Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17446 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 28/06/2019), n.17446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28884-2017 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

MEDAGLIE D’ORO 340, presso lo studio dell’avvocato CIRO SERIO,

rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO X., NICOLO’

MASTROPASQUA;

– ricorrente –

contro

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN NICOLA

DE’ CESARINI 3, presso lo studio dell’avvocato ANGELA BUCCICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE STAGNI’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3985/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/05/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità;

udito l’Avvocato VITTORIO MARINETTI per delega;

udito l’Avvocato CARLO SEBASTIANO FOTI;

udito l’Avvocato ANGELA BUCCICO anche per delega orale dell’Avv.

MICHELE STAGNI’.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L.F. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma con distinti atti di citazione T.M. ed C.A. per un verso, Banca Popolare di Puglia e Basilicata e C.A. per l’altro, chiedendo il risarcimento del danno nella misura di Euro 1.000.000,00, o altro importo ritenuto equo, per avere in distinte comparse di costituzione in giudizio, a ministero dell’avv. C.A., affermato falsamente che l’attore, terzo nei relativi giudizi, era stato condannato per il reato di calunnia. Si costituirono le parti convenute chiedendo il rigetto della domanda.

2. Il Tribunale adito, riuniti i giudizi, rigettò la domanda, con condanna al pagamento della somma di Euro 24.000,00 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, in favore di T.M..

3. Avverso detta sentenza propose appello il L.. Si costituirono le parti appellate chiedendo il rigetto dell’appello.

4. Con sentenza di data 14 giugno 2016 la Corte d’appello di Roma accolse l’appello limitatamente alla statuizione di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, in favore di T.M., rigettandolo per il resto, con condanna dell’appellante alle spese processuali liquidate nella misura di Euro 12.000,00 in favore di ciascuna delle parti appellate, in ragione del valore della causa pari a Euro 2.000.000,00.

Osservò la corte territoriale quanto segue. Inammissibile era la querela di falso, peraltro tardivamente proposta in comparsa conclusionale, in quanto diretta a contestare circostanze di fatto asserite in atti di parte o in sentenza, ben potendo la parte dare la prova contraria con i normali mezzi di prova, e non documenti. Non ricorrevano i presupposti per la sospensione del giudizio in quanto l’impugnazione di falso, non riguardando gli atti oggetto dell’imputazione penale, non aveva alcuna rilevanza, nè constava la produzione in giudizio dei documenti oggetto di querela (e peraltro relativi ad emergenze successive alla condotta per cui era stato promosso il giudizio). Infondata era l’eccezione di difetto di legittimazione processuale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata perchè, premesso che non si verteva in ipotesi di introduzione di giudizio ma di mera costituzione in giudizio, la decisione di costituirsi in giudizio ed il conferimento dell’incarico difensivo erano del Presidente del consiglio di amministrazione e l’art. 51 statuto della banca disponeva che la rappresentanza della società nei confronti dei terzi ed in giudizio competevano al Presidente. Inapplicabile era il principio secondo cui delle frasi offensive del difensore dovesse rispondere la parte perchè le pretese offese erano rivolte non nei confronti della parte ( L.P.) bensì di un terzo. Inammissibile per difetto di specificità era il motivo con cui era stata negata la responsabilità dei convenuti nonostante la falsità di quanto affermato negli scritti difensivi circa la condanna per calunnia: il primo giudice non aveva negato la circostanza della non rispondenza al vero della condanna per calunnia, ma aveva tuttavia ritenuto che la condotta non fosse offensiva in quanto dalla sentenza penale di primo grado emergevano evidenze parimenti lesive, negando così l’esistenza di nesso causale fra condotta e danno, e tale argomento non era stato “aggredito” dall’appellante; non rilevavano poi le allegazioni relative ad accadimenti, anche processuali, successivi agli atti difensivi sottoscritti dall’avv. C.; ad ogni buon conto la falsità delle scritture private dichiarata dalla sentenza penale di primo grado era stata confermata in appello, come pure le relative statuizioni civili in favore di T. e della banca, ed era stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal solo L.P.; i motivi attinenti la mancata liquidazione del danno restavano assorbiti.

