Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17447 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. I, 20/08/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 20/08/2020), n.17447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4340/2019 r.g. proposto da:

O.P., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Vittorio Sannoner, con cui elettivamente domicilia in Foggia, Via A.

da Zara n. 3, presso lo studio del predetto avvocato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex

lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Bari, depositato in data

13.12.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/7/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Bari ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da O.P., cittadino nigeriano, dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e vissuto in Nigeria (Edo State); di essere stato costretto a fuggire dal suo paese, perchè minacciato dalla matrigna.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, perchè la vicenda narrata non evidenziava alcuna ipotesi persecutoria in danno del richiedente e dunque non era invocabile la richiesta disciplina protettiva dettata per la tutela internazionale del rifugio; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. C, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito alla Nigeria (Edo State), stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che il ricorrente non aveva allegato alcun profilo di vulnerabilità soggettiva.

2. Il decreto, pubblicato il 13.12.2018, è stato impugnato da O.P. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

2. Il secondo mezzo deduce la omessa valorizzazione di prove e riscontri in relazione alla valutazione del rischio paese, in relazione al quale il tribunale aveva svolto valutazioni generiche, senza neanche indicare le fonti di conoscenza internazionale consultate.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 8 e 14, sempre in relazione alla richiesta protezione sussidiaria.

4. Il quarto mezzo deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 6.

5. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati.

5.1 Il primo motivo è tuttavia inammissibile.

La censura mossa dal ricorrente non coglie, invero, la ratio decidendi della motivazione impugnata che, in relazione al profilo del diniego del richiesto status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b, non fonda la decisione di rigetto delle relative domande su uno scrutinio negativo del racconto del richiedente, quanto piuttosto sull’assenza dei presupposti applicativi dell’invocata disciplina protettiva.

Ne consegue che la censura mossa alla valutazione di non credibilità del ricorrente (valutazione – come detto – mai espressa dal tribunale pugliese) e al mancato approfondimento istruttorio officioso si pone come fuori fuoco rispetto alle ragioni poste a sostegno della decisione impugnata e determina il sicuro insuccesso delle doglianze così veicolate da parte del ricorrente.

Ed invero, il ricorrente ha riferito che e ragioni della sua emigrazione dal paese di origine erano collegate al pericolo di violenze e minacce della matrigna e il tribunale ha correttamente evidenziato che la fattispecie concreta allegata dal richiedente, per invocare la richiesta protezione internazionale, non rientrava nel paradigma applicativo della disciplina protettiva dettata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, e ciò con particolare riferimento al richiesto riconoscimento cielo status di rifugiato e della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. e b, sempre D.Lgs. n. 251, sopra richiamato.

A fronte di questa chiara (e condivisibile, dal punto di vista giuridico) motivazione espressa dal tribunale, il ricorrente ha incomprensibilmente impugnato una presunta valutazione negativa dei giudici del merito in relazione al profilo di credibilità del ricorrente (valutazione, come detto, mai espressa da parte del tribunale) e comunque il mancato approfondimento istruttorio della situazione-paese, che, risulta, invero, profilo del tutto irrilevante ai fini del decidere, stante la chiara ratio decidendi sopra richiamata.

5.2 Il secondo e terzo motivo di censura possono essere esaminati congiuntamente e devono essere accolti, limitatamente al profilo alla richiesta protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c.

5.2.1 Sul punto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutiva del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019).

5.2.2 Ciò posto, osserva la Corte come le valutazioni del tribunale in ordine al pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non indichino in alcun modo le forti informative consultate, con ciò incorrendo la motivazione impugnata nella denunciata violazione di legge.

5.2.3 Per il resto le doglianze articolate confusamente dal ricorrente nei sopra indicati motivi di impugnazione devono ritenersi inammissibili, in quanto volte a sollecitare questa Corte ad un nuovo scrutinio della vicenda fattuale attraverso la rilettura degli atti istruttori.

5.4 Il quarto motivo di censura, declinato in relazione al diniego dell’invocata protezione umanitaria, rimane assorbito.

Si impone, pertanto, la cassazione del provvedimento impugnato, limitatamente al profilo sopra indicato della richiesta protezione sussidiaria, con rinvio al Tribunale di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo ed assorbito il quarto; cassa il provvedimento impugnato e rinviara la causa al Tribunale di Bari, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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