Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17445 del 22/08/2011

Cassazione civile sez. I, 22/08/2011, (ud. 04/04/2011, dep. 22/08/2011), n.17445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2301/2009 proposto da:

S.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 71, presso l’avvocato MARCHETTI

Alessandro, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

13/12/2007, n. 3211/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso alla Corte d’appello di Roma del marzo 2004, S. F. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia di pensioni di guerra, instaurato dinanzi alla Corte dei Conti nel febbraio 1970, definito in primo grado con sentenza di rigetto depositata nel dicembre 2008, confermata dalle Sezioni Centrali con sentenza depositata il 2 ottobre 2003.

La Corte d’appello, con decreto depositato il 13 dicembre 2007, ritenuta la durata ragionevole di otto anni ed evidenziato il comportamento del ricorrente che non ha mai sollecitato la definizione del giudizio, risoltosi in senso a lui sfavorevole, liquidava il danno non patrimoniale per la residua durata irragionevole di circa venticinque anni con la somma di Euro 7.500,00.

Avverso tale decreto S.F. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero Economia e Finanze il 21 gennaio 2009, formulando due motivi.

Le Amministrazioni intimate non hanno spiegato difesa.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Preliminarmente, deve rilevarsi che solo la Presidenza del Consiglio dei Ministri -che ha partecipato al giudizio di merito- è legittimata a contraddire in questa sede, atteso che la modifica della L. n. 89 del 2001, art. 3, disposta con la L. n. 296 del 2006, art. 1, si applica ai soli giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore di tale modifica normativa (cfr. Cass. n. 21352/2009).

Con il primo motivo ci si duole della determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto, denunziando la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, e delle norme in materia di giudizi pensionistici, nonchè vizio di motivazione: la durata di otto anni è eccessiva rispetto al concreto svolgimento del giudizio, e il superamento della normale durata triennale non è motivato adeguatamente. Con il secondo motivo ci si duole della liquidazione dell’indennizzo, denunciando violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 41 C.E.D.U.) nonchè insufficiente o contraddittoria motivazione: l’indennizzo di Euro 300,00 per ogni anno del giudizio eccedente la durata ragionevole è irrisorio e palesemente difforme dai parametri minimi fissati dalla C.E.D.U..

Esaminati i due motivi congiuntamente in quanto connessi, il collegio ritiene il ricorso fondato, nei limiti delle considerazioni che seguono.

E’ noto che il giudice nazionale deve in linea di principio uniformarsi ai parametri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per i casi simili, salvo il potere di discostarsene, in misura ragionevole, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, delle quali deve dar conto (Cass. S.U. n. 1340/2004).

Nel caso in esame la Corte di appello ha puntualmente evidenziato l’inerzia dimostrata dal S. che non ha mai presentato, nei decenni di durata del procedimento, l’istanza di prelievo per ottenere la trattazione della sua domanda di merito: circostanza questa sulla quale il ricorso non espone alcuna censura, limitandosi a richiamare il principio, affermato da Cass. S.U. n. 28507/2005, secondo cui la presenza di strumenti sollecitatori non sospende nè differisce il dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda, nè trasferisce sul ricorrente la responsabilità per il superamento del termine ragionevole di definizione. Principio (operante nel sistema vigente prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, convertito in L. n. 133 del 2008) che tuttavia non preclude -come la citata pronuncia non ha mancato di evidenziare- la valutazione del comportamento della parte al solo fine dell’apprezzamento della entità del lamentato pregiudizio. D’altra parte, la Corte CEDU in numerosi giudizi di lunga durata davanti alle giurisdizioni amministrative, in cui gli interessati non hanno sollecitato in alcun modo la trattazione e/o definizione del processo mostrando di avervi scarso interesse, ha liquidato un indennizzo forfetario per l’intera durata del giudizio che, suddiviso per il numero di anni, ha oscillato tra gli importi di Euro 350,00 e quello di Euro 550,00 per anno (cfr. procedimenti 675/03; 688/03 e 691/03; 11965/03), pur se in qualche caso non è mancata una liquidazione superiore. Alla luce di tali orientamenti della Corte di Strasburgo, dettati in casi analoghi, ritiene il collegio che l’importo complessivo dell’indennizzo debba essere fissato, in relazione ad un giudizio durato circa trentatre anni, in modo da non scendere al di sotto della soglia di Euro 16.500,00. La liquidazione, da parte della Corte di merito, della somma di Euro 7.500,00 non rispetta dunque l’obiettivo di assicurare un serio ristoro, alla stregua dei principii elaborati in sede europea.

Il decreto è dunque cassato. Sussistono peraltro le condizioni per pronunciare nel merito. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è condannata a pagare la somma di Euro 16.500,00 -detratta quella eventualmente già corrisposta- con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Le spese del giudizio di merito -al cui regolamento da parte della Corte di merito si estende la cassazione a norma dell’art. 336 c.p.c. – seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, al pari delle spese di questo giudizio di legittimità. Le une e le altre debbono essere distratte in favore dei difensori del ricorrente che se ne sono dichiarati antistatarii.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di S.F. della somma di Euro 16.500,00 oltre interessi legali su detta somma dalla domanda. Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, liquidate in Euro 650,00 per onorari Euro 600,00 per diritti e 50,00 per esborsi, nonchè del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 900,00 per onorari e Euro 100,00 per esborsi, oltre -per entrambi i giudizi- spese generali ed accessori di legge. Spese da distrarsi, quanto a quelle per il giudizio di merito, in favore degli avvocati Alessandro Marchetti e Susanna Chiabotto e, quanto a quelle per il giudizio di legittimità, in favore dell’avv. Alessandro Marchetti.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2011

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