerca di “commesse”, nonchè la sottoposizione delle lavoratrici ad un periodo di prova sotto forma di collaborazione occasionale, seguita poi dalla stipulazione del contratto di associazione in partecipazione, ritenendo entrambe le circostanze sintomatiche di una volontà di dar luogo a veri e propri rapporti di lavoro subordinati. Infine, ha condotto la sua indagine sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto, analizzando le attività svolte dalle lavoratrici, consistenti nella apertura del negozio, nella vendita al pubblico, nella pulizia dei locali, nel rispetto di turni minimi di otto ore, e ritenendole tipiche delle commesse, e accertando la sottoposizione delle lavoratrici alle direttive costanti di un responsabile per la società, sui singoli aspetti della gestione del punto vendita (sconti da praticare, forniture e scelte degli articoli da vetrina, organizzazione dei turni, dei permessi e delle ferie, approvvigionamento del negozio).

7. SI è dunque in presenza di un giudizio incensurabile in questa sede, avendo la Corte territoriale dato adeguatamente conto del proprio convincimento con argomentazioni logiche e coerenti e supportate da evidenze Istruttorie puntualmente indicate. Al riguardo va ricordato che spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, dl scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass., 13 giugno 2014, n.13485; Cass., 10 giugno 2014, n. 13054; Cass., ord., 6 aprile 2011, n. 7921; Cass., 15 luglio 2009, n. 16499; Cass., 5 ottobre 2006, n. 21412; Cass. 15 aprile 2004 n. 7201; Cass. 7 agosto 2003 n. 11933).

8. Le valutazioni della Corte, in sostanza, si risolvono in una opzione interpretativa del materiale probatorio che si presenta del tutto ragionevole e che, pur non escludendo la possibilità di altre scelte interpretative anch’esse ragionevoli, è espressione di una potestà propria del giudice del merito che non può essere sindacata nel suo esercizio.

9. Tale valutazione è del tutto rispettosa dei principi indicati da questa Corte – ed ai quali va data continuità – in ordine alla distinzione tra rapporto di associazione In partecipazione e rapporto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell’impresa, essendosi precisato (tra le altre, Cass., 29 gennaio 2015, n. 1692; Cass., 8 ottobre 2008, n. 24871; Cass., 24 febbraio 2001, n. 2693), che la riconducibilità del rapporto all’uno o all’altro degli schemi predetti esige un’indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l’obbligo del rendiconto periodico dell’associante e l’esistenza per l’associato di un rischio di impresa, il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell’associante dl impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare della persona o dell’organo che assume le scelte di fondo dell’organizzazione dell’azienda.

10. Deve aggiungersi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi che rivelino l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto e che siano idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce un apprezzamento di fatto delle risultanze processuali che è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (cfr. tra le tante Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass., 6 agosto 2004, n. 15275).

11. In definitiva le doglianze della ricorrente si sostanziano nella esposizione di una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella data dal giudice del gravame e nella richiesta di un riesame di merito del materiale probatorio, inammissibile In questa sede di legittimità.

12. Alla luce di queste considerazioni, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 6100,00, di cui Euro 100 per esborsi, oltre al 15% di spese generali e altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2016

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