5. Ha proposto ricorso per cassazione L.F. sulla base di ventitrè motivi. Resistono con distinti controricorsi T.M., C.A. e Banca Popolare di Puglia e Basilicata s.c.pa.. E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 161 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che la sentenza è nulla perchè, benchè la sentenza di primo grado recasse il n. 21318 del 2016, essa nel dispositivo menziona il n. 233/2017.

1.1 Il motivo è infondato. Trattasi all’evidenza di un errore materiale come si evince dall’inequivoco riferimento nell’intero provvedimento giurisdizionale alla sentenza n. 21318 del 2016, richiamata nel frontespizio.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 281 sexies c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che la sentenza reca una data di deliberazione (31 maggio 2017), diversa da quella dell’udienza all’esito della quale è stata deliberata e che in violazione della norma in rubrica non è stata letta in udienza.

2.1. Il motivo è infondato. Anche nel caso della data si è trattato di errore materiale (cfr. Cass. n. 8942 del 2013), corretto come da ordinanza di data 13 luglio 2017. La circostanza della lettura in udienza della sentenza risulta poi dal processo verbale di udienza.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che l’ordinanza di correzione dell’errore materiale risulta sottoscritta dal solo Presidente, e non anche dall’estensore.

3.1. Il motivo è inammissibile. Il provvedimento di correzione di errore materiale, avendo natura ordinatoria, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. n. 608 del 2017).

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 75 sexies c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente, in relazione al difetto di legittimazione processuale del rappresentante della banca, che il verbale n. 563 è stato prodotto in primo grado ben oltre il termine di decadenza ed in copia, della quale è stata contestata la conformità all’originale, privo di data certa e non autenticato, come anche privo di tali requisiti è il verbale prodotto in appello e relativo a deliberazione del comitato esecutivo. Aggiunge che in base all’art. 39 dello statuto della banca la promozione di azioni giudiziarie, come anche la costituzione in giudizio, è riservata alla competenza del consiglio di amministrazione e che non vi è alcuna delibera del consiglio in relazione alla presente causa. Osserva inoltre che i documenti prodotti dalla controparte costituiscono delibere inesistenti e comunque invalide per mancanza dei requisiti.

5. Con il quinto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 75 e 182 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che in base all’art. 39 dello statuto della banca è riservata all’esclusiva competenza del consiglio di amministrazione la promozione di azioni giudiziarie.

6. Con il sesto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 77 e 100 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che, essendo in base all’art. 39 dello statuto della banca riservata all’esclusiva competenza del consiglio di amministrazione la promozione di azioni giudiziarie, non si evince da alcun supporto documentale se una deliberazione del consiglio in tal senso vi sia stata, da cui l’inesistenza del mandato alle liti. Aggiunge che il legale rappresentante di controparte sarebbe un avvocato, titolo professionale incompatibile con l’esercizio di un’impresa, e che viene disconosciuta la delibera del consiglio di amministrazione prodotta in udienza in sede di giudizio di appello per assenza dei requisiti di legge.

7. Con il settimo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Con tale motivo viene riproposta la censura di cui al quarto motivo.

7.1. I motivi, dal quarto al settimo da valutare unitariamente in quanto connessi, sono inammissibili. A fronte del rilievo del giudice di appello di quanto risultante dallo statuto della banca in punto di competenza del Presidente del consiglio di amministrazione, il ricorrente solleva una censura basata sul richiamo di documenti che avrebbero un diverso contenuto, ma rispetto ai quali non risulta assolto l’onere di specifica indicazione della localizzazione processuale degli stessi ai sensi dell’art. 366 c.p.p., comma 1, n. 6, nè risulta indicata la specifica sede processuale ove sarebbe stata eccepita la conformità della copia all’originale, indicazione decisiva al fine di accertare se la copia sia stata espressamente e tempestivamente disconosciuta. Infine va rammentato che l’assegnazione del termine per la sanatoria della rappresentanza processuale ai sensi dell’art. 182 c.p.c. non è subordinata a preclusioni derivanti da decadenze processuali.

8. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 295,115 e 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha omesso di sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 295, stante l’intervento di sentenza di primo grado in relazione al giudizio avente ad oggetto la falsità e non riconducibilità al L. di documenti acquisiti nel procedimento penale, e ha omesso altresì di provvedere sulla querela di falso. Aggiunge che vi è potenziale conflitto di giudicati con il giudizio pendente presso la corte d’appello di Roma per querela di falso.

8. 1. Il motivo è inammissibile. In disparte la necessità per il ricorrente di documentare l’attuale pendenza del processo pregiudicante, la censura risulta sollevata in modo inammissibile in quanto, rispetto a processo pendente in appello, si invoca l’applicazione dell’art. 295 anzichè dell’art. 337 c.p.c. (fra le tante da ultimo Cass. n. 17936 del 2018). Il motivo difetta poi di specificità non essendo comprensibile se il ricorrente si dolga di un’omessa pronuncia su querela di falso o della mancata sospensione in relazione a processo asseritamente pregiudicante avente ad oggetto querela di falso. Peraltro circa la querela di falso, sulla quale vi sarebbe l’omessa pronuncia, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 si omette di indicare lo specifico contenuto ed in quale sede processuale e con quali modalità sarebbe stata proposta.

9. Con il nono motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 50 bis, 220,225 e 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare sulla nullità della sentenza di primo grado in quanto emessa in presenza di querela di falso presentata nella memoria conclusionale ed in quella di replica e che altresì nelle note autorizzate in appello è stata presentata querela di falso in ordine a verbale del consiglio di amministrazione della banca.

10. Con il decimo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 221,70 e 158 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha omesso di rilevare la nullità della sentenza di primo grado per mancato intervento del pubblico ministero in presenza di querela di falso.

11. Con l’undicesimo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 221,70,112 e 158 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che la sentenza di appello è nulla per mancato intervento del pubblico ministero in presenza di querela di falso e che era pendente altro giudizio di falso.

12. Con il dodicesimo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 221,70,295,216,112 e 158 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che in relazione alla proposizione di querela di falso il giudice di merito ha omesso di effettuare il c.d. interpello. Aggiunge che il giudice di appello ha omesso di sospendere il giudizio in violazione dell’art. 295 c.p.c. nonostante la pendenza di giudizio avente ad oggetto querela di falso.

12.1. I motivi dal nono al dodicesimo, da trattare unitariamente in quanto connessi, sono inammissibili. Con riferimento alla nullità della sentenza di primo grado, per le ragioni indicate nei motivi, nullità che non sarebbe stata rilevata dalla corte territoriale, il ricorrente in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 non ha specificatamente indicato se un motivo di appello nel senso dell’odierna censura sia stato proposto, nè tanto meno ne ha indicato, sia pure sinteticamente, il contenuto. Quanto invece alle asserite ragioni di nullità della sentenza di appello va evidenziato che non risultano impugnate le due rationes decidendi (circostanza che rende prive di decisività le censure), e cioè la tardività della querela proposta in comparsa conclusionale ed il fatto che fosse diretta a contestare circostanze di fatto asserite in atti di parte o in sentenza e non documenti. Quanto alla questione della sospensione si rinvia a quanto osservato a proposito dell’ottavo motivo.

13. Con il tredicesimo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che le argomentazioni del giudice di appello sono prive di coerenza logica e correttezza giuridica con il riferimento al materiale probatorio, anche alla luce delle plurime querele di falso e disconoscimenti di scritture private e che, contrariamente all’errore commesso dal giudice di merito, il L. mai era stato indagato o condannato per corruzione.

13.1. Il motivo è inammissibile. La censura consta di una generica critica della sentenza con riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie che, come è noto, resta di competenza del giudice di merito nei limiti dell’assenza di vizio motivazionale. Peraltro si fa riferimento ad un errore del giudice, con riferimento ad un’imputazione per calunnia, di cui non vi è traccia nella motivazione. Trattasi dunque anche di censura inconferente con la motivazione della decisione.

14. Con il quattordicesimo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 5 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che le argomentazioni del giudice di appello sono prive di coerenza logica e correttezza giuridica con riferimento al materiale probatorio e che in particolare non utilizzabile era la scrittura privata in mancanza di istanza di verificazione nonostante l’operato disconoscimento.

