Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17446 del 14/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 14/07/2017, (ud. 10/11/2016, dep.14/07/2017),  n. 17446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Sergio – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17763/2015 proposto da:

T.L., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 95,

presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCESCO GARONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIAN CARLO BONGIOANNI giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO

18, presso lo studio dell’avvocato MARIA ELENA RIBALDONE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALERIO GIUSEPPE

FERRARI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

O.G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 381/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato GIANFRANCO GARONE per delega;

udito l’Avvocato MARIA ELENA RIBALDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

O.M. convenne in appello il fratello G.G. e l’avvocatessa T.L., chiedendo la riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Alba aveva accolto la domanda proposta, ex art. 2901 c.c., dalla T. (creditrice del co-appellato della somma di oltre 72 mila Euro, a lei dovuta per prestazioni professionali giudiziali e stragiudiziali svolte in suo favore), avente ad oggetto la revoca dell’atto di datio in solutum stipulato tra i due fratelli il 26 novembre 2007, condannandolo conseguentemente al pagamento, in favore dell’appellata, della somma di 52.500 Euro – equivalente pecuniario del valore della quota (pari ad un terzo) della piena proprietà dell’immobile ceduto al fratello da O.G.G. e successivamente alienato dal primo a terzi in buona fede.

O.M., sollevata in limine un’eccezione di improcedibilità dell’originaria azione revocatoria (perchè introdotta a contraddittorio a suo dire non integro) precisò:

– che l’atto impugnato dalla T. rientrava nell’ambito di più complessi accordi intervenuti tra fratelli, consacrati in una serie di scritture private, una delle quali redatta proprio dall’attrice in prime cure;

– che quell’atto recava, comunque, una data anteriore all’insorgere del credito;

– che esso aveva ad oggetto il pagamento di un debito scaduto.

La corte di appello di Torino, rigettata l’eccezione di improcedibilità della domanda, accolse l’impugnazione, ritenendo insussistente, nella specie, il decisivo elemento della scientia damni in capo alle parti della convenzione negoziale impugnata.

Avverso la sentenza della Corte piemontese T.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 2 motivi di censura.

O.M. ha resistito con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., comma 1, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa declaratoria della nullità della sentenza impugnata conseguente all’omessa declaratoria dell’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. e quindi alla nullità dell’intero giudizio di appello.

Il motivo – pur volendo prescindere dalla scarsa decifrabilità della prima parte della censura, non essendo chiari le modalità con le quali la Corte di appello avrebbe potuto essa stessa provvedere alla declaratoria di nullità della propria sentenza – è, nelle restanti argomentazioni, manifestamente infondato.

La Corte piemontese (folio 16 della sentenza oggi impugnata) ha, difatti, radicalmente escluso, con motivazione scevra da vizi logico-giuridici, e perciò solo incensurabile in questa sede, che l’appello proposto da O.M. (articolato in ben sette motivi di impugnazione, i primi cinque dei quali sintetizzati e congiuntamente esaminati dal giudice territoriale attesane la intrinseca connessione) non superasse il vaglio dell’ammissibilità ex art. 342 c.p.c., rinvenendo in esso, di converso, tutti gli elementi necessari alla individuazione del contenuto della pronuncia di primo grado di cui si chiedeva la riforma, e ritenendo, del tutto condivisibilmente, precisati con esattezza il contenuto e la portata delle censure ad essa rivolte, ed efficacemente circoscritto il relativo ambito attraverso l’indicazione dei capi o delle parti della sentenza da riformare (in consonanza con i consolidati principi affermati, in argomento, da questa Corte regolatrice: per tutte, funditus, Cass. 2143 e 6978 del 2015).

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omesso esame circa fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, con motivazione, ampia, articolata, puntuale ed esaustiva (che si dipana per ben 7 pagine, da f. 18 a f. 25 della sentenza impugnata, e che questa Corte interamente condivide) offre convincente e corretta ricostruzione di tutte le circostanze di fatto che l’hanno condotta ad escludere la predicabilità, nella specie, del requisito della scientia damni, la cui prova positiva non era stata legittimamente raggiunta all’esito del compiuto esame degli elementi probatori addotti a fondamento della domanda in parte qua.

La Corte subalpina, in attuazione del generale principio di diritto processuale che impone, nella motivazione, il rispetto di criteri logici di giustificazione razionale del raggiunto convincimento e dell’adottata decisione, offre, pertanto, chiara e puntuale valutazione, condivisibilmente argomentata, della valenza e dell’efficacia probatoria attribuita agli elementi acquisiti al processo, ritenendo la ricostruzione del fatto, così come operata in sede di motivazione, dotata di un più elevato grado di conferma logica e di credibilità razionale rispetto ad altre, possibili e pur prospettate ipotesi fattuali alternative.

I motivi di censura sono, pertanto, irrimediabilmente destinati ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello, dacchè essi, nel loro complesso, pur formalmente abbigliati in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e di un (asseritamente) decisivo difetto di motivazione, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

E’, per altro verso, principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

Non senza rammentare come, all’esito delle modificazioni apportate all’art. 360 c.p.c., n. 5, dalla L. n. 134 del 2012, il vizio motivazionale denunciabile non sia più quello (nella sostanza lamentato dal ricorrente, al di là della sua formale intestazione) afferente al contenuto motivazione (salvo il principio del cd. “minimo costituzionale”, più volta affermato, anche a sezioni unite, da questa stessa Corte) bensì quello di omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti – vizio del tutto impredicabile, nella specie, onde l’inammissibilità, in parte qua, della censura mossa alla sentenza impugnata.

Vero è che il ricorrente, pur denunciando, formalmente, un insanabile deficit motivazionale della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Quanto, infine, all’interpretazione adottata dai giudici di merito con riferimento al contenuto della convenzione negoziale di datio in solutum per la quale è processo, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice va nuovamente riaffermato il principio secondo il quale, in tema di ermeneutica contrattuale, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni normativi di interpretazione (sì come dettati dal legislatore agli artt. 1362 c.c. e segg.) e la coerenza e logicità della motivazione addotta (così, tra le tante, funditus, Cass. n. 2074/2002): l’indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione (vizi, entrambi, altrettanto impredicabili, con riguardo alla sentenza oggi impugnata), con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati. Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA