Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17445 del 23/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 23/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17445
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Refini Giuseppe e Figli s.n.c. in persona del legale rapp.te pro
tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via V. Ugo Taby, presso Pietro
Pernarella, rapp.to e difeso dall’avv. Tammetta Walter, giusta
procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio n. 555/2007/40 depositata il 12/12/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 8/6/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Refini Giuseppe e Figli s.n.c. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Latina n. 1167/5/2005 che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento Irap 1999.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 8/6/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa indicazione legate rapp.te Agenzia delle Entrate, formulata dal contro ricorrente. In tema di contenzioso tributario, infatti, è ammissibile il ricorso per Cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate “in persona del legale rappresentante pro tempore” (o “in carica”), non essendo necessaria l’indicazione del nome della persona fisica preposta all’ufficio dell’organo rappresentante legale, in considerazione del carattere istituzionale dell’organo medesimo (Sez. 5, Sentenza n. 22761 del 03/12/2004).
Con unico motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. La CTR avrebbe erroneamente escluso la efficacia retroattiva del disposto del D.L. n. 106 del 2005, art. 1 comma 5 ter.
La censura è fondata alla luce dei principi espressi da questa Corte (da ultimo Sentenza n. 15313 del 30/06/2009) secondo cui in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni.
Siffatta regola è applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta Legge di Conversione n. 156 del 2005 che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. b), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori vantazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010