14.1. Il motivo è inammissibile. Si richiama quanto osservato a proposito del precedente motivo in punto di valutazione della prova. In violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 il ricorrente non ha specificatamente indicato con riferimento a quali scritture ed in quale sede processuale e con quali modalità sarebbe stato operato il disconoscimento.

15. Con il quindicesimo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che la querela di falso è promuovibile in ogni stato e grado del processo e che risulta proposta querela di falso in ordine all’alterazione della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti nonchè in relazione alle circostanze riportate finanche nella sentenza gravata, ivi compreso quanto apoditticamente e strumentalmente affermato dall’avv. Foti.

15.1. Il motivo è infondato. Il giudice di merito ha accertato il fatto processuale nei termini della proposizione della querela di falso in comparsa conclusionale e tale accertamento non è oggetto di specifica impugnazione. Ne consegue l’inammissibilità della proposizione di querela di falso in comparsa conclusionale (Cass. n. 18069 del 2013) perchè la previsione secondo cui la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione, ossia entro l’udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. n. 1870 del 2016).

Vi è poi un profilo di inammissibilità del motivo. Il ricorrente ha inoltre omesso di indicare specificatamente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nei confronti di quale documento la querela di falso sarebbe stata proposta e si limita a parlare genericamente di “alterazione della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti”, includendovi peraltro incomprensibilmente la stessa sentenza impugnata.

16. Con il sedicesimo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il giudice di primo grado era privo di competenza a provvedere in presenza di querela di falso, peraltro in presenza di giudizio pendente per querela di falso nel quale la CTU aveva riconosciuto la falsità degli ordini di compravendita, e avrebbe dovuto rimettere il processo per l’esame della querela al Tribunale in composizione collegiale.

16.1. Il motivo è inammissibile in quanto diretto nei confronti della sentenza di primo grado.

17. Con il diciassettesimo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 115,112 e 216 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che, benchè siano state proposte querele di falso, il giudice ha omesso il c.d. interpello e ha omesso di sospendere il processo ai sensi dell’art. 295 pendendo giudizio avente ad oggetto querele di falso.

17.1 Il motivo è inammissibile per quanto osservato a proposito dei motivi ottavo e dodicesimo.

18. Con il diciottesimo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che erra il giudice di appello nell’affermare che i documenti oggetto di querela di falso non sarebbero stati depositati in giudizio.

18.1. Il motivo è inammissibile. In primo luogo non risulta indicata la norma di diritto violata, la quale non si desume neanche dall’articolazione del motivo. In secondo luogo la censura ha ad oggetto un’affermazione che risulta estranea al contenuto della motivazione della decisione impugnata, dalla quale si evince solo il rilievo che la querela riguardava circostanze di fatto e non documenti.

19. Con il diciannovesimo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., D.Lgs. n. 7 del 2016 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che erronea è l’affermazione della corte territoriale secondo cui la falsità delle scritture private dichiarata in primo grado dal tribunale penale è stata confermata in appello perchè il giudice dell’impugnazione, in relazione a condanna relativa a reato successivamente abrogato, deve revocare anche i capi della sentenza che riguardano le statuizioni civili.

19.1. Il motivo è inammissibile in quanto estraneo alla ratio decidendi e vertente su questione di nessun rilievo ai fini della presente causa.

20. Con il ventesimo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., D.Lgs. n. 7 del 2016 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il legislatore non prevede alcuna classe di “normale mezzo di prova” e che il giudice di appello ha omesso di accertare l’inutilizzabilità della documentazione e delle dichiarazioni.

20.1. Il motivo è inammissibile. Non incide sulla ratio decidendi il riferimento ai “normali mezzi di prova”. Per il resto il motivo difetta del tutto di specificità.

21. Con il ventunesimo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., D.Lgs. n. 7 del 2016ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito è fuorviante e fallace perchè l’avv. C. ed i suoi rappresentati hanno falsamente e dolosamente affermato che il L. sarebbe stato condannato per calunnia, con una condotta integrante anche il reato di cui all’art. 374 bis c.p., mentre vana e tardiva è la rettifica in quanto posta in essere in giudizio già iscritto al ruolo, e che il giudice penale di primo grado aveva attestato l’assenza del L. presso l’ufficio bancario all’epoca delle operazioni finanziarie di compravendita (aggiunge il ricorrente che inattendibili erano le perizie svolte in sede penale).

21.1. Il motivo è inammissibile. La censura consta di motivi sovrapposti che la rendono incomprensibile. Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. 24298 del 2016). Per il resto la censura è indirizzata al giudizio di fatto il quale, come è noto, non è sindacabile nella presente sede se non nei limiti della denuncia di vizio motivazionale.

E’ appena il caso di aggiungere che, data l’esistenza di doppia conforme, la denuncia di vizio motivazionale non è proponibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., nè il ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774 del 2016).

Non è inutile aggiungere che in ordine all’esistenza del nesso causale il motivo di appello è stato ritenuto inammissibile per non essere stata impugnata sul punto la ratio decidendi della sentenza di primo grado e la statuizione di inammissibilità non è oggetto di impugnazione con l’odierno ricorso.

22. Con il ventiduesimo si denuncia violazione o falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha errato nell’escludere la sussistenza del danno risarcibile e che stante la natura immateriale del danno alla persona esso va liquidato con criteri equitativi. Aggiunge che nel caso di specie il danno è in re ipsa.

22.1. Il motivo è inammissibile. Il giudice di merito ha dichiarato assorbiti i motivi di appello relativi alla liquidazione del danno dopo avere escluso sul piano dell’an l’esistenza della responsabilità. La valutazione di assorbimento non è stata impugnata. Il motivo pertanto, ove non lo si ritenga assorbito per le stesse ragioni per le quali il giudice di appello ha dichiarato assorbita l’impugnazione circa la quantificazione del danno, è privo di decisività.

23. Con il ventitreesimo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., D.Lgs. n. 7 del 2016 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che la corte territoriale non ha compensato, neppure in misura parziale, le spese alla luce della riforma della sentenza di primo grado e del rigetto della domanda di condanna per lite temeraria e che la liquidazione non è rispettosa dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, mentre analogamente errata era stata la liquidazione delle spese di primo grado.

23.1. Il motivo è inammissibile. In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 24502 del 2017). L’accoglimento dell’appello limitatamente alla condanna in primo grado ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, pronuncia peraltro di carattere accessorio, non conferisce all’appellante la qualità di parte totalmente vittoriosa, al cui carico non possono essere poste le spese.

Quanto alla censura relativa all’ammontare delle spese liquidate, essa è priva di decisività non avendo il ricorrente impugnato il parametro di valore adoperato dalla corte territoriale, corrispondente al valore della causa pari a Euro 2.000.000,00. Infine inammissibile è la censura indirizzata alla liquidazione delle spese operata dal giudice di primo grado.

24. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

24.1. Sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3. La condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, che configura una sanzione di carattere pubblicistico, non presuppone l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, ma soltanto di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 25177 del 2018, n. 25176 del 2018, n. 27623 del 2017). Peraltro l’istituto della responsabilità aggravata ai sensi della norma in discorso è stato inserito dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 16601 del 2017) fra le ipotesi tipizzate dal legislatore di danno punitivo.

In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, può costituire abuso del diritto all’impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondato sulla deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, ove sia applicabile, ratione temporis, l’art. 348 ter c.p.c., u.c., che ne esclude la invocabilità oppure, come nel caso di specie, non osservante gli incombenti processuali, anche di rilievo pubblicistico, necessari per l’ammissibilità e/o la procedibilità del giudizio di legittimità. Ed invero nel caso di specie risultano proposti numerosi motivi di ricorso, spesso ripetitivi, e non osservanti in modo manifesto i requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione, con argomenti di frequente macroscopicamente distanti dai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.

24.2. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di T.M., delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore anticipatario e che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di C.A., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Banca Popolare di Puglia e Basilicata, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascuna delle parti controricorrenti della somma di Euro 